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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 29817/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36375-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controrkorrente6/ - avverso la sentenza n. 509/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], socio al 25% della società [OSCURATO:SOCIETA], proponeva ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, rideterminando il maggiore reddito della società con conseguente recupero, per l'anno 2011, delle imposte, imputava la ripresa fiscale anche al socio al 25% stante la ristretta base societaria.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal socio e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello rilevando che vi era la prova della mancata ripartizione tra i soci degli utili extra contabili essendo gli stessi stati immessi nel ciclo produttivo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo.

Il contribuente si è costituito depositato controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 1° Dpr 600/73, 41 bis del dPR 600/73 in combinato disposto con l'ad 2729 cc e l'ad 7 Ric. 2019 n. 36375 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -2- della

I. 212/2000 in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere che il contribuente abbia fornito la prova contraria alla presunzione di distribuzione dei ricavi occulti. 2.11 motivo è infondato. 2.1 In forza di un principio ribadito in più occasione dai giudici della Suprema Corte l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvesti ( cfr tra le tante Cass. 26248/2010, Cass. 8473/2014 e da ultimo 27049/2019). 2.2 Nel caso di specie la CTR ha accertato, in punto di fatto, che l'importo di C 419,971,00, che secondo la contestazione mossa dall'Ufficio alla società costituisce incasso in nero per effetto della manomissione di registratori fiscali, è stato versato, come da accertamenti della stessa Guardia di Finanza nel conto 2.3 La CTR ha quindi fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra indicati e la censura di violazione di legge si risolve in realtà una mera critica la valutazione degli elementi probatori fatta dalla CTR per escludere la ripartizione tra i soci degli utili occultati.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Ric. 2019 n. 36375 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -3- amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115 (Cass. Sez. 6-Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte, rigetta il ricorso .

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in C 4.100,00 per compensi ad C 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge .

Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2021 il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36375-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controrkorrente6/ - avverso la sentenza n. 509/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], socio al 25% della società [OSCURATO:SOCIETA], proponeva ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, rideterminando il maggiore reddito della società con conseguente recupero, per l'anno 2011, delle imposte, imputava la ripresa fiscale anche al socio al 25% stante la ristretta base societaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dal socio e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello rilevando che vi era la prova della mancata ripartizione tra i soci degli utili extra contabili essendo gli stessi stati immessi nel ciclo produttivo. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositato controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 1° Dpr 600/73, 41 bis del dPR 600/73 in combinato disposto con l'ad 2729 cc e l'ad 7 Ric. 2019 n. 36375 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- della I. 212/2000 in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere che il contribuente abbia fornito la prova contraria alla presunzione di distribuzione dei ricavi occulti. 2.11 motivo è infondato. 2.1 In forza di un principio ribadito in più occasione dai giudici della Suprema Corte l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvesti ( cfr tra le tante Cass. 26248/2010, Cass. 8473/2014 e da ultimo 27049/2019). 2.2 Nel caso di specie la CTR ha accertato, in punto di fatto, che l'importo di C 419,971,00, che secondo la contestazione mossa dall'Ufficio alla società costituisce incasso in nero per effetto della manomissione di registratori fiscali, è stato versato, come da accertamenti della stessa Guardia di Finanza nel conto 2.3 La CTR ha quindi fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra indicati e la censura di violazione di legge si risolve in realtà una mera critica la valutazione degli elementi probatori fatta dalla CTR per escludere la ripartizione tra i soci degli utili occultati. 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Ric. 2019 n. 36375 sez. MT - ud. 23-06-2021 -3- amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115 (Cass. Sez. 6-Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte, rigetta il ricorso . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in C 4.100,00 per compensi ad C 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge . Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2021 il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] .
Sentenza Cassazione n. 29817/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris