CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32752/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/1977 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Agrigento, dichiarando non doversi procedere in ordine ad un episodio di minaccia commesso in data 27 luglio 2019, e rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 56, 610, 612 comma 1 e 2 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge, ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 612 cod. pen. aggravato ex art. 339 cod. pen. e vizio di motivazione - riguardo all'episodio del 28 luglio 2019 la doglianza lamenta contraddittorietà intrinseca quanto alle dichiarazioni della persona offesa e del teste Scalisi e riporta brani delle dichiarazioni rese. Si tratta di doglianza meramente rivalutativa e quindi non consentita in questa Sede, che non denuncia in modo specifico travisamento, ma propone una lettura alternativa non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. D'altronde, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne (fL'),alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto- come avvenuto nel caso qui in esame - giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801). Per altro, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte di appello ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2-3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione della condotta minatoria in quella di danneggiamento - è manifestamente infondato in quanto - come la sentenza impugnata (cfr. pag. 4) spiega - la condotta posta in essere dall'imputato era rivolta contro la persona e non contro la res come dimostra la circostanza che il colpo al vetro dell'auto interveniva mentre la persona offesa era nel veicolo e che, fuoriuscita la stessa dall'autovettura, la condotta proseguiva non contro l'auto ma contro la persona offesa, con un tentativo di colpirla con la zappa: la diversa qualificazione proposta richiede una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in questa Sede; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della fattispecie dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha offerto una valutazione attenta circa la condotta contestata e l'entità del danno subito dalla persona offesa (si veda pag. 5) e sul punto ha evidenziato come la condotta minacciosa ed intimidatoria posta in essere dal ricorrente sia stata caratterizzata da progressiva aggressività. La stessa non si è esaurita in un'unica condotta, bensì è stata riproposta il giorno successivo, in modalità addirittura aggravata dall'uso di uno strumento, la zappa, idonea ad ingenerare maggior timore nell'offeso. Elementi questi, in uno alla futilità delle ragioni dell'azione delittuosa, che, in modo non manifestamente illogico, hanno condotto la Corte territoriale ad escludere la causa di non punibilità, ex art. 131 bis cod. pen., in sintonia con il principio per il quale la delibazione richiesta implica una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che ricomprende, ai sensi dell'art. 133 comma 1 cod. pen., le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da essa desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché l'abitualità a delinquere del reo (Sez. U. N. 13681 del 25/02/2016, Tushaj); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de114 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M