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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41038/2025

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ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che il giudice di merito ha invece adeguatamente motivato sulla responsabilità dei ricorrenti a titolo di concorso, facendo applicazione del consolidato principio per il quale “l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario” (Sez. 7, n. 24562, del 18/4/2023, Montebello); ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale per omessa applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, né richiamata nelle conclusioni proposte in sede di appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/11/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che il giudice di merito ha invece adeguatamente motivato sulla responsabilità dei ricorrenti a titolo di concorso, facendo applicazione del consolidato principio per il quale “l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario” (Sez. 7, n. 24562, del 18/4/2023, Montebello); ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale per omessa applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, né richiamata nelle conclusioni proposte in sede di appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/
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