CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31721/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorson. 14842/2021 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi d i [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova, come da procure speciali in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA], deceduto il[OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricors o , dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova; -controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” (in persona Sottotetto – Rinuncia accettata dell’amministratore p.t. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Verbo di Veronese ing. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di ricovero e cura a carattere scientifico (quale erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di Dell’[OSCURATO:PERSONA]); -intimati - -avverso la sentenza n. 829/2021 emessa d a l la C orte d’appello di Venez i a in data 30/03/2021e notif icata in pari data ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto in corso di causa) conveniva in giudizio con separati atti di citazione, dapprima, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” e l’amministratore condominiale p.t. [OSCURATO:PERSONA] e, poi, [OSCURATO:PERSONA], affinchè, per quanto qui ancora rileva, venisse dichiarato che i locali di circa 70 mq. situati nel sottotetto del condominio e venduti dall’originario costruttore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] con atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano condominiali, con conseguente obbligo di quest’ultimo di reimmetterlo nel possesso dei vani, previa dichiarazione di illegittimità e inefficacia dell’atto di compravendita, trattandosi di acquisto a non domino. Riunite le due cause, interveniva in giudizio la condomina [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accolta la domanda proposta dall’attore relativa ai locali sottotetto. Espletata una c.t.u., il Tribunale di Vicenza, sempre per quanto qui ancora rileva, accertava e dichiarava che il vano sottotetto oggetto di causa era pertinenziale alle unità immobiliari site sul piano sottostante a quello del vano sottotetto medesimo, condannando, per l’effetto, [OSCURATO:PERSONA] a reimmettere [OSCURATO:PERSONA] e la parte attrice nel compossesso del detto vano. 2. Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame, respingendo le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, coltivata dagli eredi) e da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al vano sottotetto. In particolare, in accoglimento del primo motivo di appello, rilevava che il tribunale non aveva attribuito il diritto in termini meno estesi di quanto richiesto dalla parte attrice e dalla Buso (come se si trattasse di una ‘condominialità’ ristretta solo ad alcuni dei condomini), ma aveva individuato un titolo (il rapporto pertinenziale) basato su fatti non allegati dalle parti, in tal guisa incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c., con la conseguenza che il rogito di vendita del costruttore Valente in favore del Veronese era valido titolo d’acquisto. 3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” (in persona dell’amministratore p.t. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Verbo di Veronese ing. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] di ricovero e cura a carattere scientifico (quale erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di Dell’[OSCURATO:PERSONA]) non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per non aver la corte d’appello verificato l’integrità del contraddittorio e la regolarità delle notifiche effettuate nel corso del giudizio d’appello. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per aver la corte d’appello erroneamente, a suo dire, ritenuto che il giudice di primo grado avesse giudicato oltre i limiti della domanda di parte attrice e per aver reso una motivazione illogica e meramente apparente. 3. Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1123 e 817 c.c., per non aver la corte d’appello ritenuto sussistente la natura condominiale dei locali sottotetto del fabbricato condominiale e per aver, comunque, reso una motivazione contraddittoria e meramente apparente. 4. Con il quarto motivo le ricorrenti denunziano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., per aver la corte d’appello pronunciato oltre i limiti dei motivi di impugnazione proposti dalla parte appellante, senza rendersi conto che, in difetto di contestazioni, si era formato il giudicato interno in ordine all’esclusione della sussistenza della proprietà esclusiva del sottotetto in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed al suo avente causa [OSCURATO:PERSONA]. 5. Le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di rinunciare al ricorso notificato in data 31.5.2021 e depositato il 8.6.2021. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso ex art. 370 c.p.c. con mandato anche ad accettare rinunzie, hanno aderito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 391 c.p.c., alla rinuncia al ricorso principale presentata dalle ricorrenti, con i provvedimenti consequenziali in punto di compensazione delle spese del presente giudizio. 6. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendo stati osservati tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.. In base all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., vanno compensate integralmente tra le parti le spese di lite. Nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez.6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018). P.Q.M dichiara estinto