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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 50593/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione d giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di procedere alla correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza n. 521/20, resa in data 23 settembre 2020, che lo condannava alla pena di anni due e mesi sette di reclusione.

Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv.

M.

V. Feraco (inosservanza degli artt. 99 cod. pen. e 130 cod. proc. pen.) è manifestamente infondato, posto che si tratta di richiesta proposta in relazione alla ritenuta recidiva in sede di cognizione, ove, a parere del ricorrente, questa circostanza aggravante è stata applicata in assenza di presupposti di legge (i lon risultando Marchese, all'epoca della decisione di merito, condannato per delitto non colposo o per altro reato).

Ritenuto che si devolve vizio della motivazione della sentenza indicata come priva di argomentazione sul punto del riconoscimento della recidiva, invece reputata insussistente, altresì chiedendo la rideterminazione della pena, previa esclusione della circostanza, così introducendo dinanzi al giudice adito, ex art.130 cod. proc. pen., un profilo valutativo (esclusione della recidiva) sul quale non può intervenire il giudice dell'esecuzione in sede di correzione di errore materiale.

Reputato, infatti, che si tratta di vizio che andava devoluto attraverso gli ordinari rimedi impugnatori avverso la sentenza resa all'esito del giudizio di cognizione, tenuto conto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non costituisce errore materiale, riparabile con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., ma errore giuridico emendabile all'esito di impugnazione, l'affermazione della recidiva nonostante che l'imputato sia incensurato (tra le altre, Sez. 1, n. 12911 del 14/03/2013, Canaj, Rv. 255133 - 01, fattispecie in cui la recidiva erroneamente ritenuta era stata oggetto di valutazione nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti).

Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione d giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di procedere alla correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza n. 521/20, resa in data 23 settembre 2020, che lo condannava alla pena di anni due e mesi sette di reclusione. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. M. V. Feraco (inosservanza degli artt. 99 cod. pen. e 130 cod. proc. pen.) è manifestamente infondato, posto che si tratta di richiesta proposta in relazione alla ritenuta recidiva in sede di cognizione, ove, a parere del ricorrente, questa circostanza aggravante è stata applicata in assenza di presupposti di legge (i lon risultando Marchese, all'epoca della decisione di merito, condannato per delitto non colposo o per altro reato). Ritenuto che si devolve vizio della motivazione della sentenza indicata come priva di argomentazione sul punto del riconoscimento della recidiva, invece reputata insussistente, altresì chiedendo la rideterminazione della pena, previa esclusione della circostanza, così introducendo dinanzi al giudice adito, ex art.130 cod. proc. pen., un profilo valutativo (esclusione della recidiva) sul quale non può intervenire il giudice dell'esecuzione in sede di correzione di errore materiale. Reputato, infatti, che si tratta di vizio che andava devoluto attraverso gli ordinari rimedi impugnatori avverso la sentenza resa all'esito del giudizio di cognizione, tenuto conto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non costituisce errore materiale, riparabile con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., ma errore giuridico emendabile all'esito di impugnazione, l'affermazione della recidiva nonostante che l'imputato sia incensurato (tra le altre, Sez. 1, n. 12911 del 14/03/2013, Canaj, Rv. 255133 - 01, fattispecie in cui la recidiva erroneamente ritenuta era stata oggetto di valutazione nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti). Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il
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