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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37848/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/03/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del precedente 06/06/2014, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo A) e di illecito acquisto di analoga sostanza stupefacente (capo E) e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa a titoo di aumento per la ritenuta continuazione con il delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, giudicato con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del 15/09/2006, successivamente divenuta irrevocabile.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Lemgani, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 dísp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto rispettivamente previsto dagli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., 157, 158, 161, comma 2, 99, comma 2, n. 1 e 132 cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonchè vizio di motivazione.

Nello specifico, il difensore sostiene innanzitutto che la Corte territoriale avrebbe ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i delitti ascrittigli alla stregua di un parametro di giudizio informato a criteri di mera verosimiglianza e imperniato essenzialmente sulla disponibilità di talune utenze telefoniche intercettate, così trasgredendo alla regola consacrata dall'art. 192 cod. proc. pen. e violando, per l'effetto, le previsioni degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; assume, inoltre, che avrebbe escluso la configurabilità della fattispecie delittuosa di lieve entità a dispetto dell'assoluta incertezza in ordine ai quantitativi e all'effettiva natura della sostanza compravenduta.

Rileva, per altro verso, che l'omessa notifica all'imputato del verbale contenente l'avvenuta contestazione della recidiva nel corso del dibattimento di primo grado avrebbe determinato una nullità assoluta e non già relativa, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello felsinea, con conseguente violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.

Sostiene, ancora, che, in ragione del ruolo marginale concretamente svolto dal codifensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], non si sarebbe dovuto tener conto della sospensione del termine della prescrizione, conseguente all'accoglimento di un'istanza di rinvio formulata dal predetto, sicchè risulterebbero altresì violate le previsioni degli artt. 157, 158 e 161, comma 2, cod. pen.

Deduce, infine, che, pur a voler tener conto della contestata recidiva, gli illeciti ascritti all'imputato dovrebbero comunque ritenersi prescritti, atteso che la recidiva prevista dall'art. 99, comma 2, n. 1 cod. pen. comporta, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., un aumento della metà del tempo necessario a prescrivere, inidoneo di per sé ad impedire il maturare dell'indicata causa di estinzione del reato in epoca antecedente alla pronunzia della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Considerazioni di ordine sistematico inducono ad esaminare in via preliminare la doglianza incentrata sul denegato inquadramento dei fatti nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Si osserva al riguardo che la Corte territoriale, focalìzzata l'attenzione sulla sola contestazione di illecita cessione di sostanze stupefacenti cui al capo A), ha escluso la sussumibilità dei fatti nell'anzidetta figura delittuosa sia per l'intensa attività di spaccio cui era dedito il soggetto al quale il ricorrente aveva venduto la partita di droga (segnatamente il coimputato [OSCURATO:PERSONA]), sia per il contenuto della conversazione contraddistinta dal numero progressivo 631, intercorsa tra il citato acquirente e suo fratello (l'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA]), in cui i collocutori concordavano in euro 2.600,00/2.800,00 il prezzo per un quantitativo di stupefacenti, che si vuole di poco superiore a quello oggetto della cessione de qua, atteso che, nel corso della comunicazione, il valore ponderale era indicato in "uno" a fronte di quello di "uno meno un quarto" in precedenza assegnato alla partita compravenduta in data 28/04/2006.

Orbene, tali essendo gli argomenti utilizzati dai giudici del merito per escludere l'inquadramento dei fatti contestati al capo A) nella più lieve ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, deve rilevarsi che risultano non manifestamente infondate le censure agitate dal ricorrente, nella parte in cui si è contestato l'asserto che lo stupefacente oggetto di cessione non fosse di quantitativo ridotto.

Ciò perché la Corte distrettuale non si è data cura di indicare gli elementi da cui ha tratto il convincimento che il ricorrente fosse l'unico fornitore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], né ha esplicitato gli argomenti alla cui stregua ha ritenuto che il valore di euro 2.600,00/2.800,00, riconosciuto a una sostanza il cui peso era pari a "uno", riguardasse con certezza la stessa tipologia di stupefacente cui avevano fatto riferimento il ricorrente e l'acquirente allorquando avevano stabilito il quantitativo oggetto di cessione in "uno meno un quarto".

La non manifesta infondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] porta a ritenere validamente instaurato il rapporto processuale scaturito dalla proposizione della sua impugnativa e consente a questa Corte di dichiarare la prescrizione dei delitti in contestazione maturata nelle more del procedimento di legittimità.

Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è, infatti, nel senso di ritenere che solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi precluda l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione, impedendo al giudice di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (così SS.UU., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 1, n. 6693 del 20/01/2014, Cappello, Rv. 259205-01, Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo e altro, Rv. 259202-01, Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463-01, Sez. 3, n. 42839 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Imperato, Rv. 244999-01 e Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomì, Rv. 228349-01).

Nello specifico, deve quindi evidenziarsi che i reati formanti oggetto di contestazione, commessi rispettivamente nelle date del 28/04/2006 e del 09/05/2006, avrebbero dovuto prescriversi, in presenza di più atti interruttivi e tenuto conto della contestata recidiva infraquinquennale, al decorso del termine di tredici anni e sei mesi, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. artt. 157, 160, comma 2, e 99, comma 2, n. 2 cod. pen.

Al termine indicato devono, inoltre, sommarsi i periodi di sospensione della prescrizione e, segnatamente, sia quelli disposti dal giudice in concomitanza all'accoglimento di istanze di rinvio per impedimenti del difensore, sia quelli disposti ex lege.

Ciò comporta che, nel caso di specie, dovranno computarsi: 67 gg. per la sospensione disposta all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (tenutasi durante il giudizio di primo grado), in accoglimento di un'istanza di rinvio della difesa; 63 gg. per la sospensione disposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (tenutasi durante il giudizio di secondo grado), in accoglimento di altra istanza di rinvio della difesa; 64 gg. per la sospensione dal 09/03/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020.

Pur tenendo conto dei molteplici periodi di sospensione del corso della prescrizione testé indicati, la causa di estinzione del reato de quo è maturata, per il delitto di cui al capo A), il 07/05/2020 e, per il delitto di cui al capo E) il 20/05/2020, dovendosi aggiungere 192 gg. (67+61+64) alle date del 28/10/2019 e del 09/11/2019, in cui risultava rispettivamente decorso il termine di tredici anni e sei mesi dalla commissione dei fatti.

3. Le esposte considerazioni inducono a ritenere estinti per intervenuta prescrizione i delitti formanti oggetto di contestazione e impongono, per l'effetto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/03/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del precedente 06/06/2014, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo A) e di illecito acquisto di analoga sostanza stupefacente (capo E) e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa a titoo di aumento per la ritenuta continuazione con il delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, giudicato con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del 15/09/2006, successivamente divenuta irrevocabile. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Lemgani, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 dísp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto rispettivamente previsto dagli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., 157, 158, 161, comma 2, 99, comma 2, n. 1 e 132 cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonchè vizio di motivazione. Nello specifico, il difensore sostiene innanzitutto che la Corte territoriale avrebbe ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i delitti ascrittigli alla stregua di un parametro di giudizio informato a criteri di mera verosimiglianza e imperniato essenzialmente sulla disponibilità di talune utenze telefoniche intercettate, così trasgredendo alla regola consacrata dall'art. 192 cod. proc. pen. e violando, per l'effetto, le previsioni degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; assume, inoltre, che avrebbe escluso la configurabilità della fattispecie delittuosa di lieve entità a dispetto dell'assoluta incertezza in ordine ai quantitativi e all'effettiva natura della sostanza compravenduta. Rileva, per altro verso, che l'omessa notifica all'imputato del verbale contenente l'avvenuta contestazione della recidiva nel corso del dibattimento di primo grado avrebbe determinato una nullità assoluta e non già relativa, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello felsinea, con conseguente violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. Sostiene, ancora, che, in ragione del ruolo marginale concretamente svolto dal codifensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], non si sarebbe dovuto tener conto della sospensione del termine della prescrizione, conseguente all'accoglimento di un'istanza di rinvio formulata dal predetto, sicchè risulterebbero altresì violate le previsioni degli artt. 157, 158 e 161, comma 2, cod. pen. Deduce, infine, che, pur a voler tener conto della contestata recidiva, gli illeciti ascritti all'imputato dovrebbero comunque ritenersi prescritti, atteso che la recidiva prevista dall'art. 99, comma 2, n. 1 cod. pen. comporta, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., un aumento della metà del tempo necessario a prescrivere, inidoneo di per sé ad impedire il maturare dell'indicata causa di estinzione del reato in epoca antecedente alla pronunzia della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Considerazioni di ordine sistematico inducono ad esaminare in via preliminare la doglianza incentrata sul denegato inquadramento dei fatti nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva al riguardo che la Corte territoriale, focalìzzata l'attenzione sulla sola contestazione di illecita cessione di sostanze stupefacenti cui al capo A), ha escluso la sussumibilità dei fatti nell'anzidetta figura delittuosa sia per l'intensa attività di spaccio cui era dedito il soggetto al quale il ricorrente aveva venduto la partita di droga (segnatamente il coimputato [OSCURATO:PERSONA]), sia per il contenuto della conversazione contraddistinta dal numero progressivo 631, intercorsa tra il citato acquirente e suo fratello (l'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA]), in cui i collocutori concordavano in euro 2.600,00/2.800,00 il prezzo per un quantitativo di stupefacenti, che si vuole di poco superiore a quello oggetto della cessione de qua, atteso che, nel corso della comunicazione, il valore ponderale era indicato in "uno" a fronte di quello di "uno meno un quarto" in precedenza assegnato alla partita compravenduta in data 28/04/2006. Orbene, tali essendo gli argomenti utilizzati dai giudici del merito per escludere l'inquadramento dei fatti contestati al capo A) nella più lieve ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, deve rilevarsi che risultano non manifestamente infondate le censure agitate dal ricorrente, nella parte in cui si è contestato l'asserto che lo stupefacente oggetto di cessione non fosse di quantitativo ridotto. Ciò perché la Corte distrettuale non si è data cura di indicare gli elementi da cui ha tratto il convincimento che il ricorrente fosse l'unico fornitore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], né ha esplicitato gli argomenti alla cui stregua ha ritenuto che il valore di euro 2.600,00/2.800,00, riconosciuto a una sostanza il cui peso era pari a "uno", riguardasse con certezza la stessa tipologia di stupefacente cui avevano fatto riferimento il ricorrente e l'acquirente allorquando avevano stabilito il quantitativo oggetto di cessione in "uno meno un quarto". La non manifesta infondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] porta a ritenere validamente instaurato il rapporto processuale scaturito dalla proposizione della sua impugnativa e consente a questa Corte di dichiarare la prescrizione dei delitti in contestazione maturata nelle more del procedimento di legittimità. Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è, infatti, nel senso di ritenere che solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi precluda l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione, impedendo al giudice di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (così SS.UU., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 1, n. 6693 del 20/01/2014, Cappello, Rv. 259205-01, Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo e altro, Rv. 259202-01, Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463-01, Sez. 3, n. 42839 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Imperato, Rv. 244999-01 e Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomì, Rv. 228349-01). Nello specifico, deve quindi evidenziarsi che i reati formanti oggetto di contestazione, commessi rispettivamente nelle date del 28/04/2006 e del 09/05/2006, avrebbero dovuto prescriversi, in presenza di più atti interruttivi e tenuto conto della contestata recidiva infraquinquennale, al decorso del termine di tredici anni e sei mesi, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. artt. 157, 160, comma 2, e 99, comma 2, n. 2 cod. pen. Al termine indicato devono, inoltre, sommarsi i periodi di sospensione della prescrizione e, segnatamente, sia quelli disposti dal giudice in concomitanza all'accoglimento di istanze di rinvio per impedimenti del difensore, sia quelli disposti ex lege. Ciò comporta che, nel caso di specie, dovranno computarsi: 67 gg. per la sospensione disposta all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (tenutasi durante il giudizio di primo grado), in accoglimento di un'istanza di rinvio della difesa; 63 gg. per la sospensione disposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (tenutasi durante il giudizio di secondo grado), in accoglimento di altra istanza di rinvio della difesa; 64 gg. per la sospensione dal 09/03/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020. Pur tenendo conto dei molteplici periodi di sospensione del corso della prescrizione testé indicati, la causa di estinzione del reato de quo è maturata, per il delitto di cui al capo A), il 07/05/2020 e, per il delitto di cui al capo E) il 20/05/2020, dovendosi aggiungere 192 gg. (67+61+64) alle date del 28/10/2019 e del 09/11/2019, in cui risultava rispettivamente decorso il termine di tredici anni e sei mesi dalla commissione dei fatti. 3. Le esposte considerazioni inducono a ritenere estinti per intervenuta prescrizione i delitti formanti oggetto di contestazione e impongono, per l'effetto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per pre
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