CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 32572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 11817-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende, giusta delega speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in personale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 11817 sez. S2 -ud. 24-01-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 721/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'AvvocatoVALERIA ROSSINI, in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, nonché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente, che hanno insistito, rispettivamente, per l’accoglimento e per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 30/6/2000 l'impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo di avere stipulato con quest'ultima, in data 18/6/1992, un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato da destinare a mensa aziendale nel Comune di Mese e, dopo aver predisposto le opere propedeutiche all'allestimento del cantiere, di aver ricevuto dalla società convenuta comunicazione di sospensione dei lavori in data 5/8/1992. Non essendo i lavori mai più ripresi, parte attrice chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e di condannare la convenuta al risarcimento del danno subito. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14199/2008, in accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione delle Ric. 2018 n. 11817 sez. S2 -ud. 24-01-2023 -3- riserve formulata dalla società convenuta, rigettava integralmente le pretese attoree. 3. Avverso la sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deducendo la tempestività delle riserve e, in ogni caso, la non pertinenza della ritenuta tardività di tali riserve rispetto alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento. Si costituiva in giudizio la società appellata. 4. Con sentenza n. 721/2018, la Corte di Appello di Roma, ritenuto che la domanda di risoluzione del contratto non sia soggetta a decadenza per inosservanza dell'onere di tempestiva iscrizione della riserva nel registro di contabilità e affermata altresì la gravità dell'inadempimento da parte della società appellata, accoglieva il gravame e dichiarava risolto il contratto oggetto di causa, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 1.818.663,97 a titolo di risarcimento del danno. 5.. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., affidando le sue doglianze a tre motivi. 6. Ha resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 7. La società ricorrente ha depositato memoriaex art. 378 c.p.c. 8. Con ordinanza interlocutoria n. 23618/2019 la Sesta Sezione Civile-2 ha rinviato la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 biscomma 3 c.p.c., ritenendo insussistenti i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio. 9. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 11817 sez. S2 -ud. 24-01-2023 -4- 1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di merito totalmente omesso di considerare e valutare l'espressa previsione negoziale di cui all'art. 3.13 delle condizioni generali di appalto (CGA), nel quale si prevedeva la facoltà discrezionale della stazione appaltante di poter sospendere ad nutum i lavori, senza alcuna fissazione di un termine massimo di durata. 2.- Con il secondo motivo si lamenta no l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c.,ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo i ricorrenti la Corte di appello avrebbe ulteriormente errato nel dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della committenza consistito nella perdurante sospensione dei lavori di appalto, nonostante che la condotta della società appaltatrice - la cui prima contestazione è intervenuta dopo cinqueanni dalla disposta sospensione - palesasse l'assenza di un suo interesse alla ripresa dei lavori e correlativamente la scarsa importanza del supposto inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art.1455 c.c. 3.-Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione de ll’ artt . 1 4 55 c.c., dell'art . 30 DPR 1063/1962 di approvazione del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art . 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Ric. 2018 n. 11817 sez. S2 -ud. 24-01-2023 -5- Il motivo, propostoin via subordinata, per il caso in cui la decisione impugnata dove sse intendersi quale implicita pronuncia negativa sulla sussistenza del diritto della stazione appaltante ad una sospensione senza determinazione di durata, deduce che la sentenza gravata sarebbe parimenti censurabile in forza delle disposizioni asserite violate, posto che il caso di specie integra non già una sospensione per causa di forza maggiore sensi dell'art. 30 DPR n. 1063/1962, ma una diversa sospensione di carattere discrezionale senza obbligo di motivazione e senza determinazione massima di durata. Inoltre la condotta delle parti, rilevante ex art. 1362 comma 2 c.c., è caratterizzata dalla perdurante assenza di contestazioni al riguardo da parte di [OSCURATO:PERSONA], il cui pluriennale silenzio costituisce prova della scarsa importanza dell'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo all'interesse della società appaltatrice. 4.-Il primo motivo è destituito di fondamento. Secondo la ricorrente l a Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare “che l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento negoziale di [OSCURATO:PERSONA] era stata dedotta e argomentata da quest'ultima nel precedente grado di giudizio (anche) in ragione dell'espressa previsione del diritto della stazione appaltante alla sospensione dei lavori di cui all'art.3.13 delle CGA, senza alcuna fissazione di un termine massimo di durata”. Si tratterebbe, sempre secondo la ricorrente, di un’autonoma ratio decidendi del tribunale , oggetto di specifica impugnazione in appello da parte dell'appaltatore: il giudice di seconde cure avrebbe totalmente ignorato il diritto convenzionalmente pattuito in capo ad [OSCURATO:PERSONA] di sospendere i lavori senza motivazione e senza determinazione di durata. Ric. 2018 n. 11817 sez. S2 -ud. 24-01-2023 -6- A taceredella carenza del requisito di specificità del ri c o rso (nella parte in cui lo stesso , nel rigoroso rispetto di quanto dettato dall’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c.e dall’art. 369 comma 2 n.4 c.p.c., deve indicare il “fatto storico”” omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua “decisività” ai fini della diversa conclusione del giudizio), la Corte di appello di Roma ha sul punto escluso la sussistenza di qualsivoglia dubbio sulla “gravità del comportamento della stazione appaltante, caratterizzato da un atteggiamento ostruzionistico chiaramente contrario ai principi di buona fede nell'esecuzione del contratto, prima sospendendo i lavori quando ancora non erano iniziati, poi evitando qualsiasi decisione sulla ripresa degli stessi ed infine redigendo una contabilità finale dopo ben cinque anni dalla sospensione”. La clausola contrattuale relativa alla possibilità di sospensione dei lavori da parte di [OSCURATO:PERSONA] è stata dunque presa in considerazione dalla decisione impugnata, la quale ha escluso – in base ad un’interpretazione contrattuale operata a stregua di buona fede – che [OSCURATO:PERSONA] potesse sospendere i lavori a suo piacimento e per un tempo indeterminato, come pretenderebbe di essere autorizzata a fare in base alla clausola in questione. In plurime occasioni questa Corte ha delineato la distinzione tra omessa pronuncia e statuizione implicita: per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando Ric. 2018 n. 11817 sez. S2 -ud. 24-01-2023 -7- l’accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. n. 20311/2011; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 20718/2018; Cass. n. 15255/2019; Cass. n. 2151/2021). Sul punto si è quindi formata una statuizione implicita di rigetto della difesa o eccezione formulata dal ricorrente, che si configura senza necessità che i l giudice analizz i approfonditamente in sentenza tutte le deduzioni delle parti , essendo sufficiente che la stessa spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, così da poter considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che risultino incompatibili sul piano logico con la decisione adottata. 5.-Le considerazioni sin qui svolte sono idonee a rigettare anche il secondo motivo di ricorso. Anche a questo riguardo è evidente che, nel riconoscere il grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] al contratto de quo, il giudice abbia operato la valutazione del comportamento di ambo le parti, posto che il principio, sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzionalità fondato sulla buona fede contrattuale. La quale ha condotto il giudice a quo a ritenere evidentemente regressivo, nella valutazione complessiva del caso sottoposta al suo esame, il fatto storico del silenzio dell’appaltatore di fronte al contegno tenuto dalla ricorrente. Si può anche aggiungere che la presunta, omessa considerazione del comportamento dell’appaltatore Ric. 2018 n. 11817 sez. S2 -ud. 24-01-2023 -8- contrasterebbe tra l’altro con la pattuizione di cui all’art. 3.13 delle C.G.A., sulla quale fa perno il ricorso, la quale (tranne l’esercizio del diritto di recesso nei 180 giorni dalla disposta sospensione dell’esecuzione dei lavori), pone l’appaltatore in posizione di mera attesa: si legge infatti in tale clausola che quest’ultimo, dalla data della comunicata sospensione dell'esecuzione dei lavori, deve “far cessare le attività lavorative lasciando immutata la consistenza dei cantieri,provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri medesimi,ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge o contratto su di lui incombono”, in attesa che la stazione appaltante decida a sua discrezione di richiedere la ripresa dei lavori. Il motivo è comunque volto inammissibilmente a censurare il potere discrezionale del giudice del merito di accertare l’importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto(Cass. n. 4314/2016; n. 5274/1978) e con trasta con la riserva a que l giudice della decisione sulla v alutazione della gravità dell'inadempimentoai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., che costituisce questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (tra le tante: Cass. n. 6401/2015; 4314/2016). 6.-Il terzo motivo, proposto in via subordinata, fa leva sulle ragioni già contenute nei motivi precedenti per sostenere che, quand’anche si ritenesse implicitamente rigettata la difesa di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza avrebbe comunque violato le disposizioni codicistiche in materia di ermeneutica negoziale e le disposizioni richiamate nella rubrica del mezzo di ricorso. Ric. 2018 n. 11817 sez. S2 -ud. 24-01-2023 -9- Il motivo è inammissibile. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. va ricordato che in tema di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto i l ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito, alternativamente:1) siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati;2) li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (per tutte cfr. Cass. n. 30686/2019). Tutto questofa difetto nel ricorso. Quanto alla supposta violazione dell’art. 30 comma 1 DPR 1063/1962, il ricorso “dialoga” con una argomentazione difensiva della controricorrente e non coglie la ratio della decisione, che non si è fondata su tale norma. Parimenti è a dirsi per la dedotta violazione dell’art. 1355 c.c. posto in tema di condizione meramente potestativa. Comunque, la pur concisa motivazione denota che la Corte distrettuale sul punto è giunta, attraverso l’utilizzo del criterio della buona fede contrattuale, ad una valutazione implicita di irrilevanza della clausola negoziale. 7.-In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e la ricorrente dev e essere condannat a al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 8.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il Ric. 2018 n. 11817 sez. S2 -ud. 24-01-2023 -10- versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10 . 00 0,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore import