CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico r.Lstro, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conci o chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, a seguito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, commi 1 e 2, cod. pen.) 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui sopra, lamentando quanto segue. I) Violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e) e comma 3, cod. proc. pen.; 192 e 227 cod. proc. pen.; 133 cod. pen.; vizio di motivazione. La Corte d'appello, lamenta la difesa, ai fini della commisurazione della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale, ha valorizzato l'aspetto riguardante la gravità della colpa individuata in capo al ricorrente. Tale profilo è stato desunto dalla mancanza di totale controllo del veicolo condotto dall'imputato, ricavata dall'assenza di segni di frenata riconducibili all'autocarro del Guarnieri. La circostanza posta in rilievo, tuttavia, contrasta con le emergenze processuali, essendo smentita dagli elaborati dei consulenti tecnici e dall'esito degli accertamenti effettuati dai Carabinieri sulla dinamica del sinistro. I Carabinieri rinvennero tracce di pneumatici sulla sede stradale riconducibili al furgone condotto dall'imputato, dandone atto nella relazione del 23 luglio 2015. La circostanza risulta recepita negli elaborati dei consulenti tecnici. Sussisterebbe dunque il vizio di omessa valutazione e di travisamento della prova in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, suscettibile di influire sul grado della colpa riconosciuta in capo al ricorrente e sul quantum della pena irrogata. II) Violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.; vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: il precedente penale rilevato e utilizzato come elemento negativo non poteva essere idoneo a sostenere il diniego delle circostanze attenuanti generiche atteso che si trattava di un fatto risalente nel tempo e realmente poco significativo. Non risultano ulteriori fatti penalmente rilevanti a carico del ricorrente. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi proposti. 2. Con l'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio del primo giudice, il quale si è discostato di poco dal minimo edittale, mantenendosi entro la media edittale (la pena base era stata individuata dal Tribunale in anni 2, mesi 6 di reclusione a fronte del minimo edittale di anni due di reclusione previsto per la fattispecie in contestazione). Secondo costante orientamento di questa Corte di legittimità, la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, ove effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione"). Si è anche precisato che, ove il giudice non si discosti in maniera considerevole dal minimo edittale, non è necessario una motivazione particolarmente pregnante, essendo sufficiente il richiamo a criteri di equità (cfr. ex multis Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243:«La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: " pena congrua", " pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale»). Venendo al caso in esame, la Corte ha ritenuto grave la condotta serbata dal ricorrente: costui, si legge in motivazione, invase completamente la corsia opposta di marcia, andando a collidere contro il motociclista che marciava nell'altro senso. Ha ritenuto che la perdita di controllo del mezzo potesse essere l'unica spiegazione del deragliamento del veicolo dalla corsia di pertinenza, elemento colposo grave, tenuto conto della massa del mezzo e della capacità di provocare ingenti danni se non controllato. Il riferimento all'assenza di tracce di frenate, aspetto contestato dal ricorrente, non ha capacità disarticolante del ragionamento espresso dai giudici di merito: il richiamo a tale profilo non è l'unico su cui si fonda la valutazione del giudice, il quale, come si è rilevato sopra, ha incentrato la motivazione anche sull'accertata perdita di controllo del mezzo e sulla invasione della opposta corsia, comportamenti ritenuti particolarmente allarmanti in ragione della tipologia del mezzo condotto dal ricorrente. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, perché ricorra il vizio del travisamento è necessario che la motivazione della sentenza si fondi, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure evidentemente smentito da una prova presente in atti ma non presa in considerazione (Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 3, n. 37756 del 7/7/2011, lannazzo, Rv. 251467; Sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 6, n. 18491 del 24/0/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246916; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Manca in questo caso il carattere di decisività del dato probatorio travisato, essendo la motivazione imperniata anche su altri aspetti idonei a sostenere l'assunto (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). 3. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha rimarcato che non si rilevano in atti specifici elementi positivi in grado di giustificare la concessione del beneficio. La motivazione è da reputarsi adeguata in base agli orientamenti stabiliti in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986, così massimata:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato").Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc