CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 40233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .4 N. 2786/2023 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza in epigrafe, deducendo violazione di legge in punto di mancata disamina della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e in punto di dosimetria della pena. Chiedeva, perciò, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In data 15.5.2023, tuttavia, il difensore faceva pervenire a questa Corte dichiarazione di rinuncia all'impugnazione a firma dell'odierna ricorrente datata 11.5.2023. 3. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen. 4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e, pertanto, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] est sore [OSCURATO:PERSONA]