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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18176/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione tentata già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 28 febbraio 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, ARAUZ [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. I primi due motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità per effetto della acquisizione delle dichiarazioni della parte offesa allontanatasi dal territorio dello Stato, risultano manifestamente infondati posto che indubbio rimane il carattere imprevedibile dell'allontanamento così come di fatto incontestata rimane l'irreperibilità della persona offesa all'esito di effettive e nemmeno contestate ricerche.

3.2. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è ulteriormente manifestamente infondato posto che la quantificazione del Tribunale per come poi recepita dalla Corte di appello riguardava il lucro sperato in relazione all'imposizione di una tassa per l'esercizio della prostituzione in un dato luogo.

3.3. Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta omessa motivazione in punto attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio ed eccessività dello stesso, risulta manifestamente infondato in quanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente ricollegato alla mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputata e la parametrazione della pena base risulta assai prossima al minimo edittale tanto da non postulare la necessità di motivazione ulteriore rispetto a un generico giudizio di congruità.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decp in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione tentata già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 28 febbraio 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, ARAUZ [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità per effetto della acquisizione delle dichiarazioni della parte offesa allontanatasi dal territorio dello Stato, risultano manifestamente infondati posto che indubbio rimane il carattere imprevedibile dell'allontanamento così come di fatto incontestata rimane l'irreperibilità della persona offesa all'esito di effettive e nemmeno contestate ricerche. 3.2. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è ulteriormente manifestamente infondato posto che la quantificazione del Tribunale per come poi recepita dalla Corte di appello riguardava il lucro sperato in relazione all'imposizione di una tassa per l'esercizio della prostituzione in un dato luogo. 3.3. Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta omessa motivazione in punto attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio ed eccessività dello stesso, risulta manifestamente infondato in quanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente ricollegato alla mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputata e la parametrazione della pena base risulta assai prossima al minimo edittale tanto da non postulare la necessità di motivazione ulteriore rispetto a un generico giudizio di congruità. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decp in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore
Sentenza Cassazione n. 18176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris