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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 gennaio 2025

Cassazione n. 17989/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2090/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

COOP., rappresentata e difesa d a ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il suo difensore; -ricorrente - con l’adesione di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il suo difensore; -ricorrente adesiva - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso la SENTENZA dellaCORTE SUPREMA di CASSAZIONE ROMAn.40/2025 depositata i l 2/01/2025 ; R.g. n. 2090 del 2025 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/06/2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] e Artigiana di [OSCURATO:PERSONA] cooperativa ha chiesto che questa Corte disponga la correzione della sentenza n. 40 del 2/01/2025, laddove nell ’ intestazione è riportato il solo nome di [OSCURATO:PERSONA] quale ricorrente e non anche quelli di Alessandra e di LucaMolina; l’istanza è stata ritualmente notificata a tutte le parti del procedimento R.g. n. 5151/2023concluso dalla richiamata sentenza n. 40 del 2025, che non hanno inteso addurre alcun impedimento (anzi aderendo espressamente la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]); all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Considerato che: effettivamente nell’intestazione dell a se n te nza n. 40 del 2/01/2025 nel procedimento R.g. n. 5151/2023 è riportato il solo nome di [OSCURATO:PERSONA], quale ricorrente e non anche quelli di Alessandra e [OSCURATO:PERSONA], pure ricorrenti, come risulta (peraltro univocamente) immediatamente dagli atti di causa e dallo stesso sviluppo della motivazione in fatto e diritto della detta sentenza, avendo tutti i detti assunto l ’ iniziativa di proporre il ricorso per cassazione; si tratta, con ogni evidenza,di errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. e , pertanto , l’intestazione della detta sentenza n. 40 del 2/01/2025 deveessere corretta e integrata con l’indicazione dei nomi, di Alessandra e [OSCURATO:PERSONA], quali ricorrenti, in aggiunta a quello di [OSCURATO:PERSONA]; conclusivamente, in ogni sua parte il provvedimento oggetto della presente procedura di correzione deve intendersi riferito ad Alessandra, Luca e [OSCURATO:PERSONA] quali ricorrenti; R.g. n. 2090 del 2025 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle nulla deve essere disposto in ordine alle spese, in adesione a lla più recente giurisprudenza nomofilattica di questa Corte , non essendo comunque ravvisabile una soccombenza (Sez.

U n. 29432 del 14/11/2024 Rv. 672744 -01); p. q. m. la Corte ordina che l’intestazione della sentenza n. 40 del 2/01/2025 sia corretta con l’indicazione,quali ricorrenti, anche di Alessandra e [OSCURATO:PERSONA],oltre che di [OSCURATO:PERSONA].

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2090/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP., rappresentata e difesa d a ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il suo difensore; -ricorrente - con l’adesione di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il suo difensore; -ricorrente adesiva - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso la SENTENZA dellaCORTE SUPREMA di CASSAZIONE ROMAn.40/2025 depositata i l 2/01/2025 ; R.g. n. 2090 del 2025 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/06/2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] e Artigiana di [OSCURATO:PERSONA] cooperativa ha chiesto che questa Corte disponga la correzione della sentenza n. 40 del 2/01/2025, laddove nell ’ intestazione è riportato il solo nome di [OSCURATO:PERSONA] quale ricorrente e non anche quelli di Alessandra e di LucaMolina; l’istanza è stata ritualmente notificata a tutte le parti del procedimento R.g. n. 5151/2023concluso dalla richiamata sentenza n. 40 del 2025, che non hanno inteso addurre alcun impedimento (anzi aderendo espressamente la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]); all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Considerato che: effettivamente nell’intestazione dell a se n te nza n. 40 del 2/01/2025 nel procedimento R.g. n. 5151/2023 è riportato il solo nome di [OSCURATO:PERSONA], quale ricorrente e non anche quelli di Alessandra e [OSCURATO:PERSONA], pure ricorrenti, come risulta (peraltro univocamente) immediatamente dagli atti di causa e dallo stesso sviluppo della motivazione in fatto e diritto della detta sentenza, avendo tutti i detti assunto l ’ iniziativa di proporre il ricorso per cassazione; si tratta, con ogni evidenza,di errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. e , pertanto , l’intestazione della detta sentenza n. 40 del 2/01/2025 deveessere corretta e integrata con l’indicazione dei nomi, di Alessandra e [OSCURATO:PERSONA], quali ricorrenti, in aggiunta a quello di [OSCURATO:PERSONA]; conclusivamente, in ogni sua parte il provvedimento oggetto della presente procedura di correzione deve intendersi riferito ad Alessandra, Luca e [OSCURATO:PERSONA] quali ricorrenti; R.g. n. 2090 del 2025 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle nulla deve essere disposto in ordine alle spese, in adesione a lla più recente giurisprudenza nomofilattica di questa Corte , non essendo comunque ravvisabile una soccombenza (Sez. U n. 29432 del 14/11/2024 Rv. 672744 -01); p. q. m. la Corte ordina che l’intestazione della sentenza n. 40 del 2/01/2025 sia corretta con l’indicazione,quali ricorrenti, anche di Alessandra e [OSCURATO:PERSONA],oltre che di [OSCURATO:PERSONA]. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di C
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