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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 12124/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13292/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società che ha incorporato per fusione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa d agli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] per laPROTEZIONE dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso ope legis dal l'A vvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) -controricorrente – nonchécontro VISMARA ALESSANDROe [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.9710/2023 pubblicata in data 1/12/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avanti al Tribunale di Milano avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei [OSCURATO:PERSONA] nella riunione del 2 marzo 2023, a essa notificato il 20 marzo 2023, con cui le erastata inflitta, quale editore del libro intitolato “Impunità di gregge, sesso, bugie e omertà nel mondo dello sport”, la sanzione pecuniaria di € 2.000 ed era stata disposta l’annotazione del provvedimento nel registro interno dell'Autorità di cui all'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento RGPD.

2. Il tribunale riteneva, in primo luogo, che nel caso di specie non si fosse verificata alcuna decadenza né estinzione per prescrizione del potere sanzionatorio attribuito dalla legge al [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei [OSCURATO:PERSONA]: l’interpretazione sistematica dell’art. 143, comma 3, d. lgs. 196/2003 imponeva, infatti, di ritenere che la norma fosse stata adottata esclusivamente a tutela del diritto del reclamante alla celere definizione del procedimento da lui instaurato, nel senso previsto dall’art. 77 Reg.

UE 2016/679, e non in considerazione delle esigenze del soggetto autore delle violazioni denunziate, mentre il potere sanzionatorio dell’autorità garante rimaneva regolato dal combinato disposto degli artt. 166, commi 3 e 7, d. lgs. 196/2003 e 28 l. 689/1981 ed incontrava l’unico limite, previsto da quest’ultima norma, del termine quinquennale di prescrizione del diritto dovere del [OSCURATO:PERSONA] di irrogare sanzioni pecuniarie.

Riteneva, nel merito, che l’indicazione, oltre che dei nomi di Valeria e [OSCURATO:PERSONA], anche dei titoli di studio da loro conseguiti e delle professioni dagli stessi svolte, che aveva reso possibile la precisa individuazione delle persone dei figli del condannato, avesse ecceduto, sia pure di poco, il limite dell’essenzialità dell’informazione circa i fatti di interesse pubblico narrati nel libro.

3. [OSCURATO:SOCIETA]., società che ha incorporato per fusione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 1° dicembre 2023, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei [OSCURATO:PERSONA] e della Privacy.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo che il ricorso sia rimesso in pubblica udienza o, in subordine, che sia respinto.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Ritenuto che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 143, comma 3, d. lgs. 196/2003 e 8, comma 11, reg. 2/2019, la falsa ed erronea applicazione degli artt. 166, commi 3, 7 e 9, d. lgs. 196/2003 e 28 l. 689/1981 nonché la violazione degli artt. 3 e 6 reg. 2/2019, 140- bisd. lgs. 196/2003 e 10, comma 4, d. lgs. 150/2011: l’Autorità ha adottato il provvedimento conclusivo opposto a un anno e dieci mesi dal deposito del reclamo, quando –a dire della ricorrente - era ormai decaduta dal potere di provvedere; il distinguo compiuto dal tribunale, secondo cui l’esercizio del potere sanzionatorio sarebbe cosa diversa dal potere-dovere del [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi sul reclamo, è – in tesi – specioso , perché, secondo quanto indicato proprio dall’art. 166 d. lgs. 196/2003, il procedimento che irroga la sanzione è lo stesso che decide il reclamo, di cui deve osservare forme e termini.

Peraltro, aggiunge la ricorrente, mentre nella l. 689/1981 il legislatore ha fatto la scelta di non indicare un termine ultimo decadenziale per l’esercizio del potere di applicare la sanzione, per cui termine decadenziale e di prescrizione coincidono, così non è nel d. lgs. 196/2003, in cui è previsto un termine di chiusura del procedimento di definizione del reclamo per l’adozione del provvedimento finale.

Il tribunale non avrebbe considerato e apprezzato le specifiche disposizioni che differenziavano i due procedimenti, finendo così per confondere la prescrizione del diritto con la decadenza dall’esercizio di un potere o di un diritto, malgrado gli stessi siano due istituti giuridici affatto diversi tra loro. 4.2 Il secondo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: il tribunale – sostiene la ricorrente - ha ritenuto che il riferimento al titolo di studio della figlia e all’attività agonistica svolta rendesse i Vismara più identificabili di quanto già lo fossero in ragione della menzione delle loro generalità e della loro parentela con il padre, senza spiegare, però, come ciò potesse essere avvenuto.

Il mezzo, inoltre, lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, 137, comma 3, d.lgs. 196/2003, 5, comma 2, e 6 delle regole deontologiche, poiché la condotta assunta in pubblico, sia quanto al titolo di studio che rispetto all’attività agonistica, legittimava il trattamento dei relativi dati, peraltro pertinenti all’informazione che l’autrice del libro intendeva dare ed essenziali al contesto in cui il ragionamento si svolgeva.

La censura eccepisce, infine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il giudice a quoha deliberato sul tema del diritto all’oblio malgrado lo stesso non fosse mai stato invocato dagli interessati.

5. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 34858/2024, ha ritenuto opportuna la rimessione inpubblica udienza della questione di diritto posta anche in questa sede dal primo motivo, concernente la natura perentoria oppure ordinatoria del termine di contestazione della violazione di cui si discute, attesane la particolare complessità e rilevanza, l’assenza di specifici precedenti di legittimità ed il suo chiaro valore nomofilattico.

Il presente procedimento, perciò, deve essere rinviato a nuovo ruolo affinché la sua trattazione avvenga dopo l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13292/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società che ha incorporato per fusione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa d agli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] per laPROTEZIONE dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso ope legis dal l'A vvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) -controricorrente – nonchécontro VISMARA ALESSANDROe [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.9710/2023 pubblicata in data 1/12/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avanti al Tribunale di Milano avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei [OSCURATO:PERSONA] nella riunione del 2 marzo 2023, a essa notificato il 20 marzo 2023, con cui le erastata inflitta, quale editore del libro intitolato “Impunità di gregge, sesso, bugie e omertà nel mondo dello sport”, la sanzione pecuniaria di € 2.000 ed era stata disposta l’annotazione del provvedimento nel registro interno dell'Autorità di cui all'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento RGPD. 2. Il tribunale riteneva, in primo luogo, che nel caso di specie non si fosse verificata alcuna decadenza né estinzione per prescrizione del potere sanzionatorio attribuito dalla legge al [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei [OSCURATO:PERSONA]: l’interpretazione sistematica dell’art. 143, comma 3, d. lgs. 196/2003 imponeva, infatti, di ritenere che la norma fosse stata adottata esclusivamente a tutela del diritto del reclamante alla celere definizione del procedimento da lui instaurato, nel senso previsto dall’art. 77 Reg. UE 2016/679, e non in considerazione delle esigenze del soggetto autore delle violazioni denunziate, mentre il potere sanzionatorio dell’autorità garante rimaneva regolato dal combinato disposto degli artt. 166, commi 3 e 7, d. lgs. 196/2003 e 28 l. 689/1981 ed incontrava l’unico limite, previsto da quest’ultima norma, del termine quinquennale di prescrizione del diritto dovere del [OSCURATO:PERSONA] di irrogare sanzioni pecuniarie. Riteneva, nel merito, che l’indicazione, oltre che dei nomi di Valeria e [OSCURATO:PERSONA], anche dei titoli di studio da loro conseguiti e delle professioni dagli stessi svolte, che aveva reso possibile la precisa individuazione delle persone dei figli del condannato, avesse ecceduto, sia pure di poco, il limite dell’essenzialità dell’informazione circa i fatti di interesse pubblico narrati nel libro. 3. [OSCURATO:SOCIETA]., società che ha incorporato per fusione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 1° dicembre 2023, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei [OSCURATO:PERSONA] e della Privacy. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo che il ricorso sia rimesso in pubblica udienza o, in subordine, che sia respinto. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ritenuto che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 143, comma 3, d. lgs. 196/2003 e 8, comma 11, reg. 2/2019, la falsa ed erronea applicazione degli artt. 166, commi 3, 7 e 9, d. lgs. 196/2003 e 28 l. 689/1981 nonché la violazione degli artt. 3 e 6 reg. 2/2019, 140- bisd. lgs. 196/2003 e 10, comma 4, d. lgs. 150/2011: l’Autorità ha adottato il provvedimento conclusivo opposto a un anno e dieci mesi dal deposito del reclamo, quando –a dire della ricorrente - era ormai decaduta dal potere di provvedere; il distinguo compiuto dal tribunale, secondo cui l’esercizio del potere sanzionatorio sarebbe cosa diversa dal potere-dovere del [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi sul reclamo, è – in tesi – specioso , perché, secondo quanto indicato proprio dall’art. 166 d. lgs. 196/2003, il procedimento che irroga la sanzione è lo stesso che decide il reclamo, di cui deve osservare forme e termini. Peraltro, aggiunge la ricorrente, mentre nella l. 689/1981 il legislatore ha fatto la scelta di non indicare un termine ultimo decadenziale per l’esercizio del potere di applicare la sanzione, per cui termine decadenziale e di prescrizione coincidono, così non è nel d. lgs. 196/2003, in cui è previsto un termine di chiusura del procedimento di definizione del reclamo per l’adozione del provvedimento finale. Il tribunale non avrebbe considerato e apprezzato le specifiche disposizioni che differenziavano i due procedimenti, finendo così per confondere la prescrizione del diritto con la decadenza dall’esercizio di un potere o di un diritto, malgrado gli stessi siano due istituti giuridici affatto diversi tra loro. 4.2 Il secondo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: il tribunale – sostiene la ricorrente - ha ritenuto che il riferimento al titolo di studio della figlia e all’attività agonistica svolta rendesse i Vismara più identificabili di quanto già lo fossero in ragione della menzione delle loro generalità e della loro parentela con il padre, senza spiegare, però, come ciò potesse essere avvenuto. Il mezzo, inoltre, lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, 137, comma 3, d.lgs. 196/2003, 5, comma 2, e 6 delle regole deontologiche, poiché la condotta assunta in pubblico, sia quanto al titolo di studio che rispetto all’attività agonistica, legittimava il trattamento dei relativi dati, peraltro pertinenti all’informazione che l’autrice del libro intendeva dare ed essenziali al contesto in cui il ragionamento si svolgeva. La censura eccepisce, infine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il giudice a quoha deliberato sul tema del diritto all’oblio malgrado lo stesso non fosse mai stato invocato dagli interessati. 5. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 34858/2024, ha ritenuto opportuna la rimessione inpubblica udienza della questione di diritto posta anche in questa sede dal primo motivo, concernente la natura perentoria oppure ordinatoria del termine di contestazione della violazione di cui si discute, attesane la particolare complessità e rilevanza, l’assenza di specifici precedenti di legittimità ed il suo chiaro valore nomofilattico. Il presente procedimento, perciò, deve essere rinviato a nuovo ruolo affinché la sua trattazione avvenga dopo l
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