CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 03634/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11938/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2051/2023 depositata il 21/3/2023; dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione al decreto n. 21544/2012 con cui le era stato ingiunto di corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la somma di euro 1.256.184,38, al netto degli interessi, per inadempimento di contratto del 30 novembre 2017 avente ad oggetto l’utilizzo di numerazioni di [OSCURATO:SOCIETA] per servizi a contenuto informativo o di intrattenimento, e, in particolare, per inadempimento dell’obbligazione di cui all’art. 5.3.1. di trasferimento di un importo percentualmente determinato (inizialmente nella misura del 60% poi del 70%) sulle chiamate andate a buon fine. A fondamento della pretesa creditoria, [OSCURATO:PERSONA] adduceva di aver appunto sottoscritto in data 30.11.2007 con [OSCURATO:SOCIETA] un contratto per l’utilizzo di numerazioni speciali 899, 892, 166, 894, 895, mediante le quali offriva a terzi servizi a valore aggiunto. Il corrispettivo per tali servizi veniva incassato da [OSCURATO:SOCIETA] per mezzo delle bollette telefoniche, e poi le riversava, ai sensi di contratto (art. 5.2.1.), una somma determinata per ogni chiamata "andata a buon fine" compiuta dall’utente chiamante le numerazioni speciali suddette. Con accordo integrativo del 19.12.2007 tra le parti era stato convenuto di effettuare il pagamento, in anticipazionee salvo conguaglio, del traffico meramente rilevato da [OSCURATO:SOCIETA]., per poi determinare quello realmente andato a buon fine. L’opposizione veniva parzialmente accolta dal Tribunale di Roma che, pertanto, con sentenza n. 22959/17, revocava il decreto ingiuntivo e condannava [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della minor somma di euro 275.920,06, ritenendo che la debenza di questa somma fosse stata riconosciuta dall’opponente. Detta sentenza veniva impugnata, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente per avere il giudice ritenuto non provata la sussistenza del credito per le restanti somme relative al traffico per Canvasse ai servizi sulle linee con prefissi 892, 894, 895, 899 e 166, e per non avere accolto l’eccezione di inadempimento con riferimento all’intero importo di cui al decreto ingiuntivo opposto. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 1820 del 21/3/2023, ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale e, per l’effetto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di euro 268.989,66, oltre agli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su tre motivi, illustrato con memoria, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Ritenuto che: 1.1Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1460 c.c. , in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbeaccolto l’eccezione di inadempimento s o l l ev ata da [OSCURATO:SOCIETA] anche con riferimento alle somme dovute per le numerazioni 899 e 166, benché fosse stata formulata solo con riferimento alle numerazioni da fisso, e che soprattutto avrebbe equivocato la giurisprudenza sulla ripartizione dell’onere probatorio nel caso in cui il debitore ([OSCURATO:SOCIETA]) eccepisca exart.1460 c.c. l’inadempimento del creditore ([OSCURATO:PERSONA]), d ato che nel caso in esame [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe fatto valere un fatto impeditivo, cioè l’inesigibilità delle somme pretese, in quanto relative a bollette rimaste "insolute" da parte dei clienti o comunque relative ad un presunto "traffico anomalo". [OSCURATO:PERSONA] fatto valere un’eccezione impeditiva e non una eccezione di inadempimento, la Corteterritoriale l’avrebbe erroneamente gravata di un onere della prova che non lespettava. 1.2Il motivo non gode fondatezza. La questione se [OSCURATO:SOCIETA] ave sse sollevato una eccezione di inadempimento o una eccezione impeditiva, che condiziona la distribuzione dell’onere della prova, è stata proposta senza debitamente considerare il percorso argomentativo della Corted'appello. Invero, a p. 5 della sentenza impugnata e mer ge che [OSCURATO:SOCIETA] aveva sospeso il pagamento delle somme pretese da [OSCURATO:PERSONA] a fronte della rilevazione della natura anomala e fraudolenta degli addebiti a carico di utenti imprecisati del costo delle telefonate e alla rilevazione del traffico telefonico da parte di [OSCURATO:SOCIETA], anche quando il centralino era risultato occupato, come esposto quanto al periodo novembre/dicembre 2010 nella denuncia del 12.2.2011 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, ritenendo del pari inesigibile il credito correlato al traffico telefonico del quale aveva già contestato la reale consistenza, quanto a taluni codici "899" risultati destinatari di "traffico generato da utenze attivate fornendo false generalità" poiché i legittimi titolari – consultati da [OSCURATO:SOCIETA] – avevano disconosciuto il traffico, di cui alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Evidentemente, quindi, la Corteterritoriale ha correttamente qualificato la difesa di [OSCURATO:SOCIETA] quale eccezione di inadempimento, ricorrendone tutti i presupposti: [OSCURATO:SOCIETA] aveva opposto a [OSCURATO:PERSONA], che pretendeva la prestazione, il legittimo rifiuto di adempiere, allo scopo di evitare il pregiudizio che le sarebbe altrimenti derivato dal fatto di avere regolarmente adempiuto senza ottenere la sua spettan za . Si è quindi avvalsa del l’eccezione per paralizzare (temporaneamente) la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] (sulla funzione e sui presupposti dell’exceptio inadimpleti contractuscfr. Cass. 28/12/2023 n. 36295). 2. Il secondo motivo prospetta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché l’apparenza della motivazione in relazione ad asserite condotte fraudolente. 2.1 La Corte d’appello ha richiamato l’art. 1460 c.c. per giustificare il rifiuto di [OSCURATO:SOCIETA] di procedere ai pagamenti richiesti, ravvisando nella condotta della ricorrente un comportamento contrario a buona fede contrattuale (per non aver fornito chiarimenti e/o collaborazione sulla natura fraudolenta del traffico); però non avrebbe spiegato la ragione di una siffatta affermazione, soprattutto in considerazione della sua totale estraneità a qualsivoglia comportamento fraudolento (come confermato dal fatto che nelle denunce presentate da [OSCURATO:SOCIETA] alla ricorrente non sarebbe stato imputato alcunché), avendo comunque sempre prestato la massima collaborazione nella repressione di tali condotte. A supporto della sussistenza dei comportamenti fraudolenti che le sono stati imputati vi sarebbero esclusivamente le conclusioni cui in primo grado era giunta la C.T.U. Rollino, ritenuta del tutto inattendibile dal Tribunale, tanto da disporne la rinnovazione con incarico ad un nuovo C.T.U.Moriconi. La ricorrente contesta anche il fatto che le sentenze citate dalla Corte territoriale vertessero su "analoghe circostanze", avendo le stesse per oggetto condotte fraudolente diverse (rectius, esistenti, diversamente che nel caso di specie), svolte da soggetti sanzionati od oggetto di indagini e condanne penali (come nel caso deciso da Cass.27669/2008, in cui il legale rappresentante della società che forniva il servizio telefonico era stato condannato in sede penale per condotte fraudolente, conseguendone l’accoglimento della eccezione del gestore telefonico di non poter pagare il servizio in quanto fraudolento). 2.2Il motivo non ha consistenza. Per un verso, non ricorrono le condizioni per denunciare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ; per l’altro, non vi sono i presupposti per lamentare la ricorrenza di una motivazione apparente. Quanto all’omesso esame di fatti decisivi, va rilevato che la censura non risulta sostenuta dall'assolvimento dei corrispondenti oneri di allegazione. Al contrario, essa risulta formulata in maniera generica e senza adempiere l'onere di indicare il dato extratestuale dal quale evincere l'esistenza del fatto omesso nonché il come e il quando tale fatto sarebbestato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire al fatto asseritamente omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilità cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse del ragionamento giudiziario. Neppure ricorrono i presupposti necessari per ritenere sussistente il vizio di motivazione denunciato, dato che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito per accertare sussistenti i presupposti dell’eccezione di inadempimento è chiaro, è enunciato logicamente ed è scevro da vizi di carattere giuridico, né è basato solo sulla C.T.U. Rollino, i cui esiti la ricorrente contesta, per di più assertivamente (se ne trova conferma nel § 5.2 della sentenza). Tantomeno la ricorrente ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata laddove le è stato imputato in primis di non aver provato che [OSCURATO:SOCIETA] avesse riscosso le somme di cui chiedeva la restituzione (v. § 5.1. della sentenza) e solo di riflesso (v. § 5.2.) la fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1Il terzo motivo introduce il vizio di omessa pronuncia su due motivi di appello, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.: 1) quello relativo al c.d. canvass, cioè al premio connesso al raggiungimento di determinati livelli di traffico, pacificamente raggiunti nell’anno 2009 ed ammontante a euro 18.866,01, come riconosciuta attraverso una email da [OSCURATO:SOCIETA], disconosciuta solo sulla base di una asserita carenza di poteri in capo al soggetto che l’aveva sottoscritta; 2) quello relativo al credito per il pagamento di euro 10.643,84 corrispondenti a canoni amministrativi fatturati per numerazioni da utilizzarsi in servizi forniti con l’uso di numerazioni sospese cautelativamente e unilateralmente da [OSCURATO:SOCIETA] (senza che vi fosse obbligo di farlo) al ricevimento di un provvedimento dal Ministero delle Comunicazioni che invece, all'esito dell'istruttoria dello stesso Ministero, fu annullato (tanto che il TAR nelle more adito poi dichiarò la sopravvenuta carenza di interesse). Alla Corte d’appello era stato evidenziato che tale somma si riferiva al rimborso di canoni per numerazioni inutilizzabili per impossibilità imputabile a [OSCURATO:SOCIETA], mentre quest’ultima pretendeva che [OSCURATO:PERSONA] pagasse i canoni amministrativi di numerazioni che erano state sospese e non potevano essere utilizzate,e altresì che la succinta motivazione con la quale il Tribunale aveva rigettato tale domanda era errata, in quanto non considerava che la debenza di tale somma non era stata mai contestata da [OSCURATO:SOCIETA], il cheavrebbe dovuto pertanto portare all’accoglimento della relativa domanda. 3.2Il motivo è inammissibile. È opportuno premettere che la ricorrente ha omesso di riportare nell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità il contenuto dei motivi di appello su cui la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi, non ottemperando al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, da un lato, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, dall’ altro lato , che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini,e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica altresì dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettate (cfr. Cass. 14/10/2021 n. 28072, Cass.4/7/2014 n.15367 e Cass. 19/3/2007 n.6361 ). Deve osservarsi che, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso ex art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., chi denun c ia l'omessa pronuncia su una eccezione o una domanda non può limitarsi a a ddurre di aver proposto la domanda ignorata, ma deve pure indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta omissione; con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare la fondatezza della censura. [OSCURATO:PERSONA] cassazione, quale giudice del "fatto processuale", in tanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata a indicare l’atto d’appello come luogo in cui rinvenire la formulazione dei motivi dei quali lamenta l’omessa pronuncia (p. 26 del ricorso), ma ciò non è sufficiente per adempiere le prescrizioni di cui all’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. 4. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato . Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 8.400 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi, alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento