CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04678/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4678/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1319/2026* * CC 27/01/2026* * Relatore * 29490/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * * *rilevato che il primo motivo di ricorso contesta la credibilità delle persone offese e ilcontenuto delle dichiarazioni da esse rese è manifestamente infondato attesa lapreclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ma anche di verificare latenuta logica della motivazione mediante un raffronto con modelli argomentativi esterni *U n. 12 del 31/05/2000 * * 216260che il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici ha chiaramente espostole ragioni del proprio convincimento in particolare alle pagg. 3 e 4 della sentenzaimpugnata facendo applicazione di corretti principi giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità e dell accertamento del reatoconsiderato che il secondo motivo di ricorso contesta il trattamento sanzionatorioirrogato invocando la particolare tenuità del danno non è deducibile in sede di legittimitàavendo ad oggetto una questione che non ha costituito specifico motivo di appello nonpotendo valere a tal fine la generica prospettazione contenuta nei motivi di gravame esuccessivamente illustrata in termini specifici solo con il ricorso per cassazionerilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processualirilevato che per la medesima ragione anagrafica va altresì disposto ai sensi dell art.52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimentoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4678/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1319/2026* * CC 27/01/2026* * Relatore * 29490/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * * *rilevato che il primo motivo di ricorso contesta la credibilità delle persone offese e ilcontenuto delle dichiarazioni da esse rese è manifestamente infondato attesa lapreclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ma anche di verificare latenuta logica della motivazione mediante un raffronto con modelli argomentativi esterni *U n. 12 del 31/05/2000 * * 216260che il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici ha chiaramente espostole ragioni del proprio convincimento in particolare alle pagg. 3 e 4 della sentenzaimpugnata facendo applicazione di corretti principi giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità e dell accertamento del reatoconsiderato che il secondo motivo di ricorso contesta il trattamento sanzionatorioirrogato invocando la particolare tenuità del danno non è deducibile in sede di legittimitàavendo ad oggetto una questione che non ha costituito specifico motivo di appello nonpotendo valere a tal fine la generica prospettazione contenuta nei motivi di gravame esuccessivamente illustrata in termini specifici solo con il ricorso per cassazionerilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processualirilevato che per la medesima ragione anagrafica va altresì disposto ai sensi dell art.52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *