Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20355/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

colaSotgiu,ricorrente;nei confronti diPOP [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nonché nei confronti diBDM [OSCURATO:SOCIETA].,intimata;avverso la sentenza n. 991/2024 emessa dalla Corte di appello di L’Aqila il 23luglio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/20261. - I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA]Ignazio e [OSCURATO:PERSONA] proponevano, dinanzi alTribunale di Teramo, opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 270/2017 con ilquale era stato loro ingiunto di pagare, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, lacomplessiva somma di €. 3.500.000,00 dovuta in forza della fideiussionesottoscritta in data 15 giugno 2012 a garanzia dell’esposizione debitoria maturatadalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione al mutuo fondiario sottoscritto in data 29giugno 2012.In particolare, gli opponenti, premessa la propria qualità di fideiussori,precisavano come dal testo delle fideiussioni azionate dalla Banca appellataemergesse chiaramente e per tabulas come gli stessi le avessero sottoscrittenella propria qualità di consumatori, ai sensi dell’art. 3, comma 1°, lett. a, d.lgs.6 settembre 2005, n. 206.

Pertanto, deducevano la nullità dell’art. 7 dellafideiussione azionata dalla banca, la quale prevede che «i diritti derivanti allaBanca dalla Fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suocredito vero il Debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore o ilprevisti dall’art. 1957 cod. civ. che si intende derogato».Conseguentemente, gli odierni ricorrenti eccepivano l’intervenutadecadenza della Banca odierna appellata dalla garanzia fideiussoria di cui ècausa, non avendo la stessa agito nel termine semestrale nei confronti delladebitrice principale, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., risalendo la risoluzione del contratto dimutuo al lontano anno 2014.Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, il Tribunale di Teramo rigettaval’opposizione con sentenza confermata dalla Corte di appello di L’Aquila.2. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ignazio propongono, dunque, ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,mentre non spiegava difese l’altra intimata.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte dellaquale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

La partericorrente ha depositato anche memoria.Numero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il Tribunale di Teramo e poi la Corte di appello di L’Aquila hannorigettato l’opposizione, proposta dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ignazioavverso al decreto ingiuntivo con il quale era stato loro ingiunto di pagare, infavore della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, la complessiva somma di €. 3.500.000,00oltre accessori in ragione della fideiussione prestata a garanzia dell’esposizionedebitoria maturata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.A fondamento del rigetto dell’appello proposto dagli odierni ricorrenti, laCorte territoriale - pur condividendo l’orientamento giurisprudenziale oramaiprevalente secondo il quale nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi perl'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati conriferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendopertanto ritenersi consumatore il fideiussore la persona fisica che, pur svolgendouna propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli ilcontratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che laprestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività,né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali insenso proprio) (così, Cass. Sez.

U., 27/02/2023, n. 5868, Rv. 667015 - 01; ma,più di recente Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 25612 del 18/09/2025, Rv. 675854 -01; Cass. Sez. 1, 11/11/2025, n. 29746, Rv. 676384 - 01) - ha ritenuto che:«dalla disamina del materiale documentale è risultato che: - [OSCURATO:PERSONA] a partiredal 16 giugno 2012 (ovvero il giorno successivo alla sottoscrizione dellafideiussione) ha ricoperto l’incarico di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl, maancor prima, come chiaramente evincibile dalla visura camerale prodotta, harivestito, dal 2005, il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione; - [OSCURATO:PERSONA] ha in effetti rappresentato la società al momento della redazionedel contratto di mutuo.

Da tali circostanze deve quindi trarsi il fondatoconvincimento che l’appellante non possa essere considerato alla stregua di unconsumatore.

A non diverse conclusioni, deve invece pervenirsi per quantoconcerne la figura del D’[OSCURATO:PERSONA].

L’istituto di credito, sin dal momentodella sua costituzione in primo grado, ha contestato che gli fosse applicabile ladisciplina consumeristica.

Il giudice di prime cure ha aderito a tale soluzioneNumero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026assumendo che l’entità considerevole della somma ingiunta fosse un fattorecompatibile con l’esistenza di un rapporto funzionale tra la fideiussione prestataed il coinvolgimento nell’attività della società.

Tale assunto può essere condivisoper le ragioni di seguito illustrate.

E’ vero che nella visura storica prodotta in attinon vi è alcun cenno alla figura del D’Ignazio e non a caso la cessionaria, inappello, ha allegato l’esistenza di un rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].

La dimostrazione di tale legame, tuttavia, deve desumersidai bilanci approvati al 31 dicembre 2021 di [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:SOCIETA].(…).

Dalla predetta documentazione, è emerso che: - Soci di [OSCURATO:PERSONA] srl sonoVal [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl ed [OSCURATO:PERSONA] srl; - [OSCURATO:PERSONA] risultato amministratore e [OSCURATO:PERSONA]Ignazio è socio della [OSCURATO:SOCIETA]; - Gli stessi hanno una partecipazione quali detentori del 16,67%ognuno del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] definitiva, quindi, deveritenersi, facendo buon governo dei principi di diritto enunciato, l’insussistenza difattori idonei a considerare anche il D’Ignazio alla stregua di un consumatore».Quanto, poi, all’ulteriore motivo sollevato dagli opponenti di nullità dellagaranzia fideiussoria per decorrenza del termine semestrale previsto dall’art.1957 c.c., la Corte di appello - richiamando anche qui la giurisprudenza dilegittimità ([OSCURATO:PERSONA].

Sez I, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7345) - ha evidenziato che «nellafattispecie è indubbio che ci si trovi al cospetto di una fideiussione a primarichiesta e che in data 16 luglio 2014 vi è stata la comunicazione (peraltroregolarmente ricevuta) tanto al debitore principale che ai garanti della risoluzionedel contratto di mutuo del 29 giugno 2012.

Tale atto di chiara connotazionestragiudiziale deve quindi ritenersi idoneo ad escludere profili di invalidità dellafideiussione per mancato rispetto del termine decadenziale».2. ― Ciò posto, il ricorso proposto dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA]Ignazio e Gabrieledell’art. 345 c.p.c. per aver ritenuto ammissibile la produzione in grado di appellodi documenti che avrebbero potuto (e dovuto) essere prodotti nel giudizio diprimo grado (art. 360, nn. 4, c.p.c.)

2. Nullità della sentenza per omessapronuncia sul primo motivo di appello e/o per assoluta carenza di motivazione inordine allo stesso (art. 360, n. 4, c.p.c.).

Omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio, in relazione alla qualificazione di «consumatori» degli odierni ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026contenuta nella fideiussione

3. Violazione degli artt. 1372, 2733 e 2735 c.c., inrelazione all’efficacia della qualificazione quali «consumatori» degli odierniricorrenti contenuta nel contratto di fideiussione

4. Nullità della sentenza perassoluta insufficienza della motivazione, per sua inconcludenza econtraddittorietà, in relazione all’esclusione della qualità di consumatore in capoa [OSCURATO:PERSONA]Ignazio (art. 360, n. 4, c.p.c.)

5. Violazione dell’art. 1957 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.).3. ― La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«Il ricorso è palesemente inammissibile.

Non occorre soffermarsisingolarmente sulle menzionate censure, che peraltro sono tutte inammissibili omanifestamente infondate, come potrà evidenziarsi in ipotesi di richiesta difissazione di udienza, dal momento che il ricorso, nel suo complesso, omettetotalmente di considerare una ratio decidendi da sola più che sufficiente asostenere la decisione adottata.

Ed invero, anche ad ipotizzare la vessatorietàdella clausola di rinuncia al termine di cui all’articolo 1957 c.c. (vessatorietàperaltro esclusa da Cass. 4 febbraio 2025, n. 2683) è assorbente il rilievo che iricorrenti hanno del tutto omesso di considerare l’affermazione contenuta nellasentenza impugnata secondo cui: «Nella fattispecie è indubbio che ci si trovi alcospetto di una fideiussione a prima richiesta e che in data 16 luglio 2014 vi èstata la comunicazione (peraltro regolarmente ricevuta) tanto al debitoreprincipale che ai garanti della risoluzione del contratto di mutuo del 29 giugno2012.

Tale atto di chiara connotazione stragiudiziale deve quindi ritenersi idoneoad escludere profili di invalidità della fideiussione per mancato rispetto deltermine decadenziale».

Tale affermazione richiama il principio più volte ribaditonella giurisprudenza della SC secondo cui «ove le parti abbiano convenuto che ilpagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio allaprevisione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deveintendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art.1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predettadisposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza lasemplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendonecessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domandagiudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamenteNumero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, nonpotendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'eserciziodi un'azione in giudizio» (è così massimata Cass. 26.09.2017, n. 22346, ma v.pure Cass. 21.05.2008 n. 13078; Cass. 09/08/2016, n. 16825; Cass.28.02.2020, n. 5598; Cass. 03.11.2021, n. 31509).

Insomma, se la fideiussioneè a prima richiesta non opera la regola tradizionale secondo cui l’osservanza deltermine previsto dall’articolo 1957 c.c. richiede l’iniziativa giudiziale.

Ratiodecidendi, come si diceva, non colta dal ricorso».4. ― [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso proposto dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA]Ignazio eGabriele Frattari debba essere respinto, ancorché sulla base di considerazionidiverse rispetto a quelle poste a fondamento della proposta di definizione.I primi quattro motivi - con i quali i ricorrenti contestano la sentenza dellaCorte territoriale nella parte in cui ha escluso, utilizzando della documentazioneintrodotta nel processo di appello, la qualifica dei Sig.ri [OSCURATO:PERSONA]Ignazio eGabriele Frattari come consumatori - possono essere esaminati congiuntamentee sono inammissibili.Le censure in esame, laddove lamentano una pretesa carenza dimotivazione sulla questione come decisa dalla corte distrettuale, mostrano di nontenere in alcun conto che, l’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., neltesto già precedentemente richiamato, ha ormai ridotto al «minimocostituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiaritoche è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questaanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione (cfr., Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053, Rv.629830 - 01 e, di recente, Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01;Cass.

Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01) o di sua«contraddittorietà».Numero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026Un simile vizio - da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza dellasoluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamentesotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva – è, nella specie,insussistente, in quanto, come visto, la Corte di appello ha espressamentemotivato in ordine alla esclusione, in capo ai ricorrenti, della qualifica diconsumatori.In realtà, attraverso i motivi in esame, la parte ricorrente richiede unadiversa valutazione delle prove raccolte in giudizio.

Tuttavia, come è noto, ilgiudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo,non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al finedi ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative.

Inquesta prospettiva, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 - 03; Cass. Sez. 1,04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).Tale considerazione vale anche per il primo motivo di ricorso con il quale,come detto, si fa valere la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c.per avere ritenuto ammissibile la produzione in grado di appello di documenti(precisamente: i bilanci approvati al 31 dicembre 2021 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e diMediterranea s.r.l.) che avrebbero dovuto essere prodotti nell’ambito del giudiziodi primo grado.

Infatti, sul punto, la Corte territoriale ha espressamenteevidenziato che si tratta di «materiale di formazione sopravvenuta al maturaredel regime delle preclusioni in primo grado» che è stato impossibile depositarenel corso del primo giudizio in ragione del fatto che «dopo la concessione deltriplo termine di cui all’art. 183 comma VI cpc, e la ammissione delle prove, lacausa è stata rinviata immediatamente per la precisazione delle conclusioni e ladiscussione orale».

Ciò posto, anche in relazione a tale prospettazione, deve dirsiche la valutazione in ordine alla formazione del documento in epoca successiva almaturare delle preclusioni istruttorie ed alla impossibilità di produzione delmedesimo nell’ambito del giudizio di primo grado costituisce un accertamento diNumero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026fatto demandato in via esclusiva al giudice di merito e, ove motivato come nelcaso di specie, insindacabile nel giudizio di legittimità.5. ― Con il quinto motivo - rubricato «violazione dell’art. 1957 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.)» - i ricorrenti prendono espressamente in esame, a differenzadi quanto ritenuto dal Consigliere delegato, la parte della decisione della Corte diappello secondo la quale «Nella fattispecie è indubbio che ci si trovi al cospetto diuna fideiussione a prima richiesta e che in data 16 luglio 2014 vi è stata lacomunicazione (peraltro regolarmente ricevuta) tanto al debitore principale cheai garanti della risoluzione del contratto di mutuo del 29 giugno 2012.

Tale attodi chiara connotazione stragiudiziale deve quindi ritenersi idoneo ad escludereprofili di invalidità della fideiussione per mancato rispetto del terminedecadenziale».Secondo i ricorrenti, che muovono dalla considerazione concernente lavessatorietà della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., l’argomentazione dellaCorte territoriale che ammette che il termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c.sia impedito da un mero atto stragiudiziale, rivolto tanto nei confronti deldebitore principale quanto nei confronti del fideiussore, si pone in insanabilecontrasto con le previsioni dello stesso art. 1957 c.c.Il motivo non è fondato in quanto è errato il presupposto di partenza diesso concernente la vessatorietà della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c.Infatti, questa Corte ha già stabilito - con orientamento al quale può aderirsi nonsussistendo ragioni per discostarsi - che la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c.del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazionefideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni controil debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore,trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha naturavessatoria (Cass. Sez. 1, 17/02/2025, n. 3989, Rv. 673849 - 01; ma già Cass.Sez. 3, 26/09/2017, n. 22346, Rv. 645736 - 01).Ciò posto, non essendovi dubbio che, nel caso di specie, il disposto dell’art.1957 c.c. fosse stato derogato dalle condizioni contenute nella fideiussionerilasciata Sig.ri [OSCURATO:PERSONA]Ignazio e [OSCURATO:PERSONA], ogni ulteriore considerazioneappare superflua.4. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Numero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Non essendo stato il ricorso deciso in conformità alla proposta formulataex art. 380-bis c.p.c. non deve farsi applicazione del terzo e del quarto commadell’art. 96 c.p.c.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 15.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
colaSotgiu,ricorrente;nei confronti diPOP [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nonché nei confronti diBDM [OSCURATO:SOCIETA].,intimata;avverso la sentenza n. 991/2024 emessa dalla Corte di appello di L’Aqila il 23luglio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/20261. - I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA]Ignazio e [OSCURATO:PERSONA] proponevano, dinanzi alTribunale di Teramo, opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 270/2017 con ilquale era stato loro ingiunto di pagare, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, lacomplessiva somma di €. 3.500.000,00 dovuta in forza della fideiussionesottoscritta in data 15 giugno 2012 a garanzia dell’esposizione debitoria maturatadalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione al mutuo fondiario sottoscritto in data 29giugno 2012.In particolare, gli opponenti, premessa la propria qualità di fideiussori,precisavano come dal testo delle fideiussioni azionate dalla Banca appellataemergesse chiaramente e per tabulas come gli stessi le avessero sottoscrittenella propria qualità di consumatori, ai sensi dell’art. 3, comma 1°, lett. a, d.lgs.6 settembre 2005, n. 206. Pertanto, deducevano la nullità dell’art. 7 dellafideiussione azionata dalla banca, la quale prevede che «i diritti derivanti allaBanca dalla Fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suocredito vero il Debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore o ilprevisti dall’art. 1957 cod. civ. che si intende derogato».Conseguentemente, gli odierni ricorrenti eccepivano l’intervenutadecadenza della Banca odierna appellata dalla garanzia fideiussoria di cui ècausa, non avendo la stessa agito nel termine semestrale nei confronti delladebitrice principale, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., risalendo la risoluzione del contratto dimutuo al lontano anno 2014.Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, il Tribunale di Teramo rigettaval’opposizione con sentenza confermata dalla Corte di appello di L’Aquila.2. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ignazio propongono, dunque, ricorso percassazione, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,mentre non spiegava difese l’altra intimata.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte dellaquale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. La partericorrente ha depositato anche memoria.Numero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il Tribunale di Teramo e poi la Corte di appello di L’Aquila hannorigettato l’opposizione, proposta dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ignazioavverso al decreto ingiuntivo con il quale era stato loro ingiunto di pagare, infavore della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, la complessiva somma di €. 3.500.000,00oltre accessori in ragione della fideiussione prestata a garanzia dell’esposizionedebitoria maturata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.A fondamento del rigetto dell’appello proposto dagli odierni ricorrenti, laCorte territoriale - pur condividendo l’orientamento giurisprudenziale oramaiprevalente secondo il quale nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi perl'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati conriferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendopertanto ritenersi consumatore il fideiussore la persona fisica che, pur svolgendouna propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli ilcontratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che laprestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività,né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali insenso proprio) (così, Cass. Sez. U., 27/02/2023, n. 5868, Rv. 667015 - 01; ma,più di recente Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 25612 del 18/09/2025, Rv. 675854 -01; Cass. Sez. 1, 11/11/2025, n. 29746, Rv. 676384 - 01) - ha ritenuto che:«dalla disamina del materiale documentale è risultato che: - [OSCURATO:PERSONA] a partiredal 16 giugno 2012 (ovvero il giorno successivo alla sottoscrizione dellafideiussione) ha ricoperto l’incarico di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl, maancor prima, come chiaramente evincibile dalla visura camerale prodotta, harivestito, dal 2005, il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione; - [OSCURATO:PERSONA] ha in effetti rappresentato la società al momento della redazionedel contratto di mutuo. Da tali circostanze deve quindi trarsi il fondatoconvincimento che l’appellante non possa essere considerato alla stregua di unconsumatore. A non diverse conclusioni, deve invece pervenirsi per quantoconcerne la figura del D’[OSCURATO:PERSONA]. L’istituto di credito, sin dal momentodella sua costituzione in primo grado, ha contestato che gli fosse applicabile ladisciplina consumeristica. Il giudice di prime cure ha aderito a tale soluzioneNumero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026assumendo che l’entità considerevole della somma ingiunta fosse un fattorecompatibile con l’esistenza di un rapporto funzionale tra la fideiussione prestataed il coinvolgimento nell’attività della società. Tale assunto può essere condivisoper le ragioni di seguito illustrate. E’ vero che nella visura storica prodotta in attinon vi è alcun cenno alla figura del D’Ignazio e non a caso la cessionaria, inappello, ha allegato l’esistenza di un rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. La dimostrazione di tale legame, tuttavia, deve desumersidai bilanci approvati al 31 dicembre 2021 di [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:SOCIETA].(…). Dalla predetta documentazione, è emerso che: - Soci di [OSCURATO:PERSONA] srl sonoVal [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl ed [OSCURATO:PERSONA] srl; - [OSCURATO:PERSONA] risultato amministratore e [OSCURATO:PERSONA]Ignazio è socio della [OSCURATO:SOCIETA]; - Gli stessi hanno una partecipazione quali detentori del 16,67%ognuno del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] definitiva, quindi, deveritenersi, facendo buon governo dei principi di diritto enunciato, l’insussistenza difattori idonei a considerare anche il D’Ignazio alla stregua di un consumatore».Quanto, poi, all’ulteriore motivo sollevato dagli opponenti di nullità dellagaranzia fideiussoria per decorrenza del termine semestrale previsto dall’art.1957 c.c., la Corte di appello - richiamando anche qui la giurisprudenza dilegittimità ([OSCURATO:PERSONA]. Sez I, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7345) - ha evidenziato che «nellafattispecie è indubbio che ci si trovi al cospetto di una fideiussione a primarichiesta e che in data 16 luglio 2014 vi è stata la comunicazione (peraltroregolarmente ricevuta) tanto al debitore principale che ai garanti della risoluzionedel contratto di mutuo del 29 giugno 2012. Tale atto di chiara connotazionestragiudiziale deve quindi ritenersi idoneo ad escludere profili di invalidità dellafideiussione per mancato rispetto del termine decadenziale».2. ― Ciò posto, il ricorso proposto dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA]Ignazio e Gabrieledell’art. 345 c.p.c. per aver ritenuto ammissibile la produzione in grado di appellodi documenti che avrebbero potuto (e dovuto) essere prodotti nel giudizio diprimo grado (art. 360, nn. 4, c.p.c.) 2. Nullità della sentenza per omessapronuncia sul primo motivo di appello e/o per assoluta carenza di motivazione inordine allo stesso (art. 360, n. 4, c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio, in relazione alla qualificazione di «consumatori» degli odierni ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026contenuta nella fideiussione 3. Violazione degli artt. 1372, 2733 e 2735 c.c., inrelazione all’efficacia della qualificazione quali «consumatori» degli odierniricorrenti contenuta nel contratto di fideiussione 4. Nullità della sentenza perassoluta insufficienza della motivazione, per sua inconcludenza econtraddittorietà, in relazione all’esclusione della qualità di consumatore in capoa [OSCURATO:PERSONA]Ignazio (art. 360, n. 4, c.p.c.) 5. Violazione dell’art. 1957 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.).3. ― La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«Il ricorso è palesemente inammissibile. Non occorre soffermarsisingolarmente sulle menzionate censure, che peraltro sono tutte inammissibili omanifestamente infondate, come potrà evidenziarsi in ipotesi di richiesta difissazione di udienza, dal momento che il ricorso, nel suo complesso, omettetotalmente di considerare una ratio decidendi da sola più che sufficiente asostenere la decisione adottata. Ed invero, anche ad ipotizzare la vessatorietàdella clausola di rinuncia al termine di cui all’articolo 1957 c.c. (vessatorietàperaltro esclusa da Cass. 4 febbraio 2025, n. 2683) è assorbente il rilievo che iricorrenti hanno del tutto omesso di considerare l’affermazione contenuta nellasentenza impugnata secondo cui: «Nella fattispecie è indubbio che ci si trovi alcospetto di una fideiussione a prima richiesta e che in data 16 luglio 2014 vi èstata la comunicazione (peraltro regolarmente ricevuta) tanto al debitoreprincipale che ai garanti della risoluzione del contratto di mutuo del 29 giugno2012. Tale atto di chiara connotazione stragiudiziale deve quindi ritenersi idoneoad escludere profili di invalidità della fideiussione per mancato rispetto deltermine decadenziale». Tale affermazione richiama il principio più volte ribaditonella giurisprudenza della SC secondo cui «ove le parti abbiano convenuto che ilpagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio allaprevisione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deveintendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art.1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predettadisposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza lasemplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendonecessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domandagiudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamenteNumero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, nonpotendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'eserciziodi un'azione in giudizio» (è così massimata Cass. 26.09.2017, n. 22346, ma v.pure Cass. 21.05.2008 n. 13078; Cass. 09/08/2016, n. 16825; Cass.28.02.2020, n. 5598; Cass. 03.11.2021, n. 31509). Insomma, se la fideiussioneè a prima richiesta non opera la regola tradizionale secondo cui l’osservanza deltermine previsto dall’articolo 1957 c.c. richiede l’iniziativa giudiziale. Ratiodecidendi, come si diceva, non colta dal ricorso».4. ― [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso proposto dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA]Ignazio eGabriele Frattari debba essere respinto, ancorché sulla base di considerazionidiverse rispetto a quelle poste a fondamento della proposta di definizione.I primi quattro motivi - con i quali i ricorrenti contestano la sentenza dellaCorte territoriale nella parte in cui ha escluso, utilizzando della documentazioneintrodotta nel processo di appello, la qualifica dei Sig.ri [OSCURATO:PERSONA]Ignazio eGabriele Frattari come consumatori - possono essere esaminati congiuntamentee sono inammissibili.Le censure in esame, laddove lamentano una pretesa carenza dimotivazione sulla questione come decisa dalla corte distrettuale, mostrano di nontenere in alcun conto che, l’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., neltesto già precedentemente richiamato, ha ormai ridotto al «minimocostituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiaritoche è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questaanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione (cfr., Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv.629830 - 01 e, di recente, Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01;Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01) o di sua«contraddittorietà».Numero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026Un simile vizio - da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza dellasoluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamentesotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva – è, nella specie,insussistente, in quanto, come visto, la Corte di appello ha espressamentemotivato in ordine alla esclusione, in capo ai ricorrenti, della qualifica diconsumatori.In realtà, attraverso i motivi in esame, la parte ricorrente richiede unadiversa valutazione delle prove raccolte in giudizio. Tuttavia, come è noto, ilgiudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo,non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al finedi ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative. Inquesta prospettiva, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 - 03; Cass. Sez. 1,04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).Tale considerazione vale anche per il primo motivo di ricorso con il quale,come detto, si fa valere la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c.per avere ritenuto ammissibile la produzione in grado di appello di documenti(precisamente: i bilanci approvati al 31 dicembre 2021 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e diMediterranea s.r.l.) che avrebbero dovuto essere prodotti nell’ambito del giudiziodi primo grado. Infatti, sul punto, la Corte territoriale ha espressamenteevidenziato che si tratta di «materiale di formazione sopravvenuta al maturaredel regime delle preclusioni in primo grado» che è stato impossibile depositarenel corso del primo giudizio in ragione del fatto che «dopo la concessione deltriplo termine di cui all’art. 183 comma VI cpc, e la ammissione delle prove, lacausa è stata rinviata immediatamente per la precisazione delle conclusioni e ladiscussione orale». Ciò posto, anche in relazione a tale prospettazione, deve dirsiche la valutazione in ordine alla formazione del documento in epoca successiva almaturare delle preclusioni istruttorie ed alla impossibilità di produzione delmedesimo nell’ambito del giudizio di primo grado costituisce un accertamento diNumero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026fatto demandato in via esclusiva al giudice di merito e, ove motivato come nelcaso di specie, insindacabile nel giudizio di legittimità.5. ― Con il quinto motivo - rubricato «violazione dell’art. 1957 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.)» - i ricorrenti prendono espressamente in esame, a differenzadi quanto ritenuto dal Consigliere delegato, la parte della decisione della Corte diappello secondo la quale «Nella fattispecie è indubbio che ci si trovi al cospetto diuna fideiussione a prima richiesta e che in data 16 luglio 2014 vi è stata lacomunicazione (peraltro regolarmente ricevuta) tanto al debitore principale cheai garanti della risoluzione del contratto di mutuo del 29 giugno 2012. Tale attodi chiara connotazione stragiudiziale deve quindi ritenersi idoneo ad escludereprofili di invalidità della fideiussione per mancato rispetto del terminedecadenziale».Secondo i ricorrenti, che muovono dalla considerazione concernente lavessatorietà della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., l’argomentazione dellaCorte territoriale che ammette che il termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c.sia impedito da un mero atto stragiudiziale, rivolto tanto nei confronti deldebitore principale quanto nei confronti del fideiussore, si pone in insanabilecontrasto con le previsioni dello stesso art. 1957 c.c.Il motivo non è fondato in quanto è errato il presupposto di partenza diesso concernente la vessatorietà della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c.Infatti, questa Corte ha già stabilito - con orientamento al quale può aderirsi nonsussistendo ragioni per discostarsi - che la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c.del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazionefideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni controil debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore,trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha naturavessatoria (Cass. Sez. 1, 17/02/2025, n. 3989, Rv. 673849 - 01; ma già Cass.Sez. 3, 26/09/2017, n. 22346, Rv. 645736 - 01).Ciò posto, non essendovi dubbio che, nel caso di specie, il disposto dell’art.1957 c.c. fosse stato derogato dalle condizioni contenute nella fideiussionerilasciata Sig.ri [OSCURATO:PERSONA]Ignazio e [OSCURATO:PERSONA], ogni ulteriore considerazioneappare superflua.4. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Numero registro generale 5334/2025Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 20355/2026Data pubblicazione 17/06/2026Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Non essendo stato il ricorso deciso in conformità alla proposta formulataex art. 380-bis c.p.c. non deve farsi applicazione del terzo e del quarto commadell’art. 96 c.p.c. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 15.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
Decreto Cassazione n. 20355/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris