Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03600/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 9 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 18 dicembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 633, 639-bis cod. pen.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, risulta manifestamente infondato, in quanto, come emerge dalle risultanze probatorie, la persona offesa era riuscita a rientrare nell'immobile illecitamente occupato solo nel 2017, come precisato a fg. 1 della sentenza impugnata; Considerato che, stante la natura permanente del delitto contestato, che determina un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (così, Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277929) che, per quanto detto, deve farsi risalire al 2017 a fronte di un accertamento della violazione che aveva avuto inizio nel 2013 come indicato nel capo di imputazione; Rilevato che, dunque, il termine di prescrizione del reato non risulta essere ancora decorso; che le considerazioni appena svolte assorbono e superano ogni altra argomentazione difensiva anche in relazione al contenuta della memoria depositata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 9 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 18 dicembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 633, 639-bis cod. pen. Osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, risulta manifestamente infondato, in quanto, come emerge dalle risultanze probatorie, la persona offesa era riuscita a rientrare nell'immobile illecitamente occupato solo nel 2017, come precisato a fg. 1 della sentenza impugnata; Considerato che, stante la natura permanente del delitto contestato, che determina un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (così, Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277929) che, per quanto detto, deve farsi risalire al 2017 a fronte di un accertamento della violazione che aveva avuto inizio nel 2013 come indicato nel capo di imputazione; Rilevato che, dunque, il termine di prescrizione del reato non risulta essere ancora decorso; che le considerazioni appena svolte assorbono e superano ogni altra argomentazione difensiva anche in relazione al contenuta della memoria depositata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03600/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris