CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 42425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro difensore, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 novembre 2021, che ha confermato la condanna loro in primo grado inflitta per i delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (così riqualificati con la sentenza di primo grado i fatti contestati), commessi rispettivamente in data anteriore e prossima a 17 e al 24 ottobre 2013. 2. Con memoria in data 27 settembre 2022 il difensore dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento dei motivi. 3. I ricorsi sono fondati. Coglie nel segno, con valore assorbente rispetto alle ulteriori censure, il primo motivo, perché correttamente evidenzia come la Corte di appello abbia omesso di rilevare ex officio l'intervenuta estinzione dei reati loro ascritti, per esserne maturata la prescrizione prima della pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di secondo grado. Deve, al riguardo, evidenziarsi che, pur tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per giorni 60 (a far data dal 1/12/2017 per legittimo impedimento del difensore), il termine massimo di prescrizione per il reato di cui al capo a) è spirato il 23 giugno 2021 e per il reato di cui al capo b) il 16 giugno 2021. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 12 ot