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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19009/2026

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ante, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti -nonché controAgenzia delle Entrate - Riscossione, Banca di [OSCURATO:PERSONA] MagnaGrecia Soc.

Coop. (già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].)- intimate -avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1510/2023depositata il 29/12/2023;Numero registro generale 4910/2024Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 19009/2026Data pubblicazione 10/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del9/04/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], Romeo e [OSCURATO:PERSONA], garanti, in virtù di unafideiussione omnibus, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi cancellatadal registro delle Imprese, beneficiaria di un mutuo chirografario,garantito in base alla legge n. 626 del 1996 dal Fondo di GaranziaPMI, concesso dalla allora B.C.C. soc. coop. a r.l. di [OSCURATO:PERSONA], poi B.C.C. dei [OSCURATO:PERSONA], ricevevano la notifica ditre distinte cartelle di pagamento con cui il [OSCURATO:PERSONA],M.C.C., [OSCURATO:SOCIETA]., surrogandosi alla B.C.C.,chiedeva la restituzione della somma di euro 84.261,09.Avverso le già menzionate cartelle di pagamento il Crispi e i Girauloproponevano opposizione alla esecuzione dinanzi al Tribunale diSalerno, deducendo la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ., per nonaver il creditore (la [OSCURATO:SOCIETA].) richiesto, entro i sei mesi dallascadenza dell’obbligazione, il pagamento al debitore principale,ovvero la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.

L’opposizione, nel contraddittorio con la B.C.C. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e nellacontumacia dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, era rigettata dalTribunale di Salerno con la sentenza n. 699 del 24/02/2022.3.

I [OSCURATO:PERSONA] e il Crispi proponevano impugnazione.4.

La Corte d’appello di Salerno, nel ricostituito contraddittorio con laB.[OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva l’impugnazione eannullava le cartelle e di pagamento.5.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione, con6.

Resistono con un unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (indicata come nelle more divenuta Banca di CreditoCooperativo [OSCURATO:PERSONA]) non ha spiegato attività difensiva.r.g. n. 4910/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 4910/2024Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 19009/2026Data pubblicazione 10/06/20268.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattato e il Collegio hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare deve precisarsi che la disamina dei motivi di ricorsonon è incisa dalla soluzione, non ancora intervenuta, delle questioniposte da giudice di merito con procedimento di cui all’art. 363-bis cod.proc. civ. relative alla possibile nullità della fideiussione anche conriferimento alle ipotesi in cui la stessa sia stata rilasciata: (i) al di fuoridel periodo di accertamento condotto dall’Autorità di vigilanza; (ii) peruna operazione specifica non rientrante nella categoria dellefideiussioni omnibus.

La questione è stata di recente esaminata dalleSezioni Unite di questa Corte, a seguito della rimessione da parte dellaprima Presidenza ma, al momento della camera di consiglio, laquestione non risultava ancora essere stata decisa dal Collegionomofilattico.

Ad ogni buon conto, tali specifiche questioni nonrilevano direttamente ai fini della soluzione della presentecontroversia, non risultando mai ritualmente dispiegate nel corso diquesta, se non altro in termini corrispondenti a quelli di quanto èall’esame delle Sezioni Unite di questa Corte.2.

Con il primo motivo la ricorrente pone censure ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e (o) falsaapplicazione degli artt. 1419, 1957 e 2697 cod. civ., delprovvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/05/2005 e dell’art. 2L. n. 287 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Le censure si incentrano sull’avere la Corteterritoriale ritenuto inderogabile la disciplina di cui all’art. 1957 cod.civ., cosicché qualsiasi deroga, anche quella di carattere individuale,sarebbe affetta da nullità.Il motivo è infondato, atteso che questa Corte è oramai costante nelritenere che, ai fini della valutazione di eventuale nullità della clausoladerogatoria dell’art. 1957 cod. civ., con riferimento alle fideiussionir.g. n. 4910/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 4910/2024Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 19009/2026Data pubblicazione 10/06/2026bancarie, un comportamento abituale non è richiesto, cosicché anchecon riferimento a una singola ipotesi di deroga si può configurarenullità della clausola di deroga, come desumibile dalle affermazionirese da questa Corte in composizione nomofilattica (Sez.

U30/12/2021, n. 41994, in motivazione, par. 2.16.1 e segg.).3.

Con il secondo motivo la M.C.C. ricorrente deduce vizi ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. di falsa applicazione degliartt. 115 e 345, comma terzo, cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., di nullità del procedimento.Le censure concernono la mancata produzione del provvedimentodella Banca d’Italia n. 55 del 2025 e la prova dell’utilizzostandardizzato e metodico delle clausole fideiussorie assunte qualenulle da parte della B.C.C.Il motivo è inammissibile, poiché alle pagg. 11 e seguenti dellasentenza impugnata sono spiegate le ragioni per le quali le eccezionie le deduzioni difensive della M.C.C. relative alla documentazionecomprovante la nullità della fideiussione erano disattesesegnatamente: il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italiarisultava prodotto in via telematica sin dal giudizio di primo grado ela prova dell’utilizzo metodico e standardizzato delle clausolefideiussorie nulle da parte della B.C.C. non era richiesta ai fini dellavalutazione di nullità delle fideiussioni, in quanto essa deriva dallasola conformità al modello ABI.

La motivazione resa dalla Corteterritoriale già sul primo elemento di fatto (la produzione fin dal primogrado) sul punto è ampia, logica e perspicua e non è attintaadeguatamente dalla censura, che non si fa carico di indicare quandotale circostanza sarebbe stata contestata davanti al giudice di merito;inoltre, le questioni erano già state quanto meno affrontate in primogrado, cosicché il vizio motivazionale non è riscontrabile.4.

Con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. pone censure ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ. di violazione e (o) falsar.g. n. 4910/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 4910/2024Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 19009/2026Data pubblicazione 10/06/2026applicazione dell’art. 1469 bis cod. civ. ss., dell’art. 3 d.lgs. n. 206 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.,nonché, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.

Il motivo reca censure relative allaconclusione della qualità soggettiva di consumatori dei due [OSCURATO:PERSONA] edel Crispi, nonostante essi, stante l’interessenza nella societàgarantita, non potessero essere considerati consumatori e quindibeneficiari della tutela di cui al d.lgs. n. 206 del 2005.Il motivo, alla stregua della più recente giurisprudenza di questaCorte, alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità, èfondato, atteso che (Cass. 23/02/2026 n. 4051) incombe sulla parteche invoca la tutela protettiva dimostrare - in quanto fatto costitutivodella propria domanda o eccezione - la qualità soggettiva diconsumatore, non spettando invece al professionista dimostrare chela propria controparte non possiede tale qualità, con la conseguenzache spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l’oneredella prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramentepersonali e non per finalità o interessi relativi all’attivitàimprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, dinon possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirneruoli amministrativi e gestionali.

L’orientamento costituisceapplicazione della giurisprudenza eurounitaria, alla quale questaCorte (a partire da Cass. 24/01/2020 n. 1666) si è allineata da tempo,affermando che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplinalegislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussionestipulato da un socio in favore della società, devono essere valutaticon riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contrattoprincipale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenzacomunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15Tarcau) - all’entità della partecipazione al capitale sociale, nonchér.g. n. 4910/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 4910/2024Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 19009/2026Data pubblicazione 10/06/2026all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assuntodal fideiussore.Nella controversia in esame è indubbio che almeno uno dei trefideiussori, ossia [OSCURATO:PERSONA], detenesse un non trascurabilenumero di partecipazioni societarie o svolgesse comunque un ruolo diprimario rilievo nella gestione della società, cosicché la valutazionedel giudice dell’impugnazione di merito in ordine all’estraneitàdell’interesse all’andamento gestionale della società non appare, senon altro prima facie, compatibile con la qualifica di consumatore, conconseguente esclusione della tutela consumeristica.La valutazione operata dalla Corte d’appello ai fini del riconoscimentodella tutela di cui al d.lgs. n. 206 del 2005 non risulta essere stataeffettuata in modo adeguato in relazione alla detta rilevantepartecipazione e sulla base del più recente orientamento di questaCorte dovendosi, inoltre, tenere conto anche della rilevantepartecipazione alla compagine societaria con attribuzione di compitigestori, quale amministratore unico, in capo a [OSCURATO:PERSONA].Considerazioni analoghe, sebbene con riferimento a un numerominore di partecipazioni al capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. riguardano leposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha, anche con riferimento ad essi, ritenutocompatibile la concessione della garanzia personale con la qualificasoggettiva di consumatori, senza però indagare adeguatamente iprofili di loro diretto interesse alla società garantita.5.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizi ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e (o) falsaapplicazione dell’art. 2, comma 4, d.m. n. 18456/2005«Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese», degli artt. 1203 e 1204 cod.civ. e dell’art. 8 bis, comma 3, d.l. n. 3 del 24/01/2015, convertitocon modificazioni dalla L. n. 33 del 24/03/2015.r.g. n. 4910/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 7Numero registro generale 4910/2024Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 19009/2026Data pubblicazione 10/06/2026Il motivo, ampiamente esposto nelle ultime pagine del ricorso, èincentrato sula qualifica pubblicistica del credito azionato dalla M.C.C.,in quanto costituito da rimessa riveniente da fondo pubblico, ai finidella contestazione della conclusione della inopponibilità di eccezioniL’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo,erogato, che, in una con quello della qualifica soggettiva comportantel’applicazione della tutela consumeristica, deve essere rimesso algiudice del rinvio.6.

In conclusione: il terzo motivo è accolto e il quarto è assorbito.7.

Il primo motivo è rigettato e il secondo è inammissibile.8.

La sentenza impugnata è cassata e, poiché sono necessari accertamentidi fatto, la causa è rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversacomposizione, la quale procederà alla nuova valutazione in relazionea quanto qui affermato sulla qualifica soggettiva di consumatore e allaquale è demandato di provvedere alla liquidazione delle spese diquesta fase del giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; accoglieil terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa lasentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello diSalerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 9/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 4910/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti -nonché controAgenzia delle Entrate - Riscossione, Banca di [OSCURATO:PERSONA] MagnaGrecia Soc. Coop. (già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].)- intimate -avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1510/2023depositata il 29/12/2023;Numero registro generale 4910/2024Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 19009/2026Data pubblicazione 10/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del9/04/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], Romeo e [OSCURATO:PERSONA], garanti, in virtù di unafideiussione omnibus, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi cancellatadal registro delle Imprese, beneficiaria di un mutuo chirografario,garantito in base alla legge n. 626 del 1996 dal Fondo di GaranziaPMI, concesso dalla allora B.C.C. soc. coop. a r.l. di [OSCURATO:PERSONA], poi B.C.C. dei [OSCURATO:PERSONA], ricevevano la notifica ditre distinte cartelle di pagamento con cui il [OSCURATO:PERSONA],M.C.C., [OSCURATO:SOCIETA]., surrogandosi alla B.C.C.,chiedeva la restituzione della somma di euro 84.261,09.Avverso le già menzionate cartelle di pagamento il Crispi e i Girauloproponevano opposizione alla esecuzione dinanzi al Tribunale diSalerno, deducendo la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ., per nonaver il creditore (la [OSCURATO:SOCIETA].) richiesto, entro i sei mesi dallascadenza dell’obbligazione, il pagamento al debitore principale,ovvero la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. L’opposizione, nel contraddittorio con la B.C.C. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e nellacontumacia dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, era rigettata dalTribunale di Salerno con la sentenza n. 699 del 24/02/2022.3. I [OSCURATO:PERSONA] e il Crispi proponevano impugnazione.4. La Corte d’appello di Salerno, nel ricostituito contraddittorio con laB.[OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva l’impugnazione eannullava le cartelle e di pagamento.5. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione, con6. Resistono con un unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (indicata come nelle more divenuta Banca di CreditoCooperativo [OSCURATO:PERSONA]) non ha spiegato attività difensiva.r.g. n. 4910/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 4910/2024Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 19009/2026Data pubblicazione 10/06/20268. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattato e il Collegio hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve precisarsi che la disamina dei motivi di ricorsonon è incisa dalla soluzione, non ancora intervenuta, delle questioniposte da giudice di merito con procedimento di cui all’art. 363-bis cod.proc. civ. relative alla possibile nullità della fideiussione anche conriferimento alle ipotesi in cui la stessa sia stata rilasciata: (i) al di fuoridel periodo di accertamento condotto dall’Autorità di vigilanza; (ii) peruna operazione specifica non rientrante nella categoria dellefideiussioni omnibus. La questione è stata di recente esaminata dalleSezioni Unite di questa Corte, a seguito della rimessione da parte dellaprima Presidenza ma, al momento della camera di consiglio, laquestione non risultava ancora essere stata decisa dal Collegionomofilattico. Ad ogni buon conto, tali specifiche questioni nonrilevano direttamente ai fini della soluzione della presentecontroversia, non risultando mai ritualmente dispiegate nel corso diquesta, se non altro in termini corrispondenti a quelli di quanto èall’esame delle Sezioni Unite di questa Corte.2. Con il primo motivo la ricorrente pone censure ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e (o) falsaapplicazione degli artt. 1419, 1957 e 2697 cod. civ., delprovvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/05/2005 e dell’art. 2L. n. 287 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Le censure si incentrano sull’avere la Corteterritoriale ritenuto inderogabile la disciplina di cui all’art. 1957 cod.civ., cosicché qualsiasi deroga, anche quella di carattere individuale,sarebbe affetta da nullità.Il motivo è infondato, atteso che questa Corte è oramai costante nelritenere che, ai fini della valutazione di eventuale nullità della clausoladerogatoria dell’art. 1957 cod. civ., con riferimento alle fideiussionir.g. n. 4910/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 4910/2024Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 19009/2026Data pubblicazione 10/06/2026bancarie, un comportamento abituale non è richiesto, cosicché anchecon riferimento a una singola ipotesi di deroga si può configurarenullità della clausola di deroga, come desumibile dalle affermazionirese da questa Corte in composizione nomofilattica (Sez. U30/12/2021, n. 41994, in motivazione, par. 2.16.1 e segg.).3. Con il secondo motivo la M.C.C. ricorrente deduce vizi ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. di falsa applicazione degliartt. 115 e 345, comma terzo, cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., di nullità del procedimento.Le censure concernono la mancata produzione del provvedimentodella Banca d’Italia n. 55 del 2025 e la prova dell’utilizzostandardizzato e metodico delle clausole fideiussorie assunte qualenulle da parte della B.C.C.Il motivo è inammissibile, poiché alle pagg. 11 e seguenti dellasentenza impugnata sono spiegate le ragioni per le quali le eccezionie le deduzioni difensive della M.C.C. relative alla documentazionecomprovante la nullità della fideiussione erano disattesesegnatamente: il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italiarisultava prodotto in via telematica sin dal giudizio di primo grado ela prova dell’utilizzo metodico e standardizzato delle clausolefideiussorie nulle da parte della B.C.C. non era richiesta ai fini dellavalutazione di nullità delle fideiussioni, in quanto essa deriva dallasola conformità al modello ABI. La motivazione resa dalla Corteterritoriale già sul primo elemento di fatto (la produzione fin dal primogrado) sul punto è ampia, logica e perspicua e non è attintaadeguatamente dalla censura, che non si fa carico di indicare quandotale circostanza sarebbe stata contestata davanti al giudice di merito;inoltre, le questioni erano già state quanto meno affrontate in primogrado, cosicché il vizio motivazionale non è riscontrabile.4. Con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. pone censure ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ. di violazione e (o) falsar.g. n. 4910/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 4910/2024Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 19009/2026Data pubblicazione 10/06/2026applicazione dell’art. 1469 bis cod. civ. ss., dell’art. 3 d.lgs. n. 206 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.,nonché, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti. Il motivo reca censure relative allaconclusione della qualità soggettiva di consumatori dei due [OSCURATO:PERSONA] edel Crispi, nonostante essi, stante l’interessenza nella societàgarantita, non potessero essere considerati consumatori e quindibeneficiari della tutela di cui al d.lgs. n. 206 del 2005.Il motivo, alla stregua della più recente giurisprudenza di questaCorte, alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità, èfondato, atteso che (Cass. 23/02/2026 n. 4051) incombe sulla parteche invoca la tutela protettiva dimostrare - in quanto fatto costitutivodella propria domanda o eccezione - la qualità soggettiva diconsumatore, non spettando invece al professionista dimostrare chela propria controparte non possiede tale qualità, con la conseguenzache spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l’oneredella prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramentepersonali e non per finalità o interessi relativi all’attivitàimprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, dinon possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirneruoli amministrativi e gestionali. L’orientamento costituisceapplicazione della giurisprudenza eurounitaria, alla quale questaCorte (a partire da Cass. 24/01/2020 n. 1666) si è allineata da tempo,affermando che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplinalegislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussionestipulato da un socio in favore della società, devono essere valutaticon riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contrattoprincipale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenzacomunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15Tarcau) - all’entità della partecipazione al capitale sociale, nonchér.g. n. 4910/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 4910/2024Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 19009/2026Data pubblicazione 10/06/2026all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assuntodal fideiussore.Nella controversia in esame è indubbio che almeno uno dei trefideiussori, ossia [OSCURATO:PERSONA], detenesse un non trascurabilenumero di partecipazioni societarie o svolgesse comunque un ruolo diprimario rilievo nella gestione della società, cosicché la valutazionedel giudice dell’impugnazione di merito in ordine all’estraneitàdell’interesse all’andamento gestionale della società non appare, senon altro prima facie, compatibile con la qualifica di consumatore, conconseguente esclusione della tutela consumeristica.La valutazione operata dalla Corte d’appello ai fini del riconoscimentodella tutela di cui al d.lgs. n. 206 del 2005 non risulta essere stataeffettuata in modo adeguato in relazione alla detta rilevantepartecipazione e sulla base del più recente orientamento di questaCorte dovendosi, inoltre, tenere conto anche della rilevantepartecipazione alla compagine societaria con attribuzione di compitigestori, quale amministratore unico, in capo a [OSCURATO:PERSONA].Considerazioni analoghe, sebbene con riferimento a un numerominore di partecipazioni al capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. riguardano leposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha, anche con riferimento ad essi, ritenutocompatibile la concessione della garanzia personale con la qualificasoggettiva di consumatori, senza però indagare adeguatamente iprofili di loro diretto interesse alla società garantita.5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizi ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e (o) falsaapplicazione dell’art. 2, comma 4, d.m. n. 18456/2005«Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese», degli artt. 1203 e 1204 cod.civ. e dell’art. 8 bis, comma 3, d.l. n. 3 del 24/01/2015, convertitocon modificazioni dalla L. n. 33 del 24/03/2015.r.g. n. 4910/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 7Numero registro generale 4910/2024Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 19009/2026Data pubblicazione 10/06/2026Il motivo, ampiamente esposto nelle ultime pagine del ricorso, èincentrato sula qualifica pubblicistica del credito azionato dalla M.C.C.,in quanto costituito da rimessa riveniente da fondo pubblico, ai finidella contestazione della conclusione della inopponibilità di eccezioniL’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo,erogato, che, in una con quello della qualifica soggettiva comportantel’applicazione della tutela consumeristica, deve essere rimesso algiudice del rinvio.6. In conclusione: il terzo motivo è accolto e il quarto è assorbito.7. Il primo motivo è rigettato e il secondo è inammissibile.8. La sentenza impugnata è cassata e, poiché sono necessari accertamentidi fatto, la causa è rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversacomposizione, la quale procederà alla nuova valutazione in relazionea quanto qui affermato sulla qualifica soggettiva di consumatore e allaquale è demandato di provvedere alla liquidazione delle spese diquesta fase del giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; accoglieil terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa lasentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello diSalerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 9/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 4910/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 7 di 7
Sentenza Cassazione n. 19009/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris