CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 settembre 2023
Cassazione n. 46446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1967) colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 677, terzo comma, cod. pen., in relazione all'omissione, su un immobile di comune proprietà minacciante rovina, dei lavori necessari a rimuovere il pericolo gravante sulle persone; e li condannava alla pena di quattrocento euro di multa ciascuno. 2. Ricorrono gli imputati per cassazione, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia. Nel motivo unico i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. Risultando dalla sentenza impugnata l'avvenuta esecuzione, a far tempo dall'aprile 2017, delle opere di messa in sicurezza dell'immobile, la permanenza del reato si sarebbe a tale data interrotta; e il termine massimo quinquennale di prescrizione, da questo momento computato, risulterebbe già decorso al momento della pronuncia della sentenza stessa. 3. La trattazione dei ricorsi è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe in data 5 settembre 2023. Il difensore degli imputati ha trasmesso le sue conclusioni in data odierna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le conclusioni difensive sono state presentate oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza in sede di legittimità, stabilito dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, cit., e debbono pertanto considerarsi tardive. 2. I ricorsi sono comunque fondati. La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato (ovvero, in difetto, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado); la permanenza si interrompe, allora, nel momento in cui la situazione antigiuridica, pendente il primo giudizio, viene meno per fatto volontario dell'obbligato, o per altra causa (da ultimo, Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018, Moriconi, Rv. 274368- 01). Nel caso di specie, l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza, non oltre 111 aprile 2017, è in effetti attestata dalla sentenza impugnata, ancorché il dissequestro dell'immobile non sia stato contestuale. L'll aprile 2017 segna la data di cessazione della permanenza. L'll aprile 2022, data antecedente l'emissione della sentenza impugnata, è maturato il termine quinquennale di prescrizione massima, sancito dal codice penale per le contravvenzioni (quattro anni, maggiorati di un quarto), giacché dagli atti non risultano cause che ne abbiano determinato la sospensione. 3. La sentenza impugnata, che ha pronunciato nel merito in ordine a reato già prescritto, deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per interve