CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 20113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2610-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente e intimata incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via G. [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv . [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 02610 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 2 - Banducci, [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, p iazza [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difendecome da procura speciale in calce alla memoria di costituzione, con indicazione dell’indirizzo pec; -intervenuta - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1610/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]'ERBA che ha chiesto l’accoglimento preliminare del terzo motivo di ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti motivi e del ricorso principale; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata in data 22/11/05, [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli attuali controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, la [OSCURATO:SOCIETA]. esponendo, per quel che ancora qui rileva, che la società convenuta aveva costruito un immobile sul fondo sito nel Comune di Capoliveri e contraddistinto in catasto con la Ric. 2017 n. 02610 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 3 - particella 607 del fgl 22, ad una distanza inferiore a cinque metri daun muro di contenimento,da lui edificato nel 1982, costituente il confine e a meno di dieci metri dalla parete finestrata del proprio immobile. Chiese, pertanto, la condanna della convenuta a demolire o ad arretrare l’immobile sino alla distanza prescritta dalle norme urbanistiche ed edilizie vigenti presso il Comune di Capoliveri o, in via subordinata, a chiudere o trasformare in luci le vedute aperte in violazione della distanza minima prescritta. La convenuta società negòche l’immobile realizzato si trovasse ad una distanza inferiore a cinque metri rispetto al confine e, con riferimento alle pareti finestrate, sostenne che non fosse applicabile, nella fattispecie, la norma invocata perché i fondi si trovavano a dislivello e le pareti non erano, quindi, fronteggianti oantistanti. Intervennero in giudizio, ex art 105 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], promissari acquirenti dell’immobile, aderendo alle difese della società. Con sentenza n.88/2010, il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, ritenendo non contestato, da parte della società, che il confine fosse da stabilire nel muro di contenimento, condannò, ex art 872 cod. civ., la [OSCURATO:SOCIETA]. ad arretrare l’immobile fino alle distanze prescritte ; rigett ò la domanda di risarcimento danni. 2. [OSCURATO:SOCIETA]appellò, rappresentando che il principio di non contestazione, così come introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n 69, non era applicabile alla controversia perché iniziata nel 2005 e che l’identificazione del confine nel muro di con tenimento era stata certamente contestata, sia pure implicitamente e, in ogni caso, risultava smentita dalla espletata c.t.u. che aveva invece individuato un diverso confine in base alle risultanze catastali e calcolato in 6 metri la distanza da quest’ultimo. Ric. 2017 n. 02610 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 4 - Con sentenza n.1610/2016, la Corte d’appello escluse che la società non avesse specificatamente contestato che il muro realizzato nel 1982 costituisseil confine tra la sua proprietà e quella dell’attore; pertanto, poiché non risultava violata la distanza di m. 5 dal confine catastale, rigettò la domanda di condanna della società all’arretramento del fabbricato. Rigettò, invece,l’appello principale sulla violazione delle distanze delle aperture, condividendo la sentenza di primo gradonella parte in cui, in applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, aveva statuito che le norme sulle distanze legali trovano applicazione anche quando, a causa del dislivello tra fondi, la costruzione edificata nell’area meno elevata non raggiunga il livello di quella superiore, in quanto il rispetto delle distanze legali non viene meno in assenza del pericolo della formazione di intercapedini dannose. Infine, inaccoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], condannò la società appellante alla somma di Euro 300,00 per anno, a titolo di risarcimento del danno per l’accertata violazione, da parte della società appellante, della disposizione che impone la distanza minima di mt 10 di una parete finestrata. 3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. per due motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto controricorso e ricorso incidentale per quattro motivi. Il contraddittorio è stata integrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],acquirenti in preliminare. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Con atto notificato in data 13/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., per aver acquistato l’immobile per cui è giudizio in sede di esecuzione forzata, dichiarando di volersi costituire allo scopo di Ric. 2017 n. 02610 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 5 - partecipare alla discussione orale e di ricevere le notifiche e le comunicazioni. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] perché , secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, n. 575923 marzo 2016, Sez. 1, n. 5987 del 04/03/2021), il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito. 1. Con il primo motivo, la ricorrente principale ha prospettato, in riferimento all’art.360, comma I n.3cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell’ art.9 D.M. n.1444/68 e della normativa regolamentare del Comune di Capoliveri per averela Corte territoriale applicato le distanze prescritte tra le costruzioni con pareti finestrate nonostante gli edifici siano stati costruiti su fondi non al medesimo livello e non siano perciò definibili come antistanti. 1.1. Il motivoè infondato. La Corte d’appello ha riportato che, secondo quanto accertato nella c.t.u. espletata in primo grado, sebbene i fondi non si trovino alla medesima quota e la costruzione edificata nell’area meno elevata non raggiunga il livello di quella superiore, le distanze risultano inferiori ai 10 metri prescritti quando misurate sul piano virtuale orizzontale, prendendo in considerazione, come su una mappa, le proiezioni in verticale delle sagome degli edifici e delle linee di confine: comunque sussiste il pericolo, infatti, della formazione di intercapedini dannose in caso di sopraelevazione del Ric. 2017 n. 02610 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 6 - fabbricato posto a livello inferiore. Pertanto, la Corte ha correttamente applicato il principio consolidato per cui l ’obbligo di rispettare la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall’art. 9 d.m. 1444/1968, sussisteanche quando la finestra di una parete non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima di altezza minore dell’altra) o tra i fondi finitimi sussista un dislivello;l’art. 9, comma 2 richiamato è, infatti, norma di carattere assoluto ed inderogabile in quanto di fonte normativa statuale e perciò sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici localied è diretta alla tutela di interessi generali, quali la salubrità e la sicurezza ; in conseguenza, dev’essere applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle pareti di questi, essendo sufficiente che sussista un segmento di esse tale che anche il potenziale avanzamento di una o di entrambe le facciate stesse porti al loro incontro, sia pure per un limitato segmento (Cass. Sez. 2, n. 28147 del 2022). 2. Con il secondo motivo, la società ha lamentato, in riferimento all’art.360, comma I n.3 cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 872, comma II cod. civ. , per aver e la Corte accolto l'appello incidentale, liquidando il danno agli attori in via equitativa nonostante la mancanza di elementi di fatto per poterlo quantificare. 2.1. Anche questo motivo è infondato. C ostituisce principio certamente consolidato, sin da remoti precedenti, che il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessaed è legittimato, se tale uso e godimento sia limitato da qualsiasi intervento del vicino, a chiedere non soltanto la tutela in forma specifica, mediante cessazione di ogni turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche il risarcimento dei danni; il danno, in tale ipotesi, è in re ipsa, in Ric. 2017 n. 02610 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 7 - quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa. Più specificamente, la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioniimplica l’imposizione di una servitù di fatto, causa di un inevitabile perdita di valore del fondo che si produce per l'intero periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'abuso con la conseguenza che il proprietario danneggiato non ha l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al suo diritto di proprietà per ché il pregiudizio può essere presunto, sia pure iuris tantum; in tal senso, è il preteso danneggiante a dover contestare specificamente l’insussistenza di danno, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesionee la locuzione « danno in re ipsa » va sostituita con quella di «danno presunto» o « danno normale » (cfr. Cass. Sez. U, n. 33645 del 15/11/2022; Sez. 2, n. 12865 del 2022ivi richiamata, con indicazione dei numerosi precedenti). 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], hanno sostenuto, in riferimento all’art.360, comma I n.4 cod. proc. civ., la nu llità della sentenza per error in procedendo,in relazione agli artt.329 e 324 cod. proc. civ.e art.2909 cod. civ., per essersi la Corte pronunciata in merito alla domanda di arretramento del fabbricato edificato da [OSCURATO:SOCIETA] sino alla distanza di 5 mt dal confine di proprietà Battaglini pur avendo la sentenza di primo grado fondato l'accoglimento di tale domanda su due capisaldi autonomi, di cui solo il primo è stato oggetto di impugnazione (non contestazione del confine), con il conseguente passaggio in giudicato della statuizione circa l'inutilizzabilità della mappe catastali ai fini dell'accertamento del confine di proprietà. Ric. 2017 n. 02610 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 8 - 3.1. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha escluso l’utilizzabilità delle mappe catastali perché ha ritenuto non contestato il diverso confine indicato da parte attricee, pertanto, non utilizzabile il criterio sussidiario: l’unica ratio decidendi consiste , dunque , soltanto nella ritenuta mancata contestazione del confine individuato dall’attore, mentre l’inutilizzabilità delle mappe catastali costituisce soltanto necessaria conseguenza di questa premessa, in applicazione del principio di sussidiarietà delle mappe catastali come affermata nell’art. 950 comma III cod. civ. . Evidentemente, allora, la affermata conseguenza non era idonea a fondare la decisione per sé sola, senza la sua necessaria premessa. 4. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali hanno prospettato, in riferimento all’art.360, comma I n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art.167 e 116 cod. proc. civ. e dell'art.2697 cod. civ.per avere la Corte erroneamente ri tenuto che la società [OSCURATO:SOCIETA], semplicemente negando, in comparsa di rispos ta, che il fabbricato realizzato si trovasse ad una distanza rispetto al confine inferiore a mt.5 abbia implicitamente contestato il confine indicato nel muro di contenimento, dal loro dante causa, in atto di citazione. 4.1. Il motivo è inammissibile perché diretto a porre in discussione l'apprezzamento della sussistenza o della insussistenza della non contestazione compiuta dal giudice di merito. La Corte ha ritenuto che la società abbia negato che il confine fosse segnato dal muro perché contestando la violazione delle distanze si è riferita al confine catastale; secondo principio consolidato, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudicedi merito, non Ric. 2017 n. 02610 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 9 - sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione nei limiti in cui è denunciabile ex n. 5 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. novellato (Cass., Sez. 2, n. 27490 del 28/10/2019; Sez. 3, n. 1154 del 2022). Peraltro e in ogni caso, gli stessi controricorrenti hanno dedotto di aver proposto un’eccezione di usucapione della piccola striscia usurpata con la realizzazione del muro con ciò evidentemente confermando che l’identificazione del confine nel muro stesso era stata contestata. 5. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali hanno lamentato, in riferimento all’art.360, comma I n.4 cod. proc. civ., la v iolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e la violazione del diritto di difesa ex art.24 Cost., per avere la Corte omesso di pronunciare proprio sulla eccezione di usucapione della piccola striscia di terreno compresa tra il confine catastale ed il muro in calcestruzzo realizzato dall'attore nel 1982, asseritamenteproposta. 5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che gli eredi Battaglini si sono limitati a riportare un passo dell’atto di appello in cui hanno rappresenta to che l’eccezione di usucapione sarebbe stata proposta «già …in primo grado», senza tuttavia allegare specificamente in quale atto sarebbe stata formulata dal loro dante causa [OSCURATO:PERSONA]. Per principio consolidato, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di Ric. 2017 n. 02610 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 10 - udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del «fatto processuale», intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi(Cass. Sez. 2, n. 28072 del 14/10/2021). L’eccezione di usucapione, invero, è eccezione in senso insenso stretto , proponibile soltanto, in riferimento alla formulazione degli art. 180 e 183 cod.proc.civ. antecedente il 1 marzo 2006, applicabile ratione temporis , nel limite della prima udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ. come fissata dal Giudice ex art.180 cod. proc. civ.: a tale udienza l'attore potevaproporre le domande e le eccezioni che fosseroconseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto; le eventuali successive memorie potevano infatti contenere soltanto precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. I ricorrenti incidentali, pertanto, per fondare la loro censura, avrebbero dovuto riprodurre il verbale di prima udienza in cui avrebbero dovuto proporre l’eccezione di usucapione , perché secondo la giurisprudenza formatasi nella vigenza della rigida separazione tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione, le norme con le quali la L. 20 dicembre 1995, n. 534 avevaregolato la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. avevano natura tendenzialmente inderogabile in quanto poste a tutela del diritto di difesa delle parti. Ric. 2017 n. 02610 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 11 - 6. Con il quartomotivo, gli eredi Battaglini hanno infine sostenuto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata, in riferimento all’art.360, comma I n.5 cod. proc. civ., per ché la Corte non avrebbe valutato i numerosi indizi e documenti offerti a prova della coincidenza del muro edificato nel 1982 con il confine; hanno sostenuto sul punto che «l’azione proposta per ottenere l’osservanza delle distanze legali è modellata sullo schema dell’actio negatoria servitutis […] e pertanto non esige la prova rigorosa della proprietà dell’immobile a cui favore viene esperita»(così in ricorso). 6.1. Il motivo è infondato nella parte in cui non è inammissibile. I ricorrenti incidentali, invero, sovrappongono la prova della proprietà ai fini della titolarità dell’actio negatoria con la prova del confine: per loro stessa ammissione, il muro è stato realizzato dal loro dante causa violando il confine catastale e usurpando una piccola striscia delfondo confinante di proprietà della società. Escluso, dunque, che la società confinante abbia accettato questa individuazione del confine e in mancanza di accertamento dell’intervenuta usucapione della striscia usurpata, è la stessa prospettazione dei fatti offerta in controricorso a precludere in radice, per sé stessa , la coincidenza del confine conil muro di contenimento. Per il resto, la censura si risolve nella pretesa di riesame dei fatti evidentemente precluso in questa sede di legittimità. 7. In definitiva, sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere rigettati. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio vanno integralmente compensate. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a Ric. 2017 n. 02610 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 12 - titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor