Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 08741/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R.309/1990, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità, con il secondo motivo, violazione dell'art. 597 comma 1 cod. proc. pen., non avendo il giudice a quo vagliato adeguatamente le doglianze devolute con l'atto di appello, e il terzo, vizio della motivazione in ordine al giudizio di valenza delle circostanze eterogenee.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

La prima e la seconda censura sono manifestamente infondate.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato, prescindendo dajidato relativo alla diversità di sostanze detenute - di per sé non ostativo alla qualificazione dei fatti e ai sensi del comma quinto - la significatività del dato ponderale, trattandosi di 146 medie singole di cocaina, oltre che 9 dosi singole di marijuana, nonché le modalità del fatto in quanto il ricorrente era disponibile a trasportare la sostanza per conto di terzi e su richiesta, senza neppure conoscerle gli ordinanti, sulla base di un solo messaggio telefonico, esibendo così una capacità di diffondere in modo non episodico né occasionale la sostanza stupefacente collocata nel mercato, operando nell'ambito di una più ampia rete organizzativa.

Il giudice ha richiamato peraltro il precedente specifico nonché il possesso di una considerevole somma di denaro di. cui il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione.

Il giudice ha quindi preso in esame e valutato la questione sottoposta dall'imputato con l'atto d'appello con il quale si era evidenziata la non significatività del dato relativo alla diversità delle sostanze detenute.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in 'esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

La terza doglianza è generica.

Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare il vizio della motivazione, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]![OSCURATO:PERSONA] 173 5 Funzio.-ario L-;iudiziario Marzt e Samis 2CORTE DI CASSAZIONE U.R.P.

CENTRALE •.‘L \ ciL ut e - cke ce, wi..\ek,Ah_1)-z4C \ k v\, 04,4 D-5 eiwQr)nd-b.

K Q„- \e g p . 1,rm ¦ ot„ebb--r)g-A,A.,- o v e tite er,A,ce 6 53 i li0A),_ quu L 0L Ire\rt d. \ Nkao kAk.%01 PolAG 5,(8 LA tk r\__: ( Ac)v\11,€ gege nig-me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R.309/1990, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità, con il secondo motivo, violazione dell'art. 597 comma 1 cod. proc. pen., non avendo il giudice a quo vagliato adeguatamente le doglianze devolute con l'atto di appello, e il terzo, vizio della motivazione in ordine al giudizio di valenza delle circostanze eterogenee. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. La prima e la seconda censura sono manifestamente infondate. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, prescindendo dajidato relativo alla diversità di sostanze detenute - di per sé non ostativo alla qualificazione dei fatti e ai sensi del comma quinto - la significatività del dato ponderale, trattandosi di 146 medie singole di cocaina, oltre che 9 dosi singole di marijuana, nonché le modalità del fatto in quanto il ricorrente era disponibile a trasportare la sostanza per conto di terzi e su richiesta, senza neppure conoscerle gli ordinanti, sulla base di un solo messaggio telefonico, esibendo così una capacità di diffondere in modo non episodico né occasionale la sostanza stupefacente collocata nel mercato, operando nell'ambito di una più ampia rete organizzativa. Il giudice ha richiamato peraltro il precedente specifico nonché il possesso di una considerevole somma di denaro di. cui il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione. Il giudice ha quindi preso in esame e valutato la questione sottoposta dall'imputato con l'atto d'appello con il quale si era evidenziata la non significatività del dato relativo alla diversità delle sostanze detenute. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in 'esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. La terza doglianza è generica. Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare il vizio della motivazione, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]![OSCURATO:PERSONA] 173 5 Funzio.-ario L-;iudiziario Marzt e Samis 2CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE •.‘L \ ciL ut e - cke ce, wi..\ek,Ah_1)-z4C \ k v\, 04,4 D-5 eiwQr)nd-b. K Q„- \e g p . 1,rm ¦ ot„ebb--r)g-A,A.,- o v e tite er,A,ce 6 53 i li0A),_ quu L 0L Ire\rt d. \ Nkao kAk.%01 PolAG 5,(8 LA tk r\__: ( Ac)v\11,€ gege nig-me
Sentenza Cassazione n. 08741/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris