CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09815/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28265/2018R.G. proposto da F.lli Messina di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Arno, n. 38 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del direttore generale f.f., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Pasubio, n. 11 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia, n. 774/3/2018 depositata il 21 febbraio 2018; Oggetto: correzione errore materiale cass. n. 34416/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il presidente della Sezione Tributaria, su segnalazione dell’estensore della sentenza di questa Corten. racc. gen. 34416/2023, pronunciata all’esito della pubblica udienza del 10 novembre 2023 e pubblicatal’11 dicembre 2023, relativa al ricorso n.r.g. 28265/2018, ha rilevato d’ufficio l’errore materiale commesso nell’indicazione dei componenti del collegio giudicante, in particolare, nella parte in cui tra i suoi componenti, è stato inserito il cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso sopra indicato è stato inizialmente assegnato al cons. [OSCURATO:PERSONA], il quale in data 2 novembre 2023 si asteneva, ai sensi dell’art. 51, secondo comma, cod. proc. civ.; con decreto del 3 novembre 2023, la Prima Presidente, nell’accogliere l’istanza di autorizzazione all’astensione formulata dal cons. [OSCURATO:PERSONA], disponeva che,per la sola trattazione del ricorso indicato, il cons. [OSCURATO:PERSONA] fosse sostituito dal magistrato tabellarmente previsto come riserva, nella specie, il cons. [OSCURATO:PERSONA]; in ottemperanza al suddetto decreto, all’udienza pubblica del 10 novembre 2023, il cons. [OSCURATO:PERSONA] si asteneva ed il ricorso veniva trattato dalla cons. [OSCURATO:PERSONA], come da verbale d’udienza in atti; a causa di un refuso,nell’intestazione della sentenza, il cons. [OSCURATO:PERSONA] è stato inseritotra i componenti del collegio; l’errore emerge ictu oculidagli atti, in particolare dal verbale d’udienza e dall’istanza di astensione e dal decreto della Prima Presidente del 3 novembre 2023; può darsi corso, pertanto, alla correzione del l’intestazione della sentenza con l’eliminazione delle parole «[OSCURATO:PERSONA]» e con l’aggiunta, dopo le parole «[OSCURATO:PERSONA]» delle parole «[OSCURATO:PERSONA]». P.Q.M. La Corte dispone correggersi la sentenza n. racc. gen. 34416/2023 pubblicata l’11 dicembre 2023con l’eliminazione delle parole «[OSCURATO:PERSONA]» e con l’aggiunta, dopo le parole «[OSCURATO:PERSONA]» delle parole «[OSCURATO:PERSONA]