CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26936/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Asta, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 19 e domicilio pec: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -resistente- Oggetto: In colpevole inerzia del contribuente e decadenza dal rimborso. 18– 26936 - 20 1 6 – 29 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – Roma n. 2040 / 2 8 /20 1 6 , pronunciata il 21 marzo 2016 e depositata il 12 aprile 2016,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente ricorrevaavverso il silenzio rigetto dell’istanza di rimborso maggior Irpef versata sull’anno 2003, rappresentando di aver avuto contezza dell’indebito solo nel 2010, a seguito di accertamento con adesione, donde l’istanza di rimborso presentata solo nel 2011. I gradi di merito erano sfavorevoli al contribuente che ricorre con due motivi, mentre l’Avvocatura si riserva di intervenire in udienza. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per insufficiente motivazione sul rigetto delle doglianze avanzate in appello. Con il secondo motivo, si prospetta doglianza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 21, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 38, primo comma, d.p.r. n. 600/1973 per non aver colto il collegio di merito che l’indebito è stato conosciuto dopo i 48 mesi dal versamento, non potendosi parlare di decadenza quando non vi sia inerzia del contribuente, richiamando sul punto la sentenza CTR Firenze 256/01/2011). Occorre rilevare che il primo motivo è redatto secondo la formulazione previgente dell’art. 360 n. 5 c.p.c., mentre poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporisil nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce 18– 26936 - 20 1 6 – 29 /03 /2023 MMF dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053). Rilevato questo primo profilo di inammissibilità, più radicalmente i motiv i di ricorso non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza di secondo grado che dichiara inammissibile l’impugnazione performulazione di nova in appello , segnatamente in primo grado era stato chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto e la corresponsione del rimborso richiesto, per Irap ed Irpef versati nel periodo di imposta 2003 nella somma di €.4.176,57; al contrario, in appello è stata chiesta la condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento della somma costituente “il maggior danno subito”, indicato in €.2.461,53. Donde a sua volta è inammissibile il ricorso per cassazionee tale va dichiarato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essedo stata svolta attività difensiva dal patrono erariale. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di 18– 26936 - 20 1 6 – 29 /03 /2023 MMF contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma