CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49546/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 12 luglio 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, esclusa l'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la contestata recidiva, ha rideterminato in anni tre di reclu- sione ed euro diciassettemila di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e trasporto di gr. 79,90 di cocaina con principio attivo di gr. 41,017, di gr. 15,740 di hashish con principio attivo di THC di gr. 5,162 e di 5 panetti di gr. 490,20 di hashish con principio attivo di THC di gr. 158,334). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea riqualificazione nella sentenza impugnata del reato di detenzione e tra- sporto di cocaina in quello previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (S.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno pre- cisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico signifi- cato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata in- capacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la ca- rica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti. Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura- .. bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi- mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale, in accoglimento del ricorso del P.M., ha ripristinato l'originaria qualificazione del reato di detenzione e trasporto di cocaina in quella di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, escludendo l'ipotesi più lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 cit., sulla base delle seguenti considerazioni: a) il considerevole dato ponderale della cocaina detenuta; b) la rica- vabilità di 273 dosi medie di cocaina; c) le modalità della custodia e la pacifica de- stinazione a terzi dell'hashish contestualmente trasportato; c) l'omessa dimostra- zione dello stato di tossicodipendenza da parte del Tribak, per cui non risultava com- provata la destinazione della cocaina ad uso personale. Per tali ragioni nella sentenza impugnata il reato in questione è stato logicamente considerati quale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo rudimen- tale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacenti da repe- rire e da diffondere in modo sistematico. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità. Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività. Il ricorrente si confronta solo parzialmente con l'articolato apparato argomenta- tivo, limitandosi a dedurre che il Tribak aveva predisposto i normali accorgimenti di un detentore di stupefacenti e che non emergevano riscontri investigativi all'ipotesi accusatoria in ragione del mero possesso di tre telefoni cellulari e di due chiavi per autovetture. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende