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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15251/2022

Testo disponibile della fonte

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ella assicurazione, sia per i limiti con cui non ha fatto altrimenti emergere in giudizio la dedotta divergenza nominativa, sia per la rilevata non contestazione del fatto identificativo del cliente della banca girataria, si aggiunge al quadro probatorio assolto dalla trattaria; il grado di rilevabilità Pagina 5 di 6 - RGN 11021/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11021/2018 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 15251/2022 della identità del prenditore, per come ricostruito in giudizio, appareData pubblicazione 12/05/2022 pertanto aver raggiunto, nelle circostanze selezionate in motivazione dalla corte, una sufficiente intensità della diligenza professionale di scrutinio richiesta al banchiere trattario, cui l’assegno era pervenuto dopo la negoziazione positiva all’esito della regolare girata per l’incasso;

9. il quarto motivo è inammissibile, vertendo su circostanze che la corte già ha motivatamente escluso fossero decisive, in quanto non afferenti alla responsabilità della banca trattaria in sede di stanza di compensazione e generiche;

10. il quinto motivo è infondato, posto che la riferibilità della prosecuzione del giudizio, in grado d’appello, comunque va ascritta ad un’iniziativa dell’assicurazione ed Unicredit aveva partecipato al giudizio quale litisconsorte per effetto della domanda di manleva spiegata da Intesa, derivandone l’inevitabilità di una condanna verso entrambe in caso di soccombenza, come accertato dal giudice del merito; il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio indicato in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 6 di 6 - RGN 11021/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella assicurazione, sia per i limiti con cui non ha fatto altrimenti emergere in giudizio la dedotta divergenza nominativa, sia per la rilevata non contestazione del fatto identificativo del cliente della banca girataria, si aggiunge al quadro probatorio assolto dalla trattaria; il grado di rilevabilità Pagina 5 di 6 - RGN 11021/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11021/2018 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 15251/2022 della identità del prenditore, per come ricostruito in giudizio, appareData pubblicazione 12/05/2022 pertanto aver raggiunto, nelle circostanze selezionate in motivazione dalla corte, una sufficiente intensità della diligenza professionale di scrutinio richiesta al banchiere trattario, cui l’assegno era pervenuto dopo la negoziazione positiva all’esito della regolare girata per l’incasso; 9. il quarto motivo è inammissibile, vertendo su circostanze che la corte già ha motivatamente escluso fossero decisive, in quanto non afferenti alla responsabilità della banca trattaria in sede di stanza di compensazione e generiche; 10. il quinto motivo è infondato, posto che la riferibilità della prosecuzione del giudizio, in grado d’appello, comunque va ascritta ad un’iniziativa dell’assicurazione ed Unicredit aveva partecipato al giudizio quale litisconsorte per effetto della domanda di manleva spiegata da Intesa, derivandone l’inevitabilità di una condanna verso entrambe in caso di soccombenza, come accertato dal giudice del merito; il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio indicato in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 6 di 6 - RGN 11021/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4
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