CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 23330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28767-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via Cola d i Rienzo n . 265, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 6 (già [OSCURATO:PERSONA] H), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/B, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto Lavoro pubblico compenso commissione invalidi civili R.G.N.28767/2019 Cron. Rep. Ud.23/06/2023 CC avverso la sentenza n. 1201/2019 della Corte d ’ appello di Roma , depositata il 25/03/2019r.g.n. 5061/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1.la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] ASL Roma H avverso l’ingiunzione di pagamento della somma di euro 2.865 ,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo d i compensi maturati in virt ù del la partecipazione fuori dell’orario di servizio nel periodo 2008 - 2009 alle [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento dell’invalidità civile; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, rispetto alle ragioni indicate dal giudice di prima istanza (essenzialmente riconducibili alla riconosciuta natura di ricognizione di debito dei prospetti riepilogativi redatti dal dirigente della U.O.C. [OSCURATO:PERSONA] nonché a ll’ esito negativo della prova in ordine al corretto funzionamento della macchina marcatempo per la rilevazione delle presenze in epoca anteriore al 2010), ha ritenuto che l’appellata non avesse dimostrato il fatto costitutivo della domanda, vale a dire che le visite per le prestazioni di invalidità civile fossero state eseguite oltre l’ordinario orario di lavoro; infatti, al di là dell’attendibilità dei testi circa il malfunzionamento del sistema di timbratura e registrazione delle prestazioni “extra-orario”, i prospetti a firma del dirigente della UOC [OSCURATO:PERSONA], d ott. Fraioli , di cui alle proposte di liquidazione dei compensi in questione, non potevano assumere valenza di ricognizione di debito in difetto di conferma nelle delibere aziendali ovvero di altri elementi per ritenere che il predetto dirigente avesse la capacità di impegnare la volontà dell’Azienda; inoltre, nei verbali in cui si dava atto della sottoposizione a visita degli assistiti ai sensi della normativa sull’invalidità civileerano indicati orari che non consentivano di per sé soli di ritenere che lo svolgimento delle visite fosse avvenuto oltre il normale orario di lavoro; 3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi, cui resiste l ’ [OSCURATO:PERSONA] 6 (già AziendaSanitaria [OSCURATO:PERSONA] H), con controricorso; 4. leparti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo l a ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della legge regionale n. 4 del 2006, anche in relazione agli artt. 2094, 2104, comma 2, e 2196 cod. civ., nonché agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto non dimostrato il fatto costitutivo della domanda benché la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta, in qualità di assistente sociale, ad attestare la partecipazione alle sedute al di fuori del normale orario di lavoro mediante l’utilizzo dell’apposito sistema automatico di timbratura; 1.1. la censura è inammissibile per difetto di rilevanza, perché non è correlata alla ratio decidendi addotta dalla Corte, che ha ritenuto non dimostrato il fatto costitutivo della domanda, prescindendo dalla questione relativa al rispetto o meno delle modalità di attestazione della partecipazione oltre l’orario di servizio in base all’apposito sistema di rilevazione aziendale; 2. con il secondo motivo l a ricorrente denuncia il vizio motivazionale consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il fatto storico, decisivo, che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non è un dirigente medico bensì un assistente sociale, circostanza che avrebbe dovuto indurre la Corte a ritenere dimostrata la pretesa azionata in via monitoria sulla base delle schede attestanti la partecipazione alle sedute delle [OSCURATO:PERSONA] tenutesi nel biennio 2008-2009, al di fuori del normale orario di lavoro, non essendo la stessa tenuta ad attestare la presenza mediante l’utilizzo dell’apposito sistema automatico di timbratura; 2.1. il motivo è inammissibile, in quanto il fatto storico il cui omesso esame è oggetto di censura è privo del rilievo di decisività, secondo quanto già osservato in relazione al precedente motivo; 3. con il terzo motivo l a ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della legge regionale n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., nonché agli artt. 1988 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale negato, sulla base di ragioni meramente contabili, valenza ricognitiva di debito e, in ogni caso, probatoria, ai prospetti riepilogativi generali dei compensi firmati dal dirigente responsabile della U.O.C. di [OSCURATO:PERSONA] e dell’AUSL ed allegati alle proposte di deliberazione n. 1949 e n. 1168, a firma del medesimo dirigente, nonché per non aver ritenuto quest’ultimo capace di impegnare la volontà dell’Azienda sebbene l’esistenza del relativo rapporto di immedesimazione organica risultasse da atti organizzativi interni; 3.1. il motivoè infondato, perché in relazione all’agire delle pubbliche amministrazioni il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall’organo capace di impegnare all’esterno l’ente, mentre non rivestono valenza ricognitiva gli atti interni, quali quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese e quelli che provenganoda organi privi del potere di rappresentanza ( nel senso che la delibera di una giuntacomunale, non investita della legale rappresentanza dell’ente, non ha valenza di ricognizione di debito, Cass. Sez. 1, 18/06/2008, n. 16576 eCass. Sez. 1, 04/12/2015, n. 24710) ; 3.2. nella specie, il dirigente della U.O.C. di [OSCURATO:PERSONA] , per come emerge dalle stesse deduzioni svolte nel motivo, non era investito del poteredi impegnare l’ente sul piano della procedura di imputazione e liquidazione di spesa, tanto che alle proposte di deliberazione a sua firma non fece seguito l’autorizzazione al pagamento dei compensi da parte del Direttore Generale, cui competeva, per l’appunto, il potere di rappresentanza dell’ente idoneo a fondare la valenza ricognitiva dell’atto; 3.3. neppure risulta fondata la dedotta violazione del principio di non contestazione ovvero della regola sull’onus probandi, posto che, per come emerge dal medesimo motivo, risulta che l’Azienda aveva contestato il fatto costitutivo della pretesa, vale a dire lo svolgimento dell’attività al di fuori dell’orario di lavoro, onde la doglianza mira in realtà a censurare la motivazione in punto di apprezzamento, ad opera del giudice di merito, delle risultanze probatorie, come tal e inammissibileai sensi del vigente art. 360, comma 1 , n. 5, cod. proc. civ.(in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 6 - 3, 11/02/2020 , n. 3306 ) ; 4. con il quarto motivo l a ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della legge regionale n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., nonché agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto non dimostrato il fatto costitutivo della domanda, quando invece la fondatezza delle pretese risultava documentata dalle “strisciate” relative alle timbrature da quest’ultimo effettuate; 5. con il quinto motivo l a ricorrente censura il vizio motivazionale consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il fatto storico, decisivo, costituito dal normale orario di lavoro effettivamente osservato durante il periodo in questione, come documentato dalle “strisciate” delle timbrature effettuate; 6. con il sesto motivo la ricorrente lamenta ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della legge regionale n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 12 preleggi e all’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale interpretato la locuzione “caso definito” contenuta nella legge come sinonimo di “visita medica”, in tal modo pervenendo all’erronea conclusione di ritenere non dimostrata la domanda; 7. imotivi , che possono essere valutati unitariamente in quanto tutti incentrati sulla mancata dimostrazione del fatto costitutivo della domanda, siccome ritenuta dalla Corte d’appello, sonoinammissibili, in quanto lecensure, lungi dal prospetta re effettivamente una violazione di legge (dedottain riferimento alla regola di cui all’art. 2697 cod. civ. nonché agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed alle leggi regionali in materia), mira no a sollecitare una rivalutazione del l ’apprezzamento reso nella sentenza impugnata in ordine al materiale istruttorio , in termini non consentiti in sede di legittimità , ai sensi dell’ art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ.; 8. ne consegue, in definitiva, il rigetto del ricorso; 9. alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell