Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 353/1997
ECLI:IT:COST:1997:353
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso del giudizio amministrativo per l'annullamento del
decreto di espulsione dall'Italia di un cittadino marocchino, munito
di passaporto, mai però "regolarizzatosi", il tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n.
416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio
dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 39.
Tale disposizione, ad avviso del Collegio, configurerebbe
l'espulsione come un atto dovuto senza discriminare quelle situazioni
che riflettono casi umani disperati, negando loro qualsiasi tutela.
La questione, soggiunge il rimettente, non perderebbe la sua
rilevanza, anche dopo l'emanazione del d.-l. 18 novembre 1995, n. 489
(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per
la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea), e delle successive reiterazioni di esso.
1. - Viene all'esame della Corte, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
7, comma 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, perché - nel
prevedere l'espulsione dal territorio nazionale degli stranieri che
violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno - non
discriminerebbe i casi umani più dolorosi, così negando loro
tutela.
2. - La questione non è fondata.
Già con la sentenza n. 129 del 1995 questa Corte, sottolineando la
distinzione fra le due figure di espulsione previste nel testo
originario del d.-l. n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39
del 1990, ritenne necessario garantire la valutazione di
pericolosità sociale soltanto per la misura di sicurezza. Ora, il
giudice a quo mira, attraverso la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 2, del citato d.-l. n. 416 del
1989, a cancellare l'automatismo espulsivo per tutti coloro che
entrino clandestinamente nel territorio dello Stato. E tanto perché,
in violazione dell'art. 3 della Costituzione, la disposizione
censurata non prenderebbe in considerazione i casi meritevoli di
maggiore attenzione.
Le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al
di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, di cui si
è fatto carico il legislatore. Lo Stato non può infatti abdicare al
compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere: le regole
stabilite in funzione d'un ordinato flusso migratorio e di
un'adeguata accoglienza vanno dunque rispettate, e non eluse, o anche
soltanto derogate di volta in volta con valutazioni di carattere
sostanzialmente discrezionale, essendo poste a difesa della
collettività nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno
osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di
situazioni illegali.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]