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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15054/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - relativi alla prescrizione del reato in grado di appello - sono manifestamente infondati, posto che il punto della recidiva non era stato contestato espressamente dall'imputato e che la Corte di appello ha ritenuto la stessa equivalente alle attenuanti generiche (tra tante, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 2800599).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 fel6aio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] va ese / Angel stanzo [OSCURATO:PERSONA], .

LLEMA L.,..._2 ogg, i,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - relativi alla prescrizione del reato in grado di appello - sono manifestamente infondati, posto che il punto della recidiva non era stato contestato espressamente dall'imputato e che la Corte di appello ha ritenuto la stessa equivalente alle attenuanti generiche (tra tante, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 2800599). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 fel6aio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] va ese / Angel stanzo [OSCURATO:PERSONA], . LLEMA L.,..._2 ogg, i,
Sentenza Cassazione n. 15054/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris