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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17638/2026

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icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3944/2024depositata il 04/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva agito avanti al Tribunale di Viterboconvenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo che fosse accertatoil suo diritto di comproprietà al 50% della corte di mq 46 sita inMontefiascone, al fg.55 m.528 griffata al m 249, e il suo diritto diproprietà esclusiva sulla grotta posta al piano terra del fabbricato sitoNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026nello stesso Comune, individuato al fg.55 m 248, con condanna delconvenuto al rilascio della grotta e alla rimozione dei manufatti realizzatisulla corte.

Il convenuto, costituitosi, aveva contestato le preteseavversarie affermando il proprio diritto di proprietà esclusiva, per titoli, siadella corte, sia della grotta e chiedendo altresì la determinazione deiconfini tra le proprietà, con apposizione dei termini, e la condanna dellacontroparte al ripristino stato dei luoghi.All’esito dell’istruttoria, nel cui ambito era stata esperita anche unaconsulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Viterbo aveva accolto ladomanda attorea.Proposto appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accertamento delsuo diritto di proprietà esclusiva anche per intervenuta usucapione,rilevando di aver introdotto in primo grado altro giudizio nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento del suo diritto di proprietà perusucapione prima dell’introduzione del giudizio di appello, e prospettandodi conseguenza l’esistenza di una situazione di litispendenza. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Roma aveva respinto l’impugnazione in base alle seguenticonsiderazioni: -l’appellante fonda la sua proprietà a partire dall’atto dicompravendita del 2009 che comproverebbe l’acquisto in proprietàesclusiva della grotta e della corte, assieme al fabbricato (l’acquisto erastato effettuato dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], pure dante causa diSalvatore [OSCURATO:PERSONA]); per fondare le proprie ragioni l’appellante ripropone lecritiche svolte dal suo consulente tecnico di parte, dimenticando che dellestesse aveva dato ampia ragione il consulente tecnico d’ufficio; dall’esame degli atti ufficiali di trasferimento della particella 262, ora249, non emerge che la grotta, strutturalmente posta sotto il fabbricatocontraddistinto dal mappale n.248, fosse di proprietà dei venditori delfabbricato, in favore del Coscetti, nell’anno 2009.

La grotta èespressamente menzionata solo nell’atto di compravendita del 1964,stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Vincenzo (“… vano di casa conNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026sottostante grotta in pessime condizioni di manutenzione …”) e, inmancanza di ulteriori indicazioni, è ragionevole ritenere che un riferimentocosì generico potesse riguardare la cantina sottostante al fabbricatoacquistato e poi pervenuto al Coscetti.

Non risulta accertato un rapportofunzionale tra questa cantina/magazzino e la grotta, che costituisce uncorpo unico con il fabbricato di [OSCURATO:PERSONA], contraddistinto con ilmappale 248, ed ha un ingresso autonomo; vi è soltanto traccia di unpossibile collegamento attraverso un arco, tamponato in epoca più recenteed ora ripristinato attraverso l’apertura a breccia , collegamento nondecisivo comunque per l’individuazione della proprietà; -anche per l’areaantistante i due fabbricati è stata dimostrata la libera disponibilità da partedelle proprietà prospicienti, sia in base alla destinazione attribuita ad essanegli atti notarili sia all’esito delle prove testimoniali assunte; -la domandadi intervenuto acquisto per usucapione decennale della proprietà esclusivadella grotta in base a titolo idoneo, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] per laprima volta in appello, è ammissibile vertendosi in materia di dirittiautodeterminati, ma infondata; nel caso concreto manca la prova diqualsiasi titolo di proprietà della grotta in capo al Coscetti, poiché unriferimento ad una grotta emerge solo dall’atto del 1964 (con cui hannoacquistato i danti causa dell’appellante) ma non vi sono indicazioni utili adaffermare che la grotta in esso indicata sia la grotta oggetto dicontroversia; nell’atto del 2009, con il quale l’appellante acquistò laproprietà, non vi è alcun riferimento alla grotta; quanto all’area cortilizia,per la quale pure si evidenzia l’intervento di acquisto per usucapione exart.1159 c.c., l’indicazione degli immobili nell’atto del 1964 e nell’atto del2009 non coincide, ma nemmeno vi è prova di un effettivo trasferimentodi fatto dell’area in contestazione, l’accesso alla quale risulta essere statodelimitato da recinzione solo nel 2009, in linea con le emergenze dellaprova testimoniale che delineano tendenzialmente un uso comunedell’area.Numero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026Vincenzo Coscetti ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, e ha depositato unamemoria illustrativa in termini rispetto alla data dell’adunanza fissata perla discussione del ricorso in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’at.39, comma 1 c.p.c. e dell’art.295c.p.c., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.; nullità della sentenza per error inprocedendo Rileva il ricorrente che l’omissione di pronuncia sull’eccezione dilitispendenza avrebbe determinato un conflitto di giudicati concretamenteverificatosi in ordine all’acquisto della proprietà per usucapione sui beni.La Corte di merito avrebbe dovuto rilevare la litispendenza: il giudizio diappello è stato infatti iscritto a ruolo in data 11.10.2018, dopo lanotificazione dell’atto di citazione per il primo grado avanti al Tribunale diViterbo, che ha radicato il giudizio iscritto a ruolo in data 16.7.2018;[OSCURATO:PERSONA] aveva tempestivamente eccepito in appello lalitispendenza rilevando che la causa pendente in primo grado riguardavala proprietà della grotta e della corte antistante, per intervenutausucapione in favore del signor Coscetti , e che Sebbene vi siadiversità di oggetto tra i due procedimenti (così si legge nel ricorso, apag.13 in fondo, ove si riporta il contenuto letterale della segnalazionedella pendenza di altro procedimento effettuata in appello), sarebbe statonecessario assumere i provvedimenti conseguenti opportuni. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Roma non aveva invece rilevato la litispendenza e, diconseguenza, vi sarebbe ora un conflitto tra la sentenza d’appello subiudice, che pure ha escluso l’intervenuto acquisto per usucapione nonesaminato dal primo Giudice, e la sentenza del Tribunale di Viterbo che hainvece accolto l’accertamento di acquisto della proprietà esclusiva in capoNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026al ricorrente su corte e grotta per usucapione.

Rileva ancora il ricorrenteche, anche se le due sentenze non sono ancora passate in giudicato, ilcontrasto pratico che si potrà verificare quando ciò avverrà dovrà esseredeciso facendo prevalere il giudicato formatosi per ultimo.Il motivo è inammissibile.Pure se non c’è una pronuncia espressa da parte della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] sul rilievo di litispendenza segnalato da [OSCURATO:PERSONA] -peraltro formulato in quella sede dal ricorrente dopo aver premesso ladiversità di oggetto tra i giudizi interessati - si deve rilevare che ilsupporto argomentativo posto a fondamento del motivo è intrinsecamentecontraddittorio.In base al disposto dell’art.39 co 1 c.p.c.

Se la stessa causa èproposta avanti a Giudici diversi, quello successivamente adito, inqualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara conordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dalruolo : ciò, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata giàdecisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato persecondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondocomma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulatenei due diversi giudizi (così Cass.

SU n.27846/2013, alla quale si sonoconformate le pronunce successive).Nel caso di specie il giudizio radicato per primo è il presente.[OSCURATO:PERSONA] indica come pendente per prima la causa avanti alTribunale di Viterbo, introdotta nel 2018, operando il confronto con la datadi introduzione del giudizio di appello nel procedimento sub iudice, nonconsiderando che la pendenza del giudizio civile ordinario di cognizione siha dalla notificazione dell’atto di citazione per il primo grado e che quindi ilpresente giudizio, introdotto nel 2011 e nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] siera tempestivamente costituito (ben prima del 2018), è il primo radicato:Numero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026vertendosi in materia di diritti autodeterminati, non rileva il fatto che ladomanda di accertamento della proprietà esclusiva di corte e grotta perusucapione sia intervenuta ad opera dell’attuale ricorrente in appello, pergli stessi motivi per i quali detta domanda non è stata qualificata in sededi impugnazione come nuova ed è stata perciò esaminata nel merito dallaCorte d’Appello - le domande riconvenzionali svolte da [OSCURATO:PERSONA] la costituzione in giudizio in primo grado, come riportate dallo stessonel ricorso, presupponevano, infatti, un accertamento del suo diritto diproprietà sulle aree in contestazioni, inizialmente affermata per titoli-.Un problema di litispendenza avrebbe dovuto essere quindi sollevato,semmai, nell’altro giudizio, radicato su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] dopoche nel presente giudizio, radicato nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA],era già intervenuta la pronuncia di primo grado favorevole alcontroricorrente (la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data1.3.2018).La questione del potenziale conflitto di giudicati, se si porrà all’esitodella definizione di entrambe le controversie con sentenza passata ingiudicato, troverà nelle disposizioni processuali vigenti la modalità dirisoluzione ma non avrebbe potuto e non potrebbe giustificare da partedella Corte di merito la cancellazione della causa dal ruolo (conseguenzadel rilievo di litispendenza sulla causa successivamente radicata) dellacontroversia introdotta per prima - che è la causa sub iudice - nemmenose una situazione di litispendenza si dovesse realmente affermare.Ne consegue che già per come è stata formulata, l’eccezione dilitispendenza proposta da [OSCURATO:PERSONA] non è tecnicamente valutabileai fini dell’art.39 c.p.c. nell’ambito del presente giudizio, a prescinderedalla verifica, che competerebbe al merito, sull’effettiva esistenza deipresupposti perché sia identificabile l’identità tra il presente giudizio equello successivamente introdotto davanti al Tribunale di Viterbo.Numero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sul rilievo delle considerazioni svolte per escludere, in sede di ricorsoper cassazione, la possibilità di utile valorizzazione di per sé di unaomessa pronuncia da parte del giudice d’appello sulla litispendenza, sirichiama la giurisprudenza di questa Corte, che si è più volte espressa nelsenso che Nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, delvizio di omessa pronuncia, è necessaria l'illustrazione del caratteredecisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato unaquestione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbecassare inutilmente la decisione gravata (cfr. Cass. n.16102/2016;nello stesso senso, ancora di recente, Cass. n.10290/2025).

Nel caso dispecie il rilievo decisivo della questione è da escludere sull’evidenza diquanto prospettato dallo stesso ricorrente.2.

Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la Violazione dell’art.2697 c.c. e omessa valutazione degli elementiprobatori emersi ai sensi dell’art.115 c.p.c., in relazione agli art.360 n.3 en.5 c.p.c.; nullità della sentenza per error in iudicando .Il ricorrente non ritiene corretti i rilievi della Corte di merito in ordinealla mancanza di prova di qualsiasi titolo di proprietà, rilevante pure perl’affermata esclusione dell’accessio possessionis ai sensi dell’art.1146 c.c.che invece interverrebbe sempre, quando il trasferimento trovigiustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto diproprietà o altro diritto reale sul bene.

Nel caso di specie il ricorrenteavrebbe pacificamente acquistato anche a titolo originario i beni, unendoal proprio possesso continuo, ininterrotto, pubblico e pacifico quello - dellostesso contenuto - dei suoi danti causa, a nulla rilevando in propositol’affermazione della Corte d’Appello secondo cui non vi sarebbe alcunriferimento specifico alla grotta nell’atto del 2009: i beni trasferiti alricorrente comprendevano infatti sicuramente anche la grotta e la cortescoperta antistante.

In proposito la Corte d’Appello di Roma avrebbeviolato l’art.115 c.p.c., omettendo la valutazione degli elementi probatoriNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026emersi in relazione all’acquisto della proprietà per usucapione: inparticolare, in applicazione del principio di non contestazione, non sarebbemai stata contestata la circostanza riferita dal ricorrente in sede dicomparsa di costituzione e risposta di primo grado, dove si afferma chesia [OSCURATO:PERSONA], sia i suoi danti causa hanno semprelegittimamente e pacificamente posseduto ed esercitato pieni diritti diproprietà sul bene oggetto così come tutti i precedenti danti causa,risalendo fino al 1865 circa , e la Corte di merito ne avrebbe dovutotenere conto.Il motivo è infondato.Si richiama l’orientamento interpretativo di questa Corte, espressonella sentenza delle Sezioni Unite n.20867/2020 attraverso i seguentiprincipi di diritto, ai quali si sono attenute le pronunce successive: - Intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fattinon contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. .In concreto, non vi è stata alcuna violazione, da parte della Corte, delprincipio di non contestazione.

Con la proposizione delle domande diriconoscimento della sua comproprietà sull’area cortilizia e della suaproprietà esclusiva sulla grotta [OSCURATO:PERSONA] ha contestato in radiceche gli immobili indicati fossero effettivamente riconducibili, a qualsiasititolo, alla proprietà esclusiva di controparte: con ciò è assorbita ogniulteriore considerazione sulla possibilità di riconoscere in base al principioNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026di non contestazione la qualificazione giuridica di possesso al rapporto difatto di un soggetto con la cosa.Non sussiste violazione nemmeno delle altre disposizioni di leggerichiamate: quanto alla prospettata violazione del disposto dell’art.2697c.c., essa si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbedovuto gravare, secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; l’orientamentointerpretativo di legittimità è univoco nel senso indicato (cfr., di recente,Cass. n.26739/2024); la violazione nei termini indicati della norma, cheindividua una regola di giudizio, acquista peraltro rilievo nell’ipotesi in cuipossibile raggiungere un accertamento adeguato dei fatti (in tal caso, èsoccombente la parte che avrebbe avuto l’onere di prova delle circostanzefondanti non adeguatamente riscontrate) e ciò non è avvenuto nel caso dispecie; la Corte d’Appello ha infatti ritenuto raggiunta la prova dellaproprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA], mentre ha ritenuto che non fossestata fornita la prova della proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nemmenoacquisita per usucapione.

La Corte d’appello ha in proposito osservatoche: emerge per la posizione del ricorrente un riferimento ad una grottasolo dall’atto del 1964 senza indicazioni utili ad affermare che la grotta inesso indicata sia la grotta oggetto di controversia; nell’atto del 2009 con ilquale l’appellante acquistò la proprietà, non vi è alcun riferimento allagrotta; non è quindi possibile l’individuazione di un titolo idoneo altrasferimento del diritto di proprietà, anche ai fini dell’applicazionedell’art.1146 c.La possibilità di verificare la sentenza nell’ottica del dispostodell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. è esclusa ai sensi dell’art.348 ter co 4 e 5 c.p.c.- applicabile ratione temporis - in presenza di pronunce conformi di primoe di secondo grado quanto al riconoscimento del diritto di proprietàNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026titolato in capo a [OSCURATO:PERSONA].

In relazione alla richiesta diaccertamento del diritto di proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] perusucapione - vagliata nel giudizio di appello - non vi è una concretaindividuazione di specifiche circostanze di fatto omesse, discusse e dicarattere decisivo: si richiama in proposito l’orientamento interpretativo diquesta Corte, che è consolidato nel ritenere che l'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., nel testo attuale applicabile alla presente controversia, riguarda unvizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame diun fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni(cfr. Cass. n.22397/2019); la decisività del fatto omesso - che, seesaminato, avrebbe cioè determinato un esito diverso della controversia-deve essere evidenziata dalla parte ricorrente e non può essere integratada un generico riferimento all'omesso esame di elementi istruttori, anchein considerazione del fatto che il Giudice non deve dare conto in sentenzadi tutte le risultanze probatorie ma offrire un supporto adeguato ecomprensibile alla decisione: ciò ben può avvenire attraversol’esplicitazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti e da valorizzare,senza necessità di confutare tutto il materiale istruttorio non valorizzato(cfr. ancora, tra le altre, Cass. n.2961/2025, Cass. n.17005/2024, Cass.n.27415/2018).3.

Con il terzo motivo di critica il ricorrente lamenta la Violazionedegli art.112 e 342 c.p.c., in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.; nullità dellasentenza per error in procedendo .Il ricorrente aveva formulato nel giudizio di primo grado una domandariconvenzionale, reiterandola in grado di appello, volta a ottenere dallacontroparte il ripristino dell’area antistante alla grotta - indicata come diproprietà esclusiva - che era stata cementata, con determinazione di unaservitù di scarico delle acque piovane provenienti dal tetto dell’abitazioneNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026del controricorrente mediante il posizionamento di un discendente che erastato rimosso dopo la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA](sostituito, in base alle risultanze della CTU, da un tubo in pvc convogliatonel pluviale esistente).Il motivo è infondato.Non vi è stata omissione di pronuncia ad opera della Corte d’Appello.Già rimossa in radice la questione dello stillicidio, come rilevato dallostesso ricorrente, l’unica questione riguardava la posa della piastra dicemento sull’area che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato come di proprietàesclusiva ma che, all’esito dei giudizi sia di primo che di secondo grado,era stata ritenuta in comproprietà.

La domanda che si assume omessa, neitermini in cui era stata proposta, era perciò assorbita dal rigetto del suonecessario presupposto.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 14 gennaio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3944/2024depositata il 04/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva agito avanti al Tribunale di Viterboconvenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo che fosse accertatoil suo diritto di comproprietà al 50% della corte di mq 46 sita inMontefiascone, al fg.55 m.528 griffata al m 249, e il suo diritto diproprietà esclusiva sulla grotta posta al piano terra del fabbricato sitoNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026nello stesso Comune, individuato al fg.55 m 248, con condanna delconvenuto al rilascio della grotta e alla rimozione dei manufatti realizzatisulla corte. Il convenuto, costituitosi, aveva contestato le preteseavversarie affermando il proprio diritto di proprietà esclusiva, per titoli, siadella corte, sia della grotta e chiedendo altresì la determinazione deiconfini tra le proprietà, con apposizione dei termini, e la condanna dellacontroparte al ripristino stato dei luoghi.All’esito dell’istruttoria, nel cui ambito era stata esperita anche unaconsulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Viterbo aveva accolto ladomanda attorea.Proposto appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accertamento delsuo diritto di proprietà esclusiva anche per intervenuta usucapione,rilevando di aver introdotto in primo grado altro giudizio nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento del suo diritto di proprietà perusucapione prima dell’introduzione del giudizio di appello, e prospettandodi conseguenza l’esistenza di una situazione di litispendenza. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Roma aveva respinto l’impugnazione in base alle seguenticonsiderazioni: -l’appellante fonda la sua proprietà a partire dall’atto dicompravendita del 2009 che comproverebbe l’acquisto in proprietàesclusiva della grotta e della corte, assieme al fabbricato (l’acquisto erastato effettuato dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], pure dante causa diSalvatore [OSCURATO:PERSONA]); per fondare le proprie ragioni l’appellante ripropone lecritiche svolte dal suo consulente tecnico di parte, dimenticando che dellestesse aveva dato ampia ragione il consulente tecnico d’ufficio; dall’esame degli atti ufficiali di trasferimento della particella 262, ora249, non emerge che la grotta, strutturalmente posta sotto il fabbricatocontraddistinto dal mappale n.248, fosse di proprietà dei venditori delfabbricato, in favore del Coscetti, nell’anno 2009. La grotta èespressamente menzionata solo nell’atto di compravendita del 1964,stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Vincenzo (“… vano di casa conNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026sottostante grotta in pessime condizioni di manutenzione …”) e, inmancanza di ulteriori indicazioni, è ragionevole ritenere che un riferimentocosì generico potesse riguardare la cantina sottostante al fabbricatoacquistato e poi pervenuto al Coscetti. Non risulta accertato un rapportofunzionale tra questa cantina/magazzino e la grotta, che costituisce uncorpo unico con il fabbricato di [OSCURATO:PERSONA], contraddistinto con ilmappale 248, ed ha un ingresso autonomo; vi è soltanto traccia di unpossibile collegamento attraverso un arco, tamponato in epoca più recenteed ora ripristinato attraverso l’apertura a breccia , collegamento nondecisivo comunque per l’individuazione della proprietà; -anche per l’areaantistante i due fabbricati è stata dimostrata la libera disponibilità da partedelle proprietà prospicienti, sia in base alla destinazione attribuita ad essanegli atti notarili sia all’esito delle prove testimoniali assunte; -la domandadi intervenuto acquisto per usucapione decennale della proprietà esclusivadella grotta in base a titolo idoneo, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] per laprima volta in appello, è ammissibile vertendosi in materia di dirittiautodeterminati, ma infondata; nel caso concreto manca la prova diqualsiasi titolo di proprietà della grotta in capo al Coscetti, poiché unriferimento ad una grotta emerge solo dall’atto del 1964 (con cui hannoacquistato i danti causa dell’appellante) ma non vi sono indicazioni utili adaffermare che la grotta in esso indicata sia la grotta oggetto dicontroversia; nell’atto del 2009, con il quale l’appellante acquistò laproprietà, non vi è alcun riferimento alla grotta; quanto all’area cortilizia,per la quale pure si evidenzia l’intervento di acquisto per usucapione exart.1159 c.c., l’indicazione degli immobili nell’atto del 1964 e nell’atto del2009 non coincide, ma nemmeno vi è prova di un effettivo trasferimentodi fatto dell’area in contestazione, l’accesso alla quale risulta essere statodelimitato da recinzione solo nel 2009, in linea con le emergenze dellaprova testimoniale che delineano tendenzialmente un uso comunedell’area.Numero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026Vincenzo Coscetti ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, e ha depositato unamemoria illustrativa in termini rispetto alla data dell’adunanza fissata perla discussione del ricorso in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’at.39, comma 1 c.p.c. e dell’art.295c.p.c., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.; nullità della sentenza per error inprocedendo Rileva il ricorrente che l’omissione di pronuncia sull’eccezione dilitispendenza avrebbe determinato un conflitto di giudicati concretamenteverificatosi in ordine all’acquisto della proprietà per usucapione sui beni.La Corte di merito avrebbe dovuto rilevare la litispendenza: il giudizio diappello è stato infatti iscritto a ruolo in data 11.10.2018, dopo lanotificazione dell’atto di citazione per il primo grado avanti al Tribunale diViterbo, che ha radicato il giudizio iscritto a ruolo in data 16.7.2018;[OSCURATO:PERSONA] aveva tempestivamente eccepito in appello lalitispendenza rilevando che la causa pendente in primo grado riguardavala proprietà della grotta e della corte antistante, per intervenutausucapione in favore del signor Coscetti , e che Sebbene vi siadiversità di oggetto tra i due procedimenti (così si legge nel ricorso, apag.13 in fondo, ove si riporta il contenuto letterale della segnalazionedella pendenza di altro procedimento effettuata in appello), sarebbe statonecessario assumere i provvedimenti conseguenti opportuni. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Roma non aveva invece rilevato la litispendenza e, diconseguenza, vi sarebbe ora un conflitto tra la sentenza d’appello subiudice, che pure ha escluso l’intervenuto acquisto per usucapione nonesaminato dal primo Giudice, e la sentenza del Tribunale di Viterbo che hainvece accolto l’accertamento di acquisto della proprietà esclusiva in capoNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026al ricorrente su corte e grotta per usucapione. Rileva ancora il ricorrenteche, anche se le due sentenze non sono ancora passate in giudicato, ilcontrasto pratico che si potrà verificare quando ciò avverrà dovrà esseredeciso facendo prevalere il giudicato formatosi per ultimo.Il motivo è inammissibile.Pure se non c’è una pronuncia espressa da parte della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] sul rilievo di litispendenza segnalato da [OSCURATO:PERSONA] -peraltro formulato in quella sede dal ricorrente dopo aver premesso ladiversità di oggetto tra i giudizi interessati - si deve rilevare che ilsupporto argomentativo posto a fondamento del motivo è intrinsecamentecontraddittorio.In base al disposto dell’art.39 co 1 c.p.c. Se la stessa causa èproposta avanti a Giudici diversi, quello successivamente adito, inqualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara conordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dalruolo : ciò, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata giàdecisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato persecondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondocomma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulatenei due diversi giudizi (così Cass. SU n.27846/2013, alla quale si sonoconformate le pronunce successive).Nel caso di specie il giudizio radicato per primo è il presente.[OSCURATO:PERSONA] indica come pendente per prima la causa avanti alTribunale di Viterbo, introdotta nel 2018, operando il confronto con la datadi introduzione del giudizio di appello nel procedimento sub iudice, nonconsiderando che la pendenza del giudizio civile ordinario di cognizione siha dalla notificazione dell’atto di citazione per il primo grado e che quindi ilpresente giudizio, introdotto nel 2011 e nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] siera tempestivamente costituito (ben prima del 2018), è il primo radicato:Numero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026vertendosi in materia di diritti autodeterminati, non rileva il fatto che ladomanda di accertamento della proprietà esclusiva di corte e grotta perusucapione sia intervenuta ad opera dell’attuale ricorrente in appello, pergli stessi motivi per i quali detta domanda non è stata qualificata in sededi impugnazione come nuova ed è stata perciò esaminata nel merito dallaCorte d’Appello - le domande riconvenzionali svolte da [OSCURATO:PERSONA] la costituzione in giudizio in primo grado, come riportate dallo stessonel ricorso, presupponevano, infatti, un accertamento del suo diritto diproprietà sulle aree in contestazioni, inizialmente affermata per titoli-.Un problema di litispendenza avrebbe dovuto essere quindi sollevato,semmai, nell’altro giudizio, radicato su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] dopoche nel presente giudizio, radicato nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA],era già intervenuta la pronuncia di primo grado favorevole alcontroricorrente (la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data1.3.2018).La questione del potenziale conflitto di giudicati, se si porrà all’esitodella definizione di entrambe le controversie con sentenza passata ingiudicato, troverà nelle disposizioni processuali vigenti la modalità dirisoluzione ma non avrebbe potuto e non potrebbe giustificare da partedella Corte di merito la cancellazione della causa dal ruolo (conseguenzadel rilievo di litispendenza sulla causa successivamente radicata) dellacontroversia introdotta per prima - che è la causa sub iudice - nemmenose una situazione di litispendenza si dovesse realmente affermare.Ne consegue che già per come è stata formulata, l’eccezione dilitispendenza proposta da [OSCURATO:PERSONA] non è tecnicamente valutabileai fini dell’art.39 c.p.c. nell’ambito del presente giudizio, a prescinderedalla verifica, che competerebbe al merito, sull’effettiva esistenza deipresupposti perché sia identificabile l’identità tra il presente giudizio equello successivamente introdotto davanti al Tribunale di Viterbo.Numero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sul rilievo delle considerazioni svolte per escludere, in sede di ricorsoper cassazione, la possibilità di utile valorizzazione di per sé di unaomessa pronuncia da parte del giudice d’appello sulla litispendenza, sirichiama la giurisprudenza di questa Corte, che si è più volte espressa nelsenso che Nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, delvizio di omessa pronuncia, è necessaria l'illustrazione del caratteredecisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato unaquestione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbecassare inutilmente la decisione gravata (cfr. Cass. n.16102/2016;nello stesso senso, ancora di recente, Cass. n.10290/2025). Nel caso dispecie il rilievo decisivo della questione è da escludere sull’evidenza diquanto prospettato dallo stesso ricorrente.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la Violazione dell’art.2697 c.c. e omessa valutazione degli elementiprobatori emersi ai sensi dell’art.115 c.p.c., in relazione agli art.360 n.3 en.5 c.p.c.; nullità della sentenza per error in iudicando .Il ricorrente non ritiene corretti i rilievi della Corte di merito in ordinealla mancanza di prova di qualsiasi titolo di proprietà, rilevante pure perl’affermata esclusione dell’accessio possessionis ai sensi dell’art.1146 c.c.che invece interverrebbe sempre, quando il trasferimento trovigiustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto diproprietà o altro diritto reale sul bene. Nel caso di specie il ricorrenteavrebbe pacificamente acquistato anche a titolo originario i beni, unendoal proprio possesso continuo, ininterrotto, pubblico e pacifico quello - dellostesso contenuto - dei suoi danti causa, a nulla rilevando in propositol’affermazione della Corte d’Appello secondo cui non vi sarebbe alcunriferimento specifico alla grotta nell’atto del 2009: i beni trasferiti alricorrente comprendevano infatti sicuramente anche la grotta e la cortescoperta antistante. In proposito la Corte d’Appello di Roma avrebbeviolato l’art.115 c.p.c., omettendo la valutazione degli elementi probatoriNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026emersi in relazione all’acquisto della proprietà per usucapione: inparticolare, in applicazione del principio di non contestazione, non sarebbemai stata contestata la circostanza riferita dal ricorrente in sede dicomparsa di costituzione e risposta di primo grado, dove si afferma chesia [OSCURATO:PERSONA], sia i suoi danti causa hanno semprelegittimamente e pacificamente posseduto ed esercitato pieni diritti diproprietà sul bene oggetto così come tutti i precedenti danti causa,risalendo fino al 1865 circa , e la Corte di merito ne avrebbe dovutotenere conto.Il motivo è infondato.Si richiama l’orientamento interpretativo di questa Corte, espressonella sentenza delle Sezioni Unite n.20867/2020 attraverso i seguentiprincipi di diritto, ai quali si sono attenute le pronunce successive: - Intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fattinon contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. .In concreto, non vi è stata alcuna violazione, da parte della Corte, delprincipio di non contestazione. Con la proposizione delle domande diriconoscimento della sua comproprietà sull’area cortilizia e della suaproprietà esclusiva sulla grotta [OSCURATO:PERSONA] ha contestato in radiceche gli immobili indicati fossero effettivamente riconducibili, a qualsiasititolo, alla proprietà esclusiva di controparte: con ciò è assorbita ogniulteriore considerazione sulla possibilità di riconoscere in base al principioNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026di non contestazione la qualificazione giuridica di possesso al rapporto difatto di un soggetto con la cosa.Non sussiste violazione nemmeno delle altre disposizioni di leggerichiamate: quanto alla prospettata violazione del disposto dell’art.2697c.c., essa si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbedovuto gravare, secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; l’orientamentointerpretativo di legittimità è univoco nel senso indicato (cfr., di recente,Cass. n.26739/2024); la violazione nei termini indicati della norma, cheindividua una regola di giudizio, acquista peraltro rilievo nell’ipotesi in cuipossibile raggiungere un accertamento adeguato dei fatti (in tal caso, èsoccombente la parte che avrebbe avuto l’onere di prova delle circostanzefondanti non adeguatamente riscontrate) e ciò non è avvenuto nel caso dispecie; la Corte d’Appello ha infatti ritenuto raggiunta la prova dellaproprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA], mentre ha ritenuto che non fossestata fornita la prova della proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nemmenoacquisita per usucapione. La Corte d’appello ha in proposito osservatoche: emerge per la posizione del ricorrente un riferimento ad una grottasolo dall’atto del 1964 senza indicazioni utili ad affermare che la grotta inesso indicata sia la grotta oggetto di controversia; nell’atto del 2009 con ilquale l’appellante acquistò la proprietà, non vi è alcun riferimento allagrotta; non è quindi possibile l’individuazione di un titolo idoneo altrasferimento del diritto di proprietà, anche ai fini dell’applicazionedell’art.1146 c.La possibilità di verificare la sentenza nell’ottica del dispostodell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. è esclusa ai sensi dell’art.348 ter co 4 e 5 c.p.c.- applicabile ratione temporis - in presenza di pronunce conformi di primoe di secondo grado quanto al riconoscimento del diritto di proprietàNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026titolato in capo a [OSCURATO:PERSONA]. In relazione alla richiesta diaccertamento del diritto di proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] perusucapione - vagliata nel giudizio di appello - non vi è una concretaindividuazione di specifiche circostanze di fatto omesse, discusse e dicarattere decisivo: si richiama in proposito l’orientamento interpretativo diquesta Corte, che è consolidato nel ritenere che l'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., nel testo attuale applicabile alla presente controversia, riguarda unvizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame diun fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni(cfr. Cass. n.22397/2019); la decisività del fatto omesso - che, seesaminato, avrebbe cioè determinato un esito diverso della controversia-deve essere evidenziata dalla parte ricorrente e non può essere integratada un generico riferimento all'omesso esame di elementi istruttori, anchein considerazione del fatto che il Giudice non deve dare conto in sentenzadi tutte le risultanze probatorie ma offrire un supporto adeguato ecomprensibile alla decisione: ciò ben può avvenire attraversol’esplicitazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti e da valorizzare,senza necessità di confutare tutto il materiale istruttorio non valorizzato(cfr. ancora, tra le altre, Cass. n.2961/2025, Cass. n.17005/2024, Cass.n.27415/2018).3. Con il terzo motivo di critica il ricorrente lamenta la Violazionedegli art.112 e 342 c.p.c., in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.; nullità dellasentenza per error in procedendo .Il ricorrente aveva formulato nel giudizio di primo grado una domandariconvenzionale, reiterandola in grado di appello, volta a ottenere dallacontroparte il ripristino dell’area antistante alla grotta - indicata come diproprietà esclusiva - che era stata cementata, con determinazione di unaservitù di scarico delle acque piovane provenienti dal tetto dell’abitazioneNumero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026del controricorrente mediante il posizionamento di un discendente che erastato rimosso dopo la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA](sostituito, in base alle risultanze della CTU, da un tubo in pvc convogliatonel pluviale esistente).Il motivo è infondato.Non vi è stata omissione di pronuncia ad opera della Corte d’Appello.Già rimossa in radice la questione dello stillicidio, come rilevato dallostesso ricorrente, l’unica questione riguardava la posa della piastra dicemento sull’area che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato come di proprietàesclusiva ma che, all’esito dei giudizi sia di primo che di secondo grado,era stata ritenuta in comproprietà. La domanda che si assume omessa, neitermini in cui era stata proposta, era perciò assorbita dal rigetto del suonecessario presupposto.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 19865/2024Numero sezionale 31/2026Numero di raccolta generale 17638/2026Data pubblicazione 03/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 14 gennaio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 17638/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris