CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 11663/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. CCCTLI5OR15G238H), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Concetta M. [OSCURATO:PERSONA], e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, Via della Balduina, n. 7 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 58 - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Osoppo (UD) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'Amministratore p.t., [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), (A- Yft2-. • [OSCURATO:PERSONA] (c.f. GVDDRS55R63L48EQ), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. STFDTL58C5t1_335I), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. MNTMNL72M08L19V), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. TSSLSS72M25L4076), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. VNCNNN28E19G13GH), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (c.f. •[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e di [OSCURATO:PERSONA] (c.f. L[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. SGIFBN67E51H2424), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. MTTFBA76M18F8393), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo Studio detl'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], n. 12 - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Procuratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Nerli, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 95 w - con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA] CERTIFICATI n. 1784295, n. 1754449, n. 1715682 e n. 1596117, in persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia p.t., rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161 - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., e [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, già D.M. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimata - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 211/2017, pubblicata il 14 febbraio 2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2009, il [OSCURATO:PERSONA] e condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e successivamente intervenuti ex art. 105 c.p.c. i condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evocavano innanzi al Tribunale di Tolmezzo (che a seguito della soppressione in corso di causa proseguiva dinanzi al Tribunale di Udine, ai sensi dell'art. 9, c. 1, d.lgs. 155/2012), la società [OSCURATO:SOCIETA]. (committente dei lavori, nonché venditrice degli immobili), l'impresa D.M. [OSCURATO:PERSONA] (appaltatore) ed il geometra VALTERFORGIARINI (progettista e direttore dei lavori), lamentando gravi vizi nella progettazione e nella successiva realizzazione delle tre palazzine componenti il condominio "[OSCURATO:PERSONA]" - in Osoppo (UD), consistenti nelle infiltrazioni di acque da falda freatica negli scantinati e nel mancato isolamento acustico del fabbricato con riguardo ai piani di calpestio dei solai, alle pareti con aperture finestrate, ai rumori prodotti dall'ascensore e dagli scarichi dei bagni, richiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, in via contrattuale e/o aquiliana, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1669 e 2043 c.c.; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]. e del GUBIANI, per conto proprio e della [OSCURATO:SOCIETA], che chiedevano, oltre al rigetto delle domande attoree, di essere autorizzati a chiamare in causa, per esserne garantiti, l'ingegner [OSCURATO:PERSONA] (progettista strutturale dell'edificio) e il geometra [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo, costituitosi, chiedeva di chiamare in causa l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], per essere da questi manlevato, nonché le compagnie di assicurazione [OSCURATO:SOCIETA]. e gli [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva sottoscritto apposite polizze assicurative per danni da responsabilità professionale. Si costituiva quindi la [OSCURATO:SOCIETA]. che, oltre a chiamare anch'essa in causa il [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA]'S, chiedeva di accertarsi e dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, per difetto della copertura assicurativa invocata dal FORGIAblgI. Si costituivano, ancora, gli ASSICURATORI per sentire rigettare le domande degli attori e degli altri soggetti nei loro riguardi e rispetto al geometra, nonché per accertare l'inesistenza di qualunque obbligo indennitario. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a respingere ogni responsabilità attribuitagli dalle controparti, instava per la chiamata in causa della propria assicurazione professionale, la [OSCURATO:PERSONA], la quale, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda di manleva o, in subordine, il suo contenimento entro i limiti contrattuali; - istruita la causa, oltre che con varie acquisizioni documentali, anche con l'espletamento di c.t.u., il Tribunale di Udine, con sentenza parziale n. 6/2014 riconosceva l'esistenza di gravi difetti, ex art. 1669 c.c., nei fabbricati de quibus, e ritenendo responsabili in solido, in percentuale paritaria, C.D.G. s.r.I., D.M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] li condannava al risarcimento del danno in favore degli attori e degli intervenienti volontari; accoglieva, inoltre, la domanda in nnanleva svolta dal [OSCURATO:PERSONA] verso la ZURICH _ t/LRibii [OSCURATO:PERSONA], mentre rigettava quella svolta da ii~tAlg nei confronti degli ASSICURATIV\ [OSCURATO:PERSONA], accertata la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., venendo, per l'effetto, il filegGIONINIQUIP ík condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle due compagnie assicurative, dal medesimo chiamate; - con sentenza definitiva n. 25/2015, il Tribunale adito, nel quantificare i pregiudizi per equivalente, riteneva condivisibile la soluzione avanzata dai CTP (i quali tenevano conto delle misure già messe in campo per limitare il problema dell'allagamento dei sotterranei, con l'installazione di due pompe sommerse in due pozzi che avevano fortemente ridotto l'entità del fenomeno) riconoscendo al CONDOMINIO e ai condomini un risarcimento dei danni inferiore a quello calcolato dal collegio peritale; - sui gravami interposti avverso la sentenza non definitiva n. 6/2014 dal (.Ak (EQ13C2JANARli (sub R.G. 420/2014) e dal [OSCURATO:PERSONA] (sub R.G. 422/2014), di cui veniva disposta la riunione delle cause nel fascicolo sub R.G. 422/2014, dichiarata la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA] e di C.D.G. s.r.I., nonché la contumacia di tutti gli altri appellati ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima svolgeva anche appello incidentale con riguardo alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e riguardo al proprio obbligo indennitario, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza n. 211/2017, rigettava gli appelli principali e l'incidentale, confermato il provvedimento impugnato. Più precisamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale affermava la corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per le infiltrazioni negli scantinati dei fabbricati, discendendo la stessa dalla natura del terreno come emergeva della relazione geologica di cui era ben a conoscenza il professionista, e dalla quale risultava la presenza di contigua acqua di falda posta a metri 2,6 circa di profondità, e quindi quasi a pari livello delle fondazioni, sì che era suo preciso onere professionale la segnalazione specifica al progettista architettonico e direttore dei lavori affinché fossero prese adeguate contromisure, tanto più che, come evidenziato dal c.t.u. nella sua relazione, gli allagamenti verificatisi non erano attribuibili a fenomeni metereologici straordinari ma alle caratteristiche delle opere e alla morfologia del terreno circostante; dunque, posto che la statica dell'edificio non poteva prescindere da valutazioni di ordine geologico, era obbligo del progettista la segnalazione al direttore dei lavori delle conseguenze derivanti dalle sue ipotesi progettuali. La Corte d'appello affermava altresì la corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] relativamente al mancato isolamento acustico po-Irt'Té) il superamento dei limiti normativi con riferimento ai rumori di calpestio, a quelli prodotti dall'ascensore e a quello relativo agli scarichi del bagno, essendoci una stretta connessione tra le immissioni acustiche e l'attività di progettazione dei solai con i piani di calpestio di legno, degli scarichi del bagno e dell'ascensore, e ciò a prescindere dalla redazione di un progetto acustico. Circa la corresponsabilità per i danni del [OSCURATO:PERSONA], la Corte triestina ha ritenuto di dover escludere che essa potesse essere coperta dalla polizza assicurativa (n. 1754449), dato che il sinistro si era verificato in data antecedente al periodo di validità del contratto, che decorreva dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, sottolineando, peraltro, che la polizza de qua, all'art. 2 punto 14 delle condizioni generali, parificava alla conoscenza effettiva dei fatti generatori di risarcimento danni, la conoscibilità degli stessi, e il [OSCURATO:PERSONA], proprio per la qualità rivestita di direttore dei lavori e progettista (oltre a essere proprietario di un'unità abitativa nel [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dei difetti costruttivi del Condominio ed invero in fase costruttiva aveva predisposto la realizzazione un sistema convogliante le acque presenti al piano interrato verso due pozzi perdenti, uniti a loro volta da pompe convoglianti le acque alla rete fognaria. Quanto alle altre polizze (e specificatamente la n. 1784295) la denuncia era stata presentata in data 26 novembre 2009 e dunque al di fuori del periodo di efficacia della polizza; il fatto che la data di retroattività di tale polizza fosse stata estesa tramite un'appendice del 15 febbraio 2010 non rilevava comunque ai fini dell'operatività della copertura assicurativa essendovi tutti gli estremi della conoscibilità dei vizi costruttivi.Quanto al motivo di gravame della [OSCURATO:PERSONA] di accertare l'obbligo indennitario dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], in caso di soccombenza, nei limiti di quanto l'assicurato fosse stato costretto a pagare in forza di responsabilità, la Corte d'appello ne riteneva l'infondatezza, essendo la responsabilità del committente e del costruttore/venditore, del direttore dei lavori, del progettista delle strutture e dell'appaltatore una responsabilità solidale, per cui l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non può essere riferito alla sola quota di responsabilità di quest'ultimo ma concerne l'intera obbligazione nei confronti del terzo danneggiato, ferma restando la surroga dell'assicuratore nei confronti del corresponsabile (art. 1203, n. 3, c.c.); - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 211/2017 proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, resistito con autonomi controricorsi da [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] plc e dal CONDOMINIO e i CONDOMINI. Il controricorso del [OSCURATO:PERSONA] contiene anche ricorso incidentale, affidato a due motivi, resistito dagli ASSICURATORI, al pari di quello della ZURICH, affidato a due motivi; - in prossimità dell'adunanza camerale del 24 marzo 2022, hanno curato il deposito di memorie difensive, ex art. 380 bis.1 c.p.c., il [OSCURATO:PERSONA], il CONDOMINIO e i CONDOMINI, il [OSCURATO:PERSONA], la ZURICH plc e gli [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA], udienza rinviata a seguito di dichiarazione di astensione ai sensi dell'art. 51, c. 1, n. 3, c.p.c., del Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che - solo per completezza espositiva occorre precisare che ulteriore impugnazione ha riguardato anche la sentenza del Tribunale definitiva n. 25/2015, promossa dal CONDOMINIO e dai CONDOMINI nella causa iscritta a ruolo con il n. 647/15 RG, riguardo alla quale la Corte d'appello di Trieste, disposta ulteriore c.t.u., in riforma parziale della sentenza definitiva di primo grado ,212/2017, condannava C.D.G. s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il FORM-KIS:JAI:n e il [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al risarcimento di un danno maggiore cagionato al [OSCURATO:PERSONA] e ai condomini rispetto a quello liquidato nella sentenza del giudice di prime cure. Anche avverso tale ultima sentenza, è stato proposto ricorso per cassazione RGN. 15127/2017 dalla [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito con controricorso il CONDOMINIO e i CONDOMINI, nonché il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha formulato anche ricorso incidentale; - tanto chiarito, con il primo motivo, il ricorrente principale si duole - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - della ritenuta responsabilità in ordine alle infiltrazioni negli scantinati dei fabbricati del Condominio, per non aver la Corte territoriale esaminato fatti decisivi per il giudizio e già oggetto di discussione tra le parti, e, in particolare, per non aver tenuto conto della circostanza che il progettista architettonico/ direttore dei lavori aveva comunque provveduto alla realizzazione, dopo il deposito della perizia geologica del dott. [OSCURATO:PERSONA] del luglio 2002, di un sistema di difesa dalle acque sotterranee, pur se inadeguato, e ciò smentiva il presupposto della responsabilità del ricorrente, per essere il problema delle possibili infiltrazioni da acque di falda certamente noto al [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dall'attivazione e dall'avviso dell'ingegnere struttu ri sta . Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la sua ritenuta responsabilità per i vizi da mancato isolamento acustico, per essere la Corte di appello di Trieste incorsa in ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., nonché - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - per aver omesso l'esame di un fatto decisivo e già oggetto di discussione tra le parti. In particolare, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di seconde cure avrebbe introdotto ex novo in secondo grado, nell'ambito dei vizi di cui deve rispondere l'ingegnere, i rumori degli scarichi del bagno e dell'ascensore, che invece erano stati esclusi dal novero dei vizi in primo grado. In altri termini, sarebbe stata introdotta la nuova situazione di vizio acustico scaturente dal calpestio dei solai rifiniti in legno, anziché quella individuata in primo grado dei solai rifiniti in ceramica, dimenticando comunque che la scelta e la posa dei materiali era compito del [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA], il quale non solo non se ne era mai occupato ma non aveva nemmeno mai ricevuto l'incarico dell'isolamento acustico.Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, l'ingegnere si duole - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - della violazione dell'art. 112 c.p.c., laddove la Corte territoriale aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in punto di esclusione della sua responsabilità per vizi acustici, salvo poi in sede motivazionale evidenziare che tra i vizi acustici a lui ritenuti ascrivibili non vi erano quelli riferiti alle pareti munite di aperture finestrate, vizi per i quali l'ingegnere era stato invece ritenuto responsabile dal Tribunale di primo grado (e che incide in maniera preponderante sull'entità complessiva del danno risarcibile). Con la conseguenza che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto ritenersi parzialmente riformata sul punto e non integralmente confermata. Passando al primo dei ricorsi incidentali, con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza per aver la Corte d'appello respinto, senza alcuna motivazione, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111, c. 6, Cost., la censara con la quale il geometra aveva impugnato il capo della sentenza che aveva rigettato la sua domanda di garanzia relativa ai danni derivanti dal non corretto isolamento acustico, danni che erano stati acclarati solo dopo che egli aveva sottoscritto la polizza assicurativa e pertanto le argomentazioni usate dal Giudice del merito, che aveva ritenuto la polizza stipulata dopo che erano già emersi i vizi di infiltrazione, potevano valere solo per quest'ultima categoria di danni e non anche per quelli di mancato isolamento acustico. In subordine, con il secondo motivo, il geometra lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza per non avere la Corte d'appello pronunciato, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sul motivo di appello riguardante la statuizione di rigetto della domanda del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia con riferimento ai danni derivanti dal non corretto isolamento acustico. Venendo al secondo dei ricorsi incidentali, con il primo motivo la ZURICH plc si duole - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - dell'omessa pronuncia e/o incertezza relativa in merito al massimale di polizza. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la ZURICH plc lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - d-el mancato rilievo, da parte del Giudice territoriale, della esistenza e della validità di un patto contrattuale legittimo che limitava l'assicurazione alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con l'esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà; - esposto integralmente il quadro delle censure, il primo motivo del ricorso principale, come sopra illustrato, va respinto per manifesta infondatezza. Diversamente da quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è da ritenersi responsabile, ex art. 1669 c.c., dei danni cagionati al Condominio e ai condomini, proprio in forza della sua qualità di progettista strutturale delle tre palazzine componenti il "[OSCURATO:PERSONA]" e della relativa impiantistica, per aver lo stesso a seguito della prestazione della sua opera professionale resa, in concorso con gli altri soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 2055 c.c. (ossia con la venditrice degli immobili C.D.G. s.r.I., l'appaltatore D.M. [OSCURATO:PERSONA], ed il geometra [OSCURATO:PERSONA], progettista architettonico e direttore dei lavori), colposamente contribuito alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi da rovina e difetti di edifici dipendenti dal suolo e da conseguente difetto di costruzione, tali da incidere in modo apprezzabile sull'utilizzo degli stabili e da diminuirne sensibilmente il valore economico, nel suo complesso e con riferimento alle singole unità immobiliari, essendo ciò peraltro confermato dal fatto che egli era a conoscenza, in base alla relazione geologica effettuata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], della statica del terreno di edificazione delle palazzine (per cui era tenuto non solo alla segnalazione specifica del problema al progettista architettonico e direttore dei lavori, ma anche ad adottare adeguate ed idonee contromisure volte ad evitare i danni). La statuizione del giudice distrettuale ha fatto buon governo del costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del 2017; Cass. n. 17874 del 2013) secondo cui, in materia di appalto privato, il progettista è responsabile ex art. 1669 c.c. verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c., rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo (cfr. Cass. n. 8016 del 2012). In altre parole, configurando l'art. 1669 c.c. una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore/ costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (cfr., tra le altre, Cass. n. 19868 del 2009; Cass. n. 3406 del 2006; Cass. n. 13158 del 2002; Cass. n. 4900 del 1993). Né la circostanza che il direttore dei lavori fosse, al pari del progettista strutturale, a conoscenza del contenuto della relazione geologica può elidere la responsabilità del secondo al quale per primo spetta l'obbligo di diligenza nel predisporre progetti secondo la migliore tecnica e sicurezza. Del resto il progettista, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere indotto ad eseguirle quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Siffatta affermazione, seppur resa dalla giurisprudenza per quanto attiene alla posizione dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 23594 del 2017 e Cass. n. 8016 del 2012), a maggior ragione trova applicazione per il progettista strutturale, il quale è tenuto ad offrire progetti quantomai consoni alla situazione del terreno;- anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, i quali per loro stretta correlazione argomentativa devono essere trattati unitariamente, sono manifestamente infondati e, pertanto, devono essere respinti. Più esattamente, dall'esame degli atti, consentito in questa sede per essere stato denunciato un error in procedendo, emerge con chiarezza che il [OSCURATO:PERSONA], in quanto progettista strutturale del "[OSCURATO:PERSONA]", era stato incaricato dell'ideazione oltre che della struttura anche degli impianti e, perciò, anche di quello di c.d. isolamento acustico, per cui lo stesso avrebbe dovuto confrontarsi con le analisi dei vari tipi di rumore proprio nell'ambito delle strutture del progetto, nonché incidendo l'impiantistica in maniera significativa sull'utilizzazione dei fabbricati e sul valore economico degli stessi. Dunque, tale analisi, rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] si è mostrato gravemente inadempiente, essendosi verificata un'importante sottovalutazione del problema acustico, comprendeva non solo lo studio delle problematicità di propagazione dei rumori da calpestio dei solai (e, quindi, anche la scelta e la posa dei materiali, il legno o la ceramica) e degli infissi, ma anche quelle relative agli altri rumori di apertura delle porte finestre, degli scarichi del bagno e dell'ascensore, atteso che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] discende dal "superamento dei limiti normativi" con riferimento a tali rumori; - del pari il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA], che per la loro stretta connessione argomentativa possono essere trattati congiuntamente, sono privi di pregio e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha motivao il rigetto della domanda di garanzia del geometra rispetto ai danni provocati dai difetti costruttivi del Condominio, affermando che il professionista, nella sua qualità di direttore dei lavori e progettista architettonico, oltre che proprietario di un'unità abitativa nel Residence de quo, avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell'esistenza delle infiltrazioni già al momento della stipula delle polizze, bastando ciò solo, alla luce delle condizioni generali ivi contenute, ad escludere la copertura assicurativa;- pure il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale promosso dalla ZURICH plc sono privi di pregio. Nel dettaglio, il Giudice territoriale, richiamando consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che la limitazione pretesa dalla ZURICH dell'indennizzo alla sola responsabilità diretta dell'assicurato - tra l'altro formulata in termini totalmente generici, riportando soltanto l'esistenza di un "patto", senza contestualizzarlo nell'intero contesto conoscitivo - tradirebbe la causa stessa del contratto di garanzia assicurativa, che consiste nel conformarsi all'obbligazione dell'assicurato liberandolo dall'obbligo risarcitorio, e ciò soprattutto considerando il contesto del caso de quo, in cui la responsabilità è di tipo solidale ex art. 2055 c.c. fermo naturalmente il regresso in surroga, ex art.1203 c.c., da parte della compagnia nei confronti dei corresponsabili. Infine, sull'affermazione della compagnia assicurativa per cui la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata in merito al massimale di polizza, anch'essa è infondata, in quanto in sentenza è espressamente indicata quale limitazione il massimale di polizza (v. pagina 3 della sentenza impugnata che richiama Cass. n. 20322 del 2012 e Cass. n. 8686 del 2012). In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso principale e quelli incidentali devono essere integralmente respinti. Le spese processuali seguono soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre tAi dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ed entrambi i ricorsi incidentali;condanna in solido il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di legittimità sostenute dal Condominio e dai condomini, che vengono liquidate in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali, pari al 1 5 % sui compensi, ed accessori di legge; condanna la Zurich al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del [OSCURATO:PERSONA] che vengono liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali, pari al 1 5 % sui compensi, ed accessori di legge; \- 92_ condanna il Rit al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Lloyd che vengono liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali, pari al 1 5 % sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussisten