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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18327/2022

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ente Ud. 08/03/2022 SENTENZA PU sul ricorso 8310-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 792 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.87, presso lo Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 avverso la sentenza n. 813/2016 della CORTE Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/09/2016 Data pubblicazione 07/06/2022 R.G.N. 280/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 29 settembre 2016 la Corte d’Appello di Bologna, pur ritenendo tempestiva, diversamente dal Tribunale di Parma, la impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], percussionista, e [OSCURATO:PERSONA], violinista, avverso i contratti di lavoro subordinato a termine e di lavoro a progetto intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA] negli anni dal 1985 al 2009, rigettava nel merito le domande.

2. Preliminarmente la Corte territoriale affermava di potere esaminare i soli contratti stipulati successivamente al 23 maggio 1998, data in cui gli enti lirici e le istituzioni autonome concertistiche erano stati trasformati in fondazioni di diritto privato giacché fino a quel momento essi erano qualificati come enti pubblici non soggetti all’ applicazione della legge nr. 230/1962.

3. Non condivideva l’assunto dei lavoratori, secondo cui tale data rilevava soltanto per gli enti autonomi lirici, che in epoca precedente erano soggetti pubblici mentre la [OSCURATO:PERSONA] era sempre stata un ente privato, cui si applicava la L. nr. 230/1962.

4. Osservava che la [OSCURATO:PERSONA] ―già [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna― era una [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del titolo III L. nr. 800/1967, articolo 28; l’articolo 2, comma uno, del D.Lgs nr. 367/1996 aveva previsto la trasformazione in fondazioni di diritto privato tanto degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, di cui al titolo II della L. nr. 800/1967 (lettera a del suddetto comma uno), che degli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della medesima legge nr. 800/1967(lettera b).

5. Secondo il giudice dell’appello, la privatizzazione disposta dal D.Lgs. nr. 367/1996 presupponeva la natura in precedenza pubblica di tali enti; d’altra parte, la natura di rapporti di pubblico impiego dei rapporti di lavoro con i soggetti di cui all’articolo 28 L. nr. 800/1967 era stata riconosciuta da Cass.

SU nr. 11593/1993 e da Cass.

SU nr. 11190/1996, con conseguente accertamento della giurisdizione del giudice amministrativo.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022

6. Così limitato il suo esame, la Corte di merito riteneva infondate le domande.

7. In particolare riteneva: - infondata la denuncia del vizio di omessa pronuncia sulla violazione del termine di durata complessivo del rapporto a termine di trentasei mesi, perché la impugnazione dei lavoratori sul punto, proposta con le note conclusive del giudizio di primo grado; era tardiva; - inammissibile per genericità l’eccezione sul mancato rispetto della clausola di contingentamento, in quanto, a prescindere dalla individuazione del CCNL applicabile, i lavoratori si erano limitati a denunciare il superamento del 15% dell’organico funzionale, senza precisare in relazione a quale contratto, tra i tanti sottoscritti, si fosse verificata la violazione; - infondata la censura di genericità della causale, sia con riferimento ai contratti sottoposti alla disciplina dell’articolo 1, comma due, L. nr. 230/1962 che per i contratti conclusi successivamente alla entrata in vigore dell’articolo 1 del D.L.gs nr. 368/2001, poichè i contratti indicavano le produzioni nelle quali i lavoratori dovevano essere impiegati e le date delle singole rappresentazioni; - infondata la eccezione di genericità del programma allegato al contratto al progetto, in quanto erano specificati le manifestazioni concertistiche per le quali la collaborazione era stata pattuita, il luogo ed i giorni di realizzazione; - infine, dimostrata la temporaneità e specificità della esigenza lavorativa posta a base dei contratti, poichè dalla istruttoria era emerso che i lavoratori erano stati assunti per la realizzazione di singole opere che, rispetto alle produzioni complessive della Fondazione nell’anno di riferimento, rappresentavano un’attività del tutto marginale e straordinaria. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; al ricorso è stata riunita la impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], affidata a cinque motivi, resistita dalla [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 9.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei ricorsi.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass.

SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass.13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662). 2.Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], perché notificato prima del ricorso della ALIMAN, che va quindi considerato incidentale. 3.Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta: ― ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc.civ.― la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. nr. 374/1987, della L. nr. 367/1996, della L. nr. 70/1975 e dalla L. nr. 800/1967; ― ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.― la insufficiente motivazione (motivazione apparente) su di un punto decisivo del giudizio, consistente nella personalità giuridica pubblica o privata della parte datoriale, in correlazione all'art. 1 L. nr. 230/62 ed alla L. nr. 426/77; ― la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 L. nr. 230/1962. 4.La censura afferisce alla affermazione della natura pubblica della fondazione Toscanini, già Orchestra dell’[OSCURATO:PERSONA], fino alla data del 23 maggio 1998.

5. Parte ricorrente ha sottolineato la diversità del regime degli enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate (per i quali la inapplicabilità della L. nr. 230/1962 derivava dalla legge nr. 426/1977, articolo 3, commi 4 e 5) F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 rispetto a quello relativo alle Istituzioni concertistico-orchestrali, sostenendo che queste ultime hanno natura pubblica solo se gestite direttamente da un ente pubblico, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sentenze impropriamente citate dal giudice dell’appello. 6.Il vizio di motivazione viene dedotto sotto il profilo del mancato esame degli indici della gestione e proprietà pubblica della Orchestra della [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA], sostenendosi che un chiaro indizio della natura privata era costituito dal conferimento del mandato difensivo ad opera del Presidente pro tempore (e non del Sindaco di Parma) e dalla esistenza di un codice fiscale e di una partita IVA della Fondazione. 7.Da ultimo, si deduce che la disposizione dell’articolo 2, lettera b) L. nr. 367/1996 non sarebbe mai entrata in vigore per la mancata emanazione del decreto Ministeriale previsto dalla stessa norma. 8.Con il secondo motivo viene dedotta: ― ai sensi dell’all'art. 360 n. 3 cod.proc. civ.― la vio lazione e/o falsa applicazione della L. nr. 56/1987 e del CCNL; ― ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc. civ.― l’omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo del giudizio e la motivazione apparente; ― a i sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ.― la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1321 cod.civ; dell'art. 414 cod.proc.civ.; dell'art. 3 L. nr.230/1962. 9.La censura verte sulla statuizione di genericità della eccezione di mancato rispetto della clausola di contingentamento. 10.Con il terzo motivo del ricorso principale viene dedotta: ― ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 L. nr. 230/1962 e dell'art. 1 L. nr.368/2001; ― ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ.― la violazione degli artt. 115 e 116 cpc su di un punto decisivo controverso.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 11.La censura, articolata in più punti, è diretta a sostenere che tanto nella vigenza della L. nr. 230/1962 che a norma dell’articolo 1 D.Lgs. nr. 368/2001, sotto il profilo formale la causale esposta in contratto, relativa ad uno spettacolo indicato nominativamente, deve altresì chiarire la necessità dell’assunzione a termine.

Allo stesso modo si denuncia la indebita identificazione, in relazione al contratto a progetto, tra progetto e spettacolo realizzato.

La parte ricorrente richiama il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la temporaneità e specificità dello spettacolo sono requisiti necessari ma non sufficienti a giustificare la apposizione del termine, dovendo sussistere, altresì, il vincolo di necessità diretta tra lo spettacolo e la assunzione, nel senso che l’apporto del dipendente assunto a termine non sia fungibile con le prestazioni del personale a tempo indeterminato.

Si lamenta che a tal fine non sarebbe conferente il richiamo, compiuto nella sentenza impugnata, alla marginalità dello spettacolo rispetto al volume della produzione. 12.Il ricorrente in via principale ha altresì dedotto che la reiterazione dei contratti e la complessiva durata del rapporto di lavoro dimostrerebbero il suo stabile inserimento nell’organico orchestrale; da ultimo, ha censurato la mancata ammissione del richiesto ordine di esibizione, quale mezzo necessario ad assicurare il contraddittorio rispetto alle tabelle prodotte dal datore di lavoro e lamentato che la prova testimoniale ammessa verteva, piuttosto che su fatti storici, su valutazioni dei testi. 13.Con il primo motivo del ricorso incidentale viene dedotta ― ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 27, 28 L. nr. 800/67, dell’articolo 2 D.L.gs. nr. 367/96, dell’articolo 2093 cod.civ., dell’articolo 409 cod.proc.civ. e dell’articolo 1 L. nr. 230/62 nonché ― ai sensi dell’articolo 360 n. 5 cod.proc.civ. ― l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella applicabilità della legge n. 230/62 ai contratti a termine stipulati prima del

23.05.98. La censura è sovrapponibile nei contenuti al primo motivo del ricorso principale.

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17. La terza censura è proposta ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3, cod.proc.civ. ― per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 L. nr. 230/62 e dell’articolo 1 D.L.gs. nr. 368/2001 nonché ― ai sensi dell’articolo 360, n. 4, cod.proc.civ. ― sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.

18. La ricorrente in via incidentale ha dedotto la nullità e/o illegittimità dei contratti a termine in ragione della sua utilizzazione come violinista anche in spettacoli diversi da quelli indicati nei contratti; ha esposto che l’eccezione era stata proposta sin dal primo grado di giudizio e che la sua fondatezza emergeva dallo stesso prospetto prodotto dalla fondazione.

19. Il quarto motivo del ricorso incidentale è formulato ― ai sensi dell’ articolo 360, nr. 3, cod.proc.civ. ― per violazione e falsa applicazione dell’ articolo 1 L. nr. 230/62 e dell’articolo 1 D.L.gs. nr. 368/01, in relazione alla statuizione di validità formale dei contratti a termine.

La critica è sovrapponibile nel contenuto al terzo motivo del ricorso principale.

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20. La quinta censura è proposta ― ai sensi dell’articolo 360, n. 3, cod.proc.civ. ― per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 L. nr. 230/1962 e dell’articolo 1 D.L.gs. nr. 368/01 nonché ―ai sensi dell’articolo 360, nn.rr. 4 e 5, cod.proc.civ. ― per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

21. L’impugnazione coglie la statuizione di legittimità dei contratti a termine sotto il profilo dei requisiti sostanziali.

Anche in questo caso la critica è sovrapponibile al terzo motivo del ricorso principale.

22. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, con i quali si impugna la statuizione sulla natura pubblica della [OSCURATO:PERSONA] fino al 23 maggio 1998, sono fondati.

23. La disciplina legislativa dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistiche-orchestrali è differente rispetto a quella degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate. 24.Questi ultimi sono stati identificati nominativamente dalla legge 14 agosto 1967 nr. 800, ai commi uno e due dell’articolo 6 e sono definiti dal precedente articolo 5 come enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

25. Diverso, come si è premesso, è il regime dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, di cui al successivo articolo

28. La citata norma è inserita nel titolo III della legge nr. 800/1967, che si apre con l'art. 26, il cui primo comma stabilisce che oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate (nominativamente indicate all'art. 6) possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

26. Ai sensi dell’articolo 28 i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico- orchestrali, anch’essi nominativamente indicati, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province.

27. L'ultimo comma dell'art. 28 stabilisce, inoltre, che il Ministro del turismo e dello spettacolo può, con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 tradizione» ovvero di «istituzione concertistico-orchestrale» (quest’ultima, per le istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività).

28. E’ pacifico in causa e risulta dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto il riconoscimento di istituzione concertistico -orchestrale.

29. Come già affermato da Cass.

SU nr. 11539/1993, il decreto ministeriale che attribuisce la qualifica di istituzione concertistica orchestrale (o di teatro di tradizione) non comporta alcuna modifica della soggettività dell’ente.

30. Hanno osservato le Sezioni Unite nella pronuncia citata che, a prescindere da ogni considerazione sistematica sulla singolarità che sarebbe costituita dall'attribuzione della personalità giuridica con decreto del Ministro del Turismo, c'è il dato testuale del penultimo comma dell’articolo 27 L. nr. 800/1967, che, sia pure ai fini delle sovvenzioni per manifestazioni liriche, parla di istituzioni concertistico-orchestrali «gestite» da enti pubblici.

31. Come ribadito da CASS.

SU 11190/1996 per i teatri di tradizione e le istituzione concertistico orchestrali (come per gli altri enti che godono del concorso finanziario dello Stato ai sensi del successivo articolo 31) la legge si astiene da qualsiasi definizione in ordine alla loro natura giuridica e da qualsiasi disciplina legale, limitandosi ad alcune precisazioni di carattere generale in ordine al collocamento del personale artistico (norme, queste ultime, successivamente modificate dalla legge 8 gennaio 1979 n. 8).

32. La legge del 22/07/1977 nr. 426, all’articolo 3, stabilì soltanto per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'art. 6 L. 14 agosto 1967, n. 800 il divieto delle assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico comportante aumento del contingente numerico di personale in servizio alla data del 31 ottobre 1973 nonché il divieto di rinnovi dei rapporti di lavoro comportanti la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

33. Allo stesso modo, l’articolo 3 del decreto-legge 11 settembre 1987 n. 374, convertito nella legge 29 ottobre 1987 n. 450, estese la normativa vigente F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 per i dipendenti degli enti pubblici economici solo ai lavoratori degli enti lirici Data pubblicazione 07/06/2022 autonomi e delle istituzioni concertistiche assimilate (enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico), pur perdurando la loro qualificazione come enti pubblici non economici e la natura del rapporto di lavoro come di pubblico impiego.

34. L’articolo 9 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] nr. 498 sancì poi la inapplicabilità nella sua interezza della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni soltanto con riferimento al personale degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

35. La disciplina speciale, in sostanza, ha sempre riguardato gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate.

36. In coerenza con la richiamata distinzione, il D.Lgs. n. 367 del 1996, che ha avviato il procedimento di trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, nell'individuare il proprio ambito di operatività, vi ha senz'altro incluso, all'art. 2, comma 1, lett. a), gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, di cui al titolo II della L. n. 800 del 1967, mentre ha demandato, con la successiva lett. b), ad un futuro decreto ministeriale l'indicazione dei criteri per individuare «altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza... anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della L. 14 agosto 1967, nr. 800, e successive modificazioni».

37. Come già affermato da CASS.

SU nr. 4248/2020 ― seppur in relazione alla materia degli appalti ― poich é tale decreto ministeriale non è stato emanato nè la disposizione ha avuto ulteriore attuazione, il corpo normativo di cui al D.Lgs. n. 367 del 1996 non è applicabile agli enti di cui al titolo III della L. 14 agosto 1967, nr. 800 e successive modificazioni.

38. Resta, dunque, da stabilire se i teatri di tradizione e le istituzioni [OSCURATO:PERSONA] abbiano natura di ente pubblico o di soggetto privato ai fini della applicabilità delle relative discipline di carattere generale del rapporto di lavoro.

39. Come chiarito dal citato arresto di Cass.

SU nr. 11190/1996, in punto di giurisdizione, mancando nella legge nr. 800/1967 una definizione giuridica della F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 natura dei predetti enti (come invece prevista dall’articolo 5 per gli enti lirici autonomi) le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti apparterranno alla giurisdizione del giudice ordinario se i teatri e le istituzioni concertistiche sono di proprietà privata ed alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se il teatro o l'orchestra è gestito direttamente da un ente locale.

Quando, poi, alla gestione si interessano in qualche modo gli enti locali, si applicano i criteri generali, nel senso che l'attività imprenditoriale, svolta da un ente pubblico non economico (a prescindere dalla sussistenza o meno di una finalità speculativa), ha natura pubblicistica quando si svolge nell'ambito di un'organizzazione tipica e fondamentale dell'ente con gli strumenti propri dell'azione amministrativa mentre acquista natura privatistica nel caso in cui l'ente pubblico per l'esercizio di detta attività si avvale di un'organizzazione distinta e separata dalla struttura pubblicistica, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile: correlativamente il rapporto di lavoro con i dipendenti ha natura pubblicistica o privatistica a seconda che si svolga in funzione di un'attività dell'una o dell'altra natura, essendo del tutto indipendente la circostanza che esso sia disciplinato da contratti collettivi di diritto privato.

40. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto la originaria natura pubblica della [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base dell’articolo 2, comma uno, lettera b) del D.Lgs. nr. 367/1996, norma che, come si è detto, non ha avuto attuazione; inoltre, ha erroneamente applicato alla stessa Fondazione la disciplina speciale prevista soltanto per gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate.

41. Il giudice dell’appello avrebbe dovuto invece verificare la natura di pubblico impiego o di rapporto di lavoro privato dei contratti a termine, accertando se alla gestione della [OSCURATO:PERSONA] si interessi l’ente locale e, comunque, in caso di esito positivo di tale verifica, se la gestione avvenga nell'ambito dell'organizzazione tipica e fondamentale dell'ente locale, con gli strumenti propri dell'azione amministrativa o, piuttosto, se l'ente pubblico per l'esercizio di detta attività si avvalga di un'organizzazione distinta e separata F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 dalla struttura pubblicistica, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile. 42.La sentenza impugnata deve essere in conclusione cassata in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, restando assorbiti gli altri; la causa va rinviata alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione affinché provveda a verificare, sulla base dei criteri sopra esposti, la natura pubblica o privata dei rapporti di lavoro oggetto di giudizio ed ad applicare, all’esito, le rispettive normative di carattere generale.

43. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ― anche per le spese ― alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla udienza in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Ud. 08/03/2022 SENTENZA PU sul ricorso 8310-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 792 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.87, presso lo Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 avverso la sentenza n. 813/2016 della CORTE Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/09/2016 Data pubblicazione 07/06/2022 R.G.N. 280/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 29 settembre 2016 la Corte d’Appello di Bologna, pur ritenendo tempestiva, diversamente dal Tribunale di Parma, la impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], percussionista, e [OSCURATO:PERSONA], violinista, avverso i contratti di lavoro subordinato a termine e di lavoro a progetto intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA] negli anni dal 1985 al 2009, rigettava nel merito le domande. 2. Preliminarmente la Corte territoriale affermava di potere esaminare i soli contratti stipulati successivamente al 23 maggio 1998, data in cui gli enti lirici e le istituzioni autonome concertistiche erano stati trasformati in fondazioni di diritto privato giacché fino a quel momento essi erano qualificati come enti pubblici non soggetti all’ applicazione della legge nr. 230/1962. 3. Non condivideva l’assunto dei lavoratori, secondo cui tale data rilevava soltanto per gli enti autonomi lirici, che in epoca precedente erano soggetti pubblici mentre la [OSCURATO:PERSONA] era sempre stata un ente privato, cui si applicava la L. nr. 230/1962. 4. Osservava che la [OSCURATO:PERSONA] ―già [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna― era una [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del titolo III L. nr. 800/1967, articolo 28; l’articolo 2, comma uno, del D.Lgs nr. 367/1996 aveva previsto la trasformazione in fondazioni di diritto privato tanto degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, di cui al titolo II della L. nr. 800/1967 (lettera a del suddetto comma uno), che degli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della medesima legge nr. 800/1967(lettera b). 5. Secondo il giudice dell’appello, la privatizzazione disposta dal D.Lgs. nr. 367/1996 presupponeva la natura in precedenza pubblica di tali enti; d’altra parte, la natura di rapporti di pubblico impiego dei rapporti di lavoro con i soggetti di cui all’articolo 28 L. nr. 800/1967 era stata riconosciuta da Cass. SU nr. 11593/1993 e da Cass. SU nr. 11190/1996, con conseguente accertamento della giurisdizione del giudice amministrativo.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 6. Così limitato il suo esame, la Corte di merito riteneva infondate le domande. 7. In particolare riteneva: - infondata la denuncia del vizio di omessa pronuncia sulla violazione del termine di durata complessivo del rapporto a termine di trentasei mesi, perché la impugnazione dei lavoratori sul punto, proposta con le note conclusive del giudizio di primo grado; era tardiva; - inammissibile per genericità l’eccezione sul mancato rispetto della clausola di contingentamento, in quanto, a prescindere dalla individuazione del CCNL applicabile, i lavoratori si erano limitati a denunciare il superamento del 15% dell’organico funzionale, senza precisare in relazione a quale contratto, tra i tanti sottoscritti, si fosse verificata la violazione; - infondata la censura di genericità della causale, sia con riferimento ai contratti sottoposti alla disciplina dell’articolo 1, comma due, L. nr. 230/1962 che per i contratti conclusi successivamente alla entrata in vigore dell’articolo 1 del D.L.gs nr. 368/2001, poichè i contratti indicavano le produzioni nelle quali i lavoratori dovevano essere impiegati e le date delle singole rappresentazioni; - infondata la eccezione di genericità del programma allegato al contratto al progetto, in quanto erano specificati le manifestazioni concertistiche per le quali la collaborazione era stata pattuita, il luogo ed i giorni di realizzazione; - infine, dimostrata la temporaneità e specificità della esigenza lavorativa posta a base dei contratti, poichè dalla istruttoria era emerso che i lavoratori erano stati assunti per la realizzazione di singole opere che, rispetto alle produzioni complessive della Fondazione nell’anno di riferimento, rappresentavano un’attività del tutto marginale e straordinaria. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; al ricorso è stata riunita la impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], affidata a cinque motivi, resistita dalla [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 9.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei ricorsi.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass.13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662). 2.Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], perché notificato prima del ricorso della ALIMAN, che va quindi considerato incidentale. 3.Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta: ― ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc.civ.― la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. nr. 374/1987, della L. nr. 367/1996, della L. nr. 70/1975 e dalla L. nr. 800/1967; ― ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.― la insufficiente motivazione (motivazione apparente) su di un punto decisivo del giudizio, consistente nella personalità giuridica pubblica o privata della parte datoriale, in correlazione all'art. 1 L. nr. 230/62 ed alla L. nr. 426/77; ― la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 L. nr. 230/1962. 4.La censura afferisce alla affermazione della natura pubblica della fondazione Toscanini, già Orchestra dell’[OSCURATO:PERSONA], fino alla data del 23 maggio 1998. 5. Parte ricorrente ha sottolineato la diversità del regime degli enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate (per i quali la inapplicabilità della L. nr. 230/1962 derivava dalla legge nr. 426/1977, articolo 3, commi 4 e 5) F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 rispetto a quello relativo alle Istituzioni concertistico-orchestrali, sostenendo che queste ultime hanno natura pubblica solo se gestite direttamente da un ente pubblico, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sentenze impropriamente citate dal giudice dell’appello. 6.Il vizio di motivazione viene dedotto sotto il profilo del mancato esame degli indici della gestione e proprietà pubblica della Orchestra della [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA], sostenendosi che un chiaro indizio della natura privata era costituito dal conferimento del mandato difensivo ad opera del Presidente pro tempore (e non del Sindaco di Parma) e dalla esistenza di un codice fiscale e di una partita IVA della Fondazione. 7.Da ultimo, si deduce che la disposizione dell’articolo 2, lettera b) L. nr. 367/1996 non sarebbe mai entrata in vigore per la mancata emanazione del decreto Ministeriale previsto dalla stessa norma. 8.Con il secondo motivo viene dedotta: ― ai sensi dell’all'art. 360 n. 3 cod.proc. civ.― la vio lazione e/o falsa applicazione della L. nr. 56/1987 e del CCNL; ― ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc. civ.― l’omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo del giudizio e la motivazione apparente; ― a i sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ.― la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1321 cod.civ; dell'art. 414 cod.proc.civ.; dell'art. 3 L. nr.230/1962. 9.La censura verte sulla statuizione di genericità della eccezione di mancato rispetto della clausola di contingentamento. 10.Con il terzo motivo del ricorso principale viene dedotta: ― ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 L. nr. 230/1962 e dell'art. 1 L. nr.368/2001; ― ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ.― la violazione degli artt. 115 e 116 cpc su di un punto decisivo controverso.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 11.La censura, articolata in più punti, è diretta a sostenere che tanto nella vigenza della L. nr. 230/1962 che a norma dell’articolo 1 D.Lgs. nr. 368/2001, sotto il profilo formale la causale esposta in contratto, relativa ad uno spettacolo indicato nominativamente, deve altresì chiarire la necessità dell’assunzione a termine. Allo stesso modo si denuncia la indebita identificazione, in relazione al contratto a progetto, tra progetto e spettacolo realizzato. La parte ricorrente richiama il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la temporaneità e specificità dello spettacolo sono requisiti necessari ma non sufficienti a giustificare la apposizione del termine, dovendo sussistere, altresì, il vincolo di necessità diretta tra lo spettacolo e la assunzione, nel senso che l’apporto del dipendente assunto a termine non sia fungibile con le prestazioni del personale a tempo indeterminato. Si lamenta che a tal fine non sarebbe conferente il richiamo, compiuto nella sentenza impugnata, alla marginalità dello spettacolo rispetto al volume della produzione. 12.Il ricorrente in via principale ha altresì dedotto che la reiterazione dei contratti e la complessiva durata del rapporto di lavoro dimostrerebbero il suo stabile inserimento nell’organico orchestrale; da ultimo, ha censurato la mancata ammissione del richiesto ordine di esibizione, quale mezzo necessario ad assicurare il contraddittorio rispetto alle tabelle prodotte dal datore di lavoro e lamentato che la prova testimoniale ammessa verteva, piuttosto che su fatti storici, su valutazioni dei testi. 13.Con il primo motivo del ricorso incidentale viene dedotta ― ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 27, 28 L. nr. 800/67, dell’articolo 2 D.L.gs. nr. 367/96, dell’articolo 2093 cod.civ., dell’articolo 409 cod.proc.civ. e dell’articolo 1 L. nr. 230/62 nonché ― ai sensi dell’articolo 360 n. 5 cod.proc.civ. ― l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella applicabilità della legge n. 230/62 ai contratti a termine stipulati prima del 23.05.98. La censura è sovrapponibile nei contenuti al primo motivo del ricorso principale. F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 14.Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene lamentata: ― ai sensi dell’ articolo 360, nr. 3, cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 CCNL fondazioni lirico- sinfoniche, degli articoli 1362, 1363 e 2697 cod.civ.; ― ai sensi dell’articolo 360, n. 4, cod.proc.civ. ― la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.; ― ai sensi dell’articolo 360, n. 5, c od.proc.civ. ― l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. 15.La censura afferisce al rigetto della sollevata questione di violazione della clausola di contingentamento, il cui esame, nell’assunto di parte ricorrente, avrebbe comportato l’accoglimento della domanda. 16.La critica alla statuizione di genericità delle allegazioni è sovrapponibile nei contenuti al secondo motivo del ricorso principale. 17. La terza censura è proposta ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3, cod.proc.civ. ― per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 L. nr. 230/62 e dell’articolo 1 D.L.gs. nr. 368/2001 nonché ― ai sensi dell’articolo 360, n. 4, cod.proc.civ. ― sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. 18. La ricorrente in via incidentale ha dedotto la nullità e/o illegittimità dei contratti a termine in ragione della sua utilizzazione come violinista anche in spettacoli diversi da quelli indicati nei contratti; ha esposto che l’eccezione era stata proposta sin dal primo grado di giudizio e che la sua fondatezza emergeva dallo stesso prospetto prodotto dalla fondazione. 19. Il quarto motivo del ricorso incidentale è formulato ― ai sensi dell’ articolo 360, nr. 3, cod.proc.civ. ― per violazione e falsa applicazione dell’ articolo 1 L. nr. 230/62 e dell’articolo 1 D.L.gs. nr. 368/01, in relazione alla statuizione di validità formale dei contratti a termine. La critica è sovrapponibile nel contenuto al terzo motivo del ricorso principale. F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 20. La quinta censura è proposta ― ai sensi dell’articolo 360, n. 3, cod.proc.civ. ― per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 L. nr. 230/1962 e dell’articolo 1 D.L.gs. nr. 368/01 nonché ―ai sensi dell’articolo 360, nn.rr. 4 e 5, cod.proc.civ. ― per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. 21. L’impugnazione coglie la statuizione di legittimità dei contratti a termine sotto il profilo dei requisiti sostanziali. Anche in questo caso la critica è sovrapponibile al terzo motivo del ricorso principale. 22. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, con i quali si impugna la statuizione sulla natura pubblica della [OSCURATO:PERSONA] fino al 23 maggio 1998, sono fondati. 23. La disciplina legislativa dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistiche-orchestrali è differente rispetto a quella degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate. 24.Questi ultimi sono stati identificati nominativamente dalla legge 14 agosto 1967 nr. 800, ai commi uno e due dell’articolo 6 e sono definiti dal precedente articolo 5 come enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. 25. Diverso, come si è premesso, è il regime dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, di cui al successivo articolo 28. La citata norma è inserita nel titolo III della legge nr. 800/1967, che si apre con l'art. 26, il cui primo comma stabilisce che oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate (nominativamente indicate all'art. 6) possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto. 26. Ai sensi dell’articolo 28 i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico- orchestrali, anch’essi nominativamente indicati, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province. 27. L'ultimo comma dell'art. 28 stabilisce, inoltre, che il Ministro del turismo e dello spettacolo può, con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 tradizione» ovvero di «istituzione concertistico-orchestrale» (quest’ultima, per le istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività). 28. E’ pacifico in causa e risulta dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto il riconoscimento di istituzione concertistico -orchestrale. 29. Come già affermato da Cass. SU nr. 11539/1993, il decreto ministeriale che attribuisce la qualifica di istituzione concertistica orchestrale (o di teatro di tradizione) non comporta alcuna modifica della soggettività dell’ente. 30. Hanno osservato le Sezioni Unite nella pronuncia citata che, a prescindere da ogni considerazione sistematica sulla singolarità che sarebbe costituita dall'attribuzione della personalità giuridica con decreto del Ministro del Turismo, c'è il dato testuale del penultimo comma dell’articolo 27 L. nr. 800/1967, che, sia pure ai fini delle sovvenzioni per manifestazioni liriche, parla di istituzioni concertistico-orchestrali «gestite» da enti pubblici. 31. Come ribadito da CASS. SU 11190/1996 per i teatri di tradizione e le istituzione concertistico orchestrali (come per gli altri enti che godono del concorso finanziario dello Stato ai sensi del successivo articolo 31) la legge si astiene da qualsiasi definizione in ordine alla loro natura giuridica e da qualsiasi disciplina legale, limitandosi ad alcune precisazioni di carattere generale in ordine al collocamento del personale artistico (norme, queste ultime, successivamente modificate dalla legge 8 gennaio 1979 n. 8). 32. La legge del 22/07/1977 nr. 426, all’articolo 3, stabilì soltanto per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'art. 6 L. 14 agosto 1967, n. 800 il divieto delle assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico comportante aumento del contingente numerico di personale in servizio alla data del 31 ottobre 1973 nonché il divieto di rinnovi dei rapporti di lavoro comportanti la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. 33. Allo stesso modo, l’articolo 3 del decreto-legge 11 settembre 1987 n. 374, convertito nella legge 29 ottobre 1987 n. 450, estese la normativa vigente F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 per i dipendenti degli enti pubblici economici solo ai lavoratori degli enti lirici Data pubblicazione 07/06/2022 autonomi e delle istituzioni concertistiche assimilate (enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico), pur perdurando la loro qualificazione come enti pubblici non economici e la natura del rapporto di lavoro come di pubblico impiego. 34. L’articolo 9 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] nr. 498 sancì poi la inapplicabilità nella sua interezza della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni soltanto con riferimento al personale degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate. 35. La disciplina speciale, in sostanza, ha sempre riguardato gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate. 36. In coerenza con la richiamata distinzione, il D.Lgs. n. 367 del 1996, che ha avviato il procedimento di trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, nell'individuare il proprio ambito di operatività, vi ha senz'altro incluso, all'art. 2, comma 1, lett. a), gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, di cui al titolo II della L. n. 800 del 1967, mentre ha demandato, con la successiva lett. b), ad un futuro decreto ministeriale l'indicazione dei criteri per individuare «altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza... anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della L. 14 agosto 1967, nr. 800, e successive modificazioni». 37. Come già affermato da CASS. SU nr. 4248/2020 ― seppur in relazione alla materia degli appalti ― poich é tale decreto ministeriale non è stato emanato nè la disposizione ha avuto ulteriore attuazione, il corpo normativo di cui al D.Lgs. n. 367 del 1996 non è applicabile agli enti di cui al titolo III della L. 14 agosto 1967, nr. 800 e successive modificazioni. 38. Resta, dunque, da stabilire se i teatri di tradizione e le istituzioni [OSCURATO:PERSONA] abbiano natura di ente pubblico o di soggetto privato ai fini della applicabilità delle relative discipline di carattere generale del rapporto di lavoro. 39. Come chiarito dal citato arresto di Cass. SU nr. 11190/1996, in punto di giurisdizione, mancando nella legge nr. 800/1967 una definizione giuridica della F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 natura dei predetti enti (come invece prevista dall’articolo 5 per gli enti lirici autonomi) le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti apparterranno alla giurisdizione del giudice ordinario se i teatri e le istituzioni concertistiche sono di proprietà privata ed alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se il teatro o l'orchestra è gestito direttamente da un ente locale. Quando, poi, alla gestione si interessano in qualche modo gli enti locali, si applicano i criteri generali, nel senso che l'attività imprenditoriale, svolta da un ente pubblico non economico (a prescindere dalla sussistenza o meno di una finalità speculativa), ha natura pubblicistica quando si svolge nell'ambito di un'organizzazione tipica e fondamentale dell'ente con gli strumenti propri dell'azione amministrativa mentre acquista natura privatistica nel caso in cui l'ente pubblico per l'esercizio di detta attività si avvale di un'organizzazione distinta e separata dalla struttura pubblicistica, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile: correlativamente il rapporto di lavoro con i dipendenti ha natura pubblicistica o privatistica a seconda che si svolga in funzione di un'attività dell'una o dell'altra natura, essendo del tutto indipendente la circostanza che esso sia disciplinato da contratti collettivi di diritto privato. 40. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto la originaria natura pubblica della [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base dell’articolo 2, comma uno, lettera b) del D.Lgs. nr. 367/1996, norma che, come si è detto, non ha avuto attuazione; inoltre, ha erroneamente applicato alla stessa Fondazione la disciplina speciale prevista soltanto per gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate. 41. Il giudice dell’appello avrebbe dovuto invece verificare la natura di pubblico impiego o di rapporto di lavoro privato dei contratti a termine, accertando se alla gestione della [OSCURATO:PERSONA] si interessi l’ente locale e, comunque, in caso di esito positivo di tale verifica, se la gestione avvenga nell'ambito dell'organizzazione tipica e fondamentale dell'ente locale, con gli strumenti propri dell'azione amministrativa o, piuttosto, se l'ente pubblico per l'esercizio di detta attività si avvalga di un'organizzazione distinta e separata F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8310/2017 Numero sezionale 792/2022 Numero di raccolta generale 18327/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 dalla struttura pubblicistica, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile. 42.La sentenza impugnata deve essere in conclusione cassata in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, restando assorbiti gli altri; la causa va rinviata alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione affinché provveda a verificare, sulla base dei criteri sopra esposti, la natura pubblica o privata dei rapporti di lavoro oggetto di giudizio ed ad applicare, all’esito, le rispettive normative di carattere generale. 43. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ― anche per le spese ― alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, alla udienza in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1
Sentenza Cassazione n. 18327/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris