CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 00966/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro con decreto in data 10 luglio 2023 dichiarava l’inammissibilità del reclamo proposto dal condannato [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, in quanto privo di motivi. 2.Avverso detto decreto proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore articolando un unico motivo con cui denunciava la violazione di legge penale con riguardo agli art. 666, 678 cod. proc. pen. Riteneva il ricorrente che l’impugnato provvedimento fosse errato non potendosi equiparare il reclamo ad una impugnazione e non necessitando così dei motivi. In ogni caso, il reclamo era stato proposto personalmente dal condannato che aveva riservato al difensore il deposto dei motivi. Il difensore, in assenza di procura speciale, aveva omesso di depositare i motivi non essendo a ciò legittimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 La carenza di motivi del reclamo lo rende inammissibile, come correttamente statuito dal Tribunale di Sorveglianza. È precluso al detenuto sottoporre al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, atteso che il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione a richiesta di rimedio risarcitorio ha natura impugnatoria, con la conseguenza che, avendo carattere devolutivo, deve essere fondata su specifici motivi di doglianza facenti riferimento all'oggetto del primo giudizio, siccome definito dal relativo atto di reclamo e dall'eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio. (Sez. 1, Sentenza n. 2303 del 08/10/2020 Rv. 280229) Contrariamente a quanto sostento dal ricorrente il reclamo ha natura impugnatoria e, dunque, l’assenza di motivi lo rende inammissibile, ai sensi degli artt. 581 lett. d) e 591, comma primo, lett. c) cod.proc.pen. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]