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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21051/2025

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guente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 32285/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Istituto in via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, Roma; -resistente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Catania n. 447/2021, pubblicata il 21 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso presso il Tribunale di Catania e ha esposto che: dal 15 febbraio 1969 al 30 novembre 2006 aveva prestato servizio alle dipendenze dell’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA], dapprima quale assistente medico incaricato e, successivamente, dal 1° ottobre 1976, immesso in ruolo; dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1967 era stato assistente volontario sempre presso la medesima Azienda e, dal 12 dicembre 1967 al 15 febbraio 1969, aveva prestato servizio presso l’ambulatorio ginecologico dell’ONMI di Catania; aveva lavorato presso l’Istituto tecnico femminile Einaudi di Catania dal 1° ottobre 1967 al 30 settembre 1976, prima con incarico annuale e, dal 1° ottobre 1970, a tempo indeterminato; il 21 marzo 1982 aveva presentato domanda di riscatto, ai fini dell’indennità di buonuscita, dei sei anni di studi universitari, dei quattro anni di specializzazione e del periodo di assistenza volontaria presso l’università dal 15 dicembre 1967 al 14 febbraio 1969; una volta lasciato l’incarico a tempo indeterminato presso l’istituto Einaudi, gli era stata liquidata l’indennità in luogo di pensione; alla cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda ospedaliera era stato liquidato il trattamento di fine servizio sulla base di 36 anni (31 di servizio e cinque di riscatto degli studi universitari); non erano stati considerati i sette anni di servizio prestati presso l’azienda ospedaliera dal 15 febbraio 1969 al 30 settembre 1976, un anno di laurea e quattro anni di specializzazione e un anno e due mesi svolti presso l’ONMI di Catania.

Il ricorrente ha chiesto fosse riconosciuto il suo diritto al computo, ai fini dell’indennità di buonuscita, degli anni di servizio non considerati e sopra indicati, con un credito conseguente di € 74.327,88.

2. Il Tribunale di Catania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3009/2018, ha accolto il ricorso, riconoscendo una somma pari ad € 61.958,11.

3. L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Catania, nel contradittorio delle parti, con sentenza n. 447/2021, ha accolto.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e depositato memorie.

5. L’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difesee ha depositato la procura alle liti . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. in quanto l’[OSCURATO:PERSONA], in appello, avrebbe proposto delle contestazioni del tutto nuove e mai presentate in primo grado, dove l’INPDAP aveva lamentato solo il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 152 del 1968.

3. Egli rappresenta di essere stato parte di due distinti rapporti di lavoro: a)il primo, dal 15 febbraio 1969 al 30 novembre 2006, presso l’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA], per il quale erano stati effettuati tutti i dovuti versamenti previdenziali all’INADEL, con correlato diritto a percepire l’indennità premio servizio sulla base di tutti gli anni di servizio; b)il secondo, con l’[OSCURATO:PERSONA], iniziato nel 1967 e conclusosi nel 1976, con versamenti previdenziali all’ENPAS dal 1° ottobre 1970 al 30 settembre 1976 e conseguente liquidazione, nel 1979, di un’indennità di buonuscita.

Assume, quindi di avere avuto due distinti rapporti previdenziali con due diverse casse autonome, ossia l’INADEL e l’ENPAS, e che il secondo rapporto, relativo all’ENPAS, non era oggetto del contendere.

Sostiene che, per il periodo sub 1), avrebbe avuto diritto al riconoscimento di un’indennità premio servizio parametrata al servizio realmente prestato presso l’Azienda ospedaliera e che la corte territoriale, invece, avrebbe indebitamente frazionato dettoperiodo, considerando il servizio svolto presso l’[OSCURATO:PERSONA] come idoneo a interrompere il servizio con la detta Azienda.

In realtà, venendo in rilievo due distinti servizi prestati contemporaneamente, avrebbero dovuto essere liquidati due separati trattamenti.

4. [OSCURATO:PERSONA] rileva che oggetto del presente giudizio sono delle questioni di diritto di particolare rilevanza , che attengono alla possibilità , in ragione della disciplina vigente ratione temporis, di maturare una pluralità di trattamenti di fine servizio svolgendo la propria attività, a tempo sia determinato sia indeterminato, contemporaneamente presso diverse amministrazioni non appartenenti allo stesso comparto(con accantonamento dei relativi contributi), e al rilievo, in una situazione come quella di causa, P.Q.M La Corte, -rinvia la causa a nuovo ruolo perché sia discussa in pubblica udie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 32285/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Istituto in via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, Roma; -resistente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Catania n. 447/2021, pubblicata il 21 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso presso il Tribunale di Catania e ha esposto che: dal 15 febbraio 1969 al 30 novembre 2006 aveva prestato servizio alle dipendenze dell’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA], dapprima quale assistente medico incaricato e, successivamente, dal 1° ottobre 1976, immesso in ruolo; dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1967 era stato assistente volontario sempre presso la medesima Azienda e, dal 12 dicembre 1967 al 15 febbraio 1969, aveva prestato servizio presso l’ambulatorio ginecologico dell’ONMI di Catania; aveva lavorato presso l’Istituto tecnico femminile Einaudi di Catania dal 1° ottobre 1967 al 30 settembre 1976, prima con incarico annuale e, dal 1° ottobre 1970, a tempo indeterminato; il 21 marzo 1982 aveva presentato domanda di riscatto, ai fini dell’indennità di buonuscita, dei sei anni di studi universitari, dei quattro anni di specializzazione e del periodo di assistenza volontaria presso l’università dal 15 dicembre 1967 al 14 febbraio 1969; una volta lasciato l’incarico a tempo indeterminato presso l’istituto Einaudi, gli era stata liquidata l’indennità in luogo di pensione; alla cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda ospedaliera era stato liquidato il trattamento di fine servizio sulla base di 36 anni (31 di servizio e cinque di riscatto degli studi universitari); non erano stati considerati i sette anni di servizio prestati presso l’azienda ospedaliera dal 15 febbraio 1969 al 30 settembre 1976, un anno di laurea e quattro anni di specializzazione e un anno e due mesi svolti presso l’ONMI di Catania. Il ricorrente ha chiesto fosse riconosciuto il suo diritto al computo, ai fini dell’indennità di buonuscita, degli anni di servizio non considerati e sopra indicati, con un credito conseguente di € 74.327,88. 2. Il Tribunale di Catania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3009/2018, ha accolto il ricorso, riconoscendo una somma pari ad € 61.958,11. 3. L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Catania, nel contradittorio delle parti, con sentenza n. 447/2021, ha accolto. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e depositato memorie. 5. L’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difesee ha depositato la procura alle liti . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. in quanto l’[OSCURATO:PERSONA], in appello, avrebbe proposto delle contestazioni del tutto nuove e mai presentate in primo grado, dove l’INPDAP aveva lamentato solo il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 152 del 1968. 3. Egli rappresenta di essere stato parte di due distinti rapporti di lavoro: a)il primo, dal 15 febbraio 1969 al 30 novembre 2006, presso l’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA], per il quale erano stati effettuati tutti i dovuti versamenti previdenziali all’INADEL, con correlato diritto a percepire l’indennità premio servizio sulla base di tutti gli anni di servizio; b)il secondo, con l’[OSCURATO:PERSONA], iniziato nel 1967 e conclusosi nel 1976, con versamenti previdenziali all’ENPAS dal 1° ottobre 1970 al 30 settembre 1976 e conseguente liquidazione, nel 1979, di un’indennità di buonuscita. Assume, quindi di avere avuto due distinti rapporti previdenziali con due diverse casse autonome, ossia l’INADEL e l’ENPAS, e che il secondo rapporto, relativo all’ENPAS, non era oggetto del contendere. Sostiene che, per il periodo sub 1), avrebbe avuto diritto al riconoscimento di un’indennità premio servizio parametrata al servizio realmente prestato presso l’Azienda ospedaliera e che la corte territoriale, invece, avrebbe indebitamente frazionato dettoperiodo, considerando il servizio svolto presso l’[OSCURATO:PERSONA] come idoneo a interrompere il servizio con la detta Azienda. In realtà, venendo in rilievo due distinti servizi prestati contemporaneamente, avrebbero dovuto essere liquidati due separati trattamenti. 4. [OSCURATO:PERSONA] rileva che oggetto del presente giudizio sono delle questioni di diritto di particolare rilevanza , che attengono alla possibilità , in ragione della disciplina vigente ratione temporis, di maturare una pluralità di trattamenti di fine servizio svolgendo la propria attività, a tempo sia determinato sia indeterminato, contemporaneamente presso diverse amministrazioni non appartenenti allo stesso comparto(con accantonamento dei relativi contributi), e al rilievo, in una situazione come quella di causa, P.Q.M La Corte, -rinvia la causa a nuovo ruolo perché sia discussa in pubblica udie
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