CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08232/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:TELEFONO];[OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controrappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoANTONELLA [OSCURATO:EMAIL] ([OSCURATO:TELEFONO]) edelettivamente domiciliata in Roma in via Udine n.28 presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 7794/2023Numero sezionale 3882/2025Numero di raccolta generale 8232/2026Data pubblicazione 02/04/2026-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA];-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 142/2023depositata il 30/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 3647/2020, depositata il 4 novembre 2020, ilTribunale di Catania rigettava l’opposizione proposta dai signori VincenzoRizzo e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 813/2017,emesso il 13 febbraio 2017 dal medesimo tribunale, con cui era stato loroingiunto, quali fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il pagamento, infavore della società [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 102.378,72,oltre interessi e spese.Il giudice di primo grado, qualificati i contratti sottoscritti dagli opponenticome contratti autonomi di garanzia, escludeva l’applicabilità dell’art.1957 c.c. e, conseguentemente, dichiarava infondata l’eccezione didecadenza della banca dalla garanzia prestata, sollevata dagli opponenti,condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite.2. Con sentenza n. 142/2023, depositata il 30 gennaio 2023, la Corted’appello di Catania rigettava l’appello proposto dal Rizzo e dallaGuarnaccia, confermando la decisione di primo grado.Numero registro generale 7794/2023Numero sezionale 3882/2025Numero di raccolta generale 8232/2026Data pubblicazione 02/04/20263. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Rizzo e laGuarnaccia propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.3.1. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e1363 c.c., assumendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamenteinterpretato le clausole contenute nei contratti di fideiussione del 30marzo 2011.Lamentano essersi dai giudici di merito erroneamente ritenuto che laprevisione di cui all’art. 6, secondo cui i fideiussori si obbligano alpagamento “a semplice richiesta scritta”, comportasse una deroga all’art.5, che, richiamando l’art. 1957 c.c., fissava in 36 mesi il termine entro ilquale il creditore avrebbe dovuto agire per l’adempimento, pena ladecadenza. La Corte territoriale ha quindi affermato che la richiesta dipagamento inoltrata ai fideiussori con raccomandata del 13 ottobre 2011fosse atto idoneo ad interrompere il termine decadenziale.Secondo i ricorrenti, tale conclusione si pone in contrasto con i criteriermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. L’art. 5, infatti, nel richiamareespressamente l’art. 1957 c.c., avrebbe introdotto una sola deroga,limitata alla durata del termine (36 mesi invece dei 6 previsti dal codice),lasciando invariata la regola secondo cui l’interruzione della decadenzapresuppone l’instaurazione di un’azione giudiziaria. Diversamente, l’art. 6si limiterebbe a disciplinare le modalità di richiesta di pagamento,introducendo una clausola “solve et repete” volta ad impedire che ilfideiussore possa sospendere l’adempimento opponendo eccezioni deldebitore principale, senza però incidere sulla disciplina della decadenza.Numero registro generale 7794/2023Numero sezionale 3882/2025Numero di raccolta generale 8232/2026Data pubblicazione 02/04/20264.2. Con il secondo motivo denunziano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1370 c.c., nella parte incui la Corte di merito, pur in presenza di una presunta contraddizione tral’art. 5 e l’art. 6 dei contratti, non ha fatto applicazione della regolaermeneutica di cui all’art. 1370 c.c., risolvendo tale conflitto in favore dichi non ha predisposto i contratti, ossia dei fideiussori.4.1.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.Essi sono in realtà volti a suscitare un inammissibile terzo grado di merito.Al fine di far valere il tipo di violazione denunziata il ricorrente deve nonsolo enunziare le regole legali di interpretazione del contrattoasseritamente violate ma altresì indicare in quale modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.Al contempo la censura non può risolversi nella mera contrapposizionedella sua interpretazione rispetto a quella accolta nella sentenzaimpugnata. E ciò perché, questa non deve essere l’unica astrattamentepossibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando diuna clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non èconsentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesadal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che la Corte dimerito abbia privilegiato l’altra (v., ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 12944del 14/05/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 3397 del 10/02/2025; Sez. 1,Ordinanza n. 2719 del 04/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 1467 del21/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 34880 29/12/2024; Sez. 3, Ordinanzan. 32954 del 27/11/2023; Sez. 2, Sentenza n. 22538 del 18/07/2022).4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost.e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per omessa o insufficiente motivazione, nellaparte in cui la sentenza impugnata ha risolto il conflitto insito nell’art. 5Numero registro generale 7794/2023Numero sezionale 3882/2025Numero di raccolta generale 8232/2026Data pubblicazione 02/04/2026dei contratti di fideiussione facendo applicazione del disposto di cui all’art.1370 c.c. senza però applicare la stessa regola ermeneutica per risolverel’ulteriore contrasto tra l’art. 5 e l’art. 6 dei medesimi contratti. Talecircostanza, ad avviso dei ricorrenti, integrerebbe un contrasto traaffermazioni inconciliabili.4.3.1. I ricorrenti reiterano sostanzialmente le censure mosse con il 1° e il2° motivo sotto il profilo dell’omessa o insufficiente motivazione,Ebbene, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,comunque, non può più essere denunciato in cassazione nei termini volutidai ricorrenti, ma ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. in relazione all’art.132, comma 2, n. 4 c.p.c., e solo qualora detta motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente o manifestamentecontraddittoria ed incomprensibile (per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).In particolare, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove ilgiudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento,anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda osull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessamotivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi siastato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili(cfr., ex multis, Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024).Ciò detto, anche a voler reinterpretare i motivi in esame, riconducendolinella corretta nomenclatura dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., l’iter logico-giuridico su cui poggia la sentenza impugnata non evidenzia l’esistenza diNumero registro generale 7794/2023Numero sezionale 3882/2025Numero di raccolta generale 8232/2026Data pubblicazione 02/04/2026alcuna delle suddette ipotesi, essendo essa dotata di un impiantomotivazionale logico e coerente, sufficientemente rispettoso della sogliadel c.d. minimo costituzionale.Non può, infatti, discorrersi di omessa o apparente motivazione sol perchénon coincidente con le prospettazioni delle parti. Ma, soprattutto, noncostituisce affatto una contraddizione la circostanza che la Corte di meritoabbia fatto ricorso, in un caso, al canone ermeneutico negoziale di cuiall’art. 1370 c.c. e non l’abbia applicato altrove, e ciò tanto più nel caso incui sia il ricorso, in un caso, sia la mancata applicazione, nell’altro caso,del detto canone siano stati puntualmente giustificati dal giudice delmerito, tramite una motivazione logica e coerente, come è a dirsi nel casodi specie.4.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur ritenendo idoneala richiesta di pagamento del 13 ottobre 2011 ad interrompere il terminedecadenziale convenuto tra le parti, non ha considerato che il creditoreera comunque incorso nella decadenza per non avere coltivato con ladovuta diligenza le proprie istanze.Richiamano il disposto del primo comma dell’art. 1957 c.c., a mente delquale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenzadell’obbligazione principale solo a condizione che il creditore, entro seimesi, abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia poidiligentemente proseguite. Osservano che la norma è diretta a tutelare ilfideiussore dall’incertezza derivante dall’inerzia del creditore, evitando chequesti rimanga vincolato indefinitamente in attesa dell’iniziativa delcreditore.A sostegno della censura richiamano i precedenti di questa Corte (Cass. n.6498/1985; Cass. n. 1724/2016), dai quali si desume che la decadenza exart. 1957 c.c. si perfeziona anche qualora il creditore, dopo una primaNumero registro generale 7794/2023Numero sezionale 3882/2025Numero di raccolta generale 8232/2026Data pubblicazione 02/04/2026iniziativa, non prosegua con la necessaria diligenza l’azione intrapresa,non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, neppure la notifica delprecetto non seguita dall’esecuzione.4.4.1. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.A norma dell’art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo lascadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesiabbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenzacontinuate.Orbene, nella specie il giudice di merito ha accertato che il menzionatotermine è stato in realtà originariamente rispettato dal creditore, seppuremediante la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale dipagamento, tramite una valutazione di fatto operata in armonia con i giàmenzionati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.3, Ordinanza n. 835 del 13/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 5179 del27/02/2025; Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 26/09/2017).Detta iniziativa stragiudiziale è stata successivamente abbandonata, peressere autonomamente attivata la apposita tutela giurisdizionale soltantoanni più tardi.A fronte di siffatto accertamento, i ricorrenti non contestano, col presentemezzo, l’inutile decorso del termine di decadenza, che, per loro stessaammissione, deve rinvenirsi in quello più lungo di 36 mesi convenuto dalleparti, ma ritengono che assuma comunque rilevanza la circostanza per cuila domanda giudiziale sia stata proposta anni dopo la richiesta dipagamento effettuata in via stragiudiziale.Una simile prospettazione si appalesa fondata, in quanto la normacodicistica espressamente attribuisce rilevanza al fatto che le istanzemesse in campo dal creditore siano con diligenza continuate. Così che, dilà dall’onere di evitare la decadenza ivi prevista (il che va valutatooggettivamente, riesponendo la previsione di termini decadenziali adNumero registro generale 7794/2023Numero sezionale 3882/2025Numero di raccolta generale 8232/2026Data pubblicazione 02/04/2026esigenze di certezza del diritto), il giudice del merito deve altresì tenereconto, stavolta sotto un profilo soggettivo, del contegno serbato dalcreditore che, evitata la decadenza, abbia poi omesso di coltivarediligentemente le iniziative approntate per far valere il proprio credito.Un simile accertamento è, infatti, imposto dallo stesso art. 1957 c.c., 1comma, c.c., a mente del quale «il fideiussore rimane obbligato anchedopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro seimesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia condiligenza continuate».Del resto, tale previsione risponde, altresì, all’esigenza di scongiurare unutilizzo abusivo del credito, che si ponga in contrasto con il principio dibuona fede e correttezza. Esso, infatti, deve improntare il rapporto tra leparti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventualefase del confitto, dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento.Sicché, si pone in contrasto con i detti principi - oltre ad essere di per séirragionevole - quel comportamento del creditore che, in contrasto con laratio dell’art. 1957 c.c., volta a tutelare il fideiussore dall’incertezza chederiva dal ritardo del creditore nell’escussione della garanzia, determinauna situazione per la quale il garante resta di fatti perennementeimmobilizzato nell’attesa di un intervento del creditore.5. Alla fondatezza nei suindicati termini del 4° motivo, inammissibili glialtri, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.6.1. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MNumero registro generale 7794/2023Numero sezionale 3882/2025Numero di raccolta generale 8232/2026Data pubblicazione 02/04/2026La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 3 ottobre 2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]