CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 40128/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29581-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 304/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 19/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente (una società di assicurazione) impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 concernente il recupero a tassazione IVA dei compensi percepiti dalla suddetta società di assicurazione nell'ambito della delega conferitale da altre compagnie coassicuratrici per la gestione delle attività relative ai sinistri coassicurati; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello per quanto riguarda VIVA e dichiarava cessata la materia del contendere per quanto attiene le questioni IRES ed IRAP; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 13644 depositata in cancelleria il 3 luglio 2020 veniva disposta la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136; in prossimità dell'udienza l'Agenzia delle entrate depositava istanza affinché sia dichiarata l'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione Ric. 2018 n. 29581 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- gi dell'art. 1911 c.c. e degli artt. 10, comma 1, n. 2 e 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 135 della direttiva 2006/112/CE per avere la [OSCURATO:PERSONA] errato nel non ritenere che fossero soggetti a recupero della tassazione IVA i compensi percepiti dalla società di assicurazione delegata dalla altre compagnie coassicuratrici per la gestione delle attività relative ai sinistri coassicurati. L'Avvocatura dello Stato in data 12 ottobre 2021 ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6. Va dunque accolta la richiesta di estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 Il Presidente / /fi Antonio rances DEPOSU,i3 !N CAr":-CELLERiA oggi, . ... ....