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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14276/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 16/10/2020- dep. 22/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROVIGO in data 4/03/2019 aveva condannato ROVIARO Maurizio a pena di giustizia per il reato di truffa, accertato a ROVIGO il 18/07/2012, ritenuta la recidiva contestata.

La condotta a base della condanna si è articolata in artifici e raggiri consistiti nell'aver contattato per telefono [OSCURATO:PERSONA] Enrico, presentandosi quale dipendente di una inesistente società finanziaria, e nell'avergli sottoposto la possibilità di accesso a un finanziamento, condizionato al pagamento, che [OSCURATO:PERSONA] effettuava, della somma di 500 euro per avviare la pratica, senza poi fornire alcun servizio.2.

ROVIARO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. i. lett. b) e c) cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del delitto di truffa, dovendosi ipotizzare al più un mero inadempimento di natura civilistica.

Sostiene di avere assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'obbligazione, di mezzi e non di risultato, di operare per la cancellazione di protesti e di ogni altra annotazione pregiudizievole, non anche quella di svolgere intermediazione per far ottenere un finanziamento, e comunque che la persona offesa, pur avendo la possibilità di svolgere le opportune verifiche, non aveva usato alcuna diligenza al momento della conclusione del contratto; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. quanto alla ritenuta recidiva.

Rileva che dei precedenti segnalati in sentenza due consistevano in decreti penali di condanna, emessi rispettivamente dal GIP del TRIBUNALE di TRENTO e dal GIP del TRIBUNALE di BELLUNO, dovevano ritenersi estinti per decorso del tempo, ai sensi dell'art. 460 co. 5 cod. proc. pen., con conseguente estinzione ex lege di ogni altro effetto, recidiva inclusa; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che si era basato sulla non riconducibilità del danno di 500 euro alla qualifica della speciale tenuità.

2. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato fa pervenire memoria scritta, riportandosi ai motivi del medesimo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo, che punta a far qualificare la vicenda in termini di inadempimento civilistico.

Tale censura viene formulata in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza fondata invece sulla esclusione di tale ipotesi: va sul punto ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

In coerenza con quanto sancito già dal TRIBUNALE, La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico attestato la credibilità della parte lesa, riscontrata dalla stessa documentazione richiamata in ricorso in cui, a conferma della ipotesi accusatoria, si faceva riferimento alla concessione di prestiti e a una inesistente società, e infine dal comportamento tenuto dall'imputato in relazione al bonifico effettuato dalla persona offesa: con queste circostanze il ricorso ha omesso di confrontarsi.

Non può in proposito evocarsi l'inversione dell'onere della prova a causa dell'inerzia dell'imputato: l'offerta di elementi contrari di valutazione per consentire ai giudicanti di avere una visione completa delle tesi contrapposte e pervenire a una ponderata decisione può assumere rilievo "in misura direttamente proporzionale alla solidità degli elementi di accusa", senza alcuna inversione dell'onere probatorio (Sez. 3 sentenza n. 43254 del 19/09/2019 dep. 22/10/2019 Rv. 277259; Sez. 6 sentenza n. 28008 del 19/06/2019 dep. 26/06/2019 Rv. 276381).

2. Inammissibile è il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen., perché non proposto (comunque, non in questi termini) nell'atto di appello.

Esso sarebbe in ogni caso manifestamente infondato perché, mentre la CORTEterritoriale ha richiamato i precedenti specifici per giustificare il giudizio di maggiore pericolosità espresso nel caso specifico, che ha indotto a confermare l'applicazione della recidiva, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno di una pretesa avvenuta estinzione dei reati le cui condanne appaiono registrate nel medesimo certificato, come sarebbe stato suo onere.

3. Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo, avendo il Collegio di appello correttamente qualificato come non di speciale tenuta il danno di 500 euro.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma il 22/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 16/10/2020- dep. 22/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROVIGO in data 4/03/2019 aveva condannato ROVIARO Maurizio a pena di giustizia per il reato di truffa, accertato a ROVIGO il 18/07/2012, ritenuta la recidiva contestata. La condotta a base della condanna si è articolata in artifici e raggiri consistiti nell'aver contattato per telefono [OSCURATO:PERSONA] Enrico, presentandosi quale dipendente di una inesistente società finanziaria, e nell'avergli sottoposto la possibilità di accesso a un finanziamento, condizionato al pagamento, che [OSCURATO:PERSONA] effettuava, della somma di 500 euro per avviare la pratica, senza poi fornire alcun servizio.2. ROVIARO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. i. lett. b) e c) cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del delitto di truffa, dovendosi ipotizzare al più un mero inadempimento di natura civilistica. Sostiene di avere assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'obbligazione, di mezzi e non di risultato, di operare per la cancellazione di protesti e di ogni altra annotazione pregiudizievole, non anche quella di svolgere intermediazione per far ottenere un finanziamento, e comunque che la persona offesa, pur avendo la possibilità di svolgere le opportune verifiche, non aveva usato alcuna diligenza al momento della conclusione del contratto; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. quanto alla ritenuta recidiva. Rileva che dei precedenti segnalati in sentenza due consistevano in decreti penali di condanna, emessi rispettivamente dal GIP del TRIBUNALE di TRENTO e dal GIP del TRIBUNALE di BELLUNO, dovevano ritenersi estinti per decorso del tempo, ai sensi dell'art. 460 co. 5 cod. proc. pen., con conseguente estinzione ex lege di ogni altro effetto, recidiva inclusa; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che si era basato sulla non riconducibilità del danno di 500 euro alla qualifica della speciale tenuità. 2. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato fa pervenire memoria scritta, riportandosi ai motivi del medesimo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo, che punta a far qualificare la vicenda in termini di inadempimento civilistico. Tale censura viene formulata in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza fondata invece sulla esclusione di tale ipotesi: va sul punto ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con quanto sancito già dal TRIBUNALE, La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico attestato la credibilità della parte lesa, riscontrata dalla stessa documentazione richiamata in ricorso in cui, a conferma della ipotesi accusatoria, si faceva riferimento alla concessione di prestiti e a una inesistente società, e infine dal comportamento tenuto dall'imputato in relazione al bonifico effettuato dalla persona offesa: con queste circostanze il ricorso ha omesso di confrontarsi. Non può in proposito evocarsi l'inversione dell'onere della prova a causa dell'inerzia dell'imputato: l'offerta di elementi contrari di valutazione per consentire ai giudicanti di avere una visione completa delle tesi contrapposte e pervenire a una ponderata decisione può assumere rilievo "in misura direttamente proporzionale alla solidità degli elementi di accusa", senza alcuna inversione dell'onere probatorio (Sez. 3 sentenza n. 43254 del 19/09/2019 dep. 22/10/2019 Rv. 277259; Sez. 6 sentenza n. 28008 del 19/06/2019 dep. 26/06/2019 Rv. 276381). 2. Inammissibile è il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen., perché non proposto (comunque, non in questi termini) nell'atto di appello. Esso sarebbe in ogni caso manifestamente infondato perché, mentre la CORTEterritoriale ha richiamato i precedenti specifici per giustificare il giudizio di maggiore pericolosità espresso nel caso specifico, che ha indotto a confermare l'applicazione della recidiva, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno di una pretesa avvenuta estinzione dei reati le cui condanne appaiono registrate nel medesimo certificato, come sarebbe stato suo onere. 3. Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo, avendo il Collegio di appello correttamente qualificato come non di speciale tenuta il danno di 500 euro. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 22/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14276/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris