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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47334/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 3/02/2021, in riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 7/02/2018 aveva condannato NERI Giorgio a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di cui agli art. 617 bis e 648 co. 2 cod. pen., accertati a NAPOLI il 9/03/2011, dichiarava estinto per prescrizione il primo delitto e rideterminava la pena, con riferimento alla sola ricettazione.

NERI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancata applicazione della prescrizione anche alla ricettazione, versandosi nell'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 648 cod. pen., mentre il Collegio di appello avrebbe calcolato il relativo termine avendo presente l'ipotesi di cui al co. 1.

Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondata è la censura proposta, poiché il condiviso orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 2 sentenza n. 14767 del 21/03/2017 dep. 24/03/2017 Rv. 269492 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo".

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] entlio _DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] 30 DIC 2021 11,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 3/02/2021, in riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 7/02/2018 aveva condannato NERI Giorgio a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di cui agli art. 617 bis e 648 co. 2 cod. pen., accertati a NAPOLI il 9/03/2011, dichiarava estinto per prescrizione il primo delitto e rideterminava la pena, con riferimento alla sola ricettazione. NERI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancata applicazione della prescrizione anche alla ricettazione, versandosi nell'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 648 cod. pen., mentre il Collegio di appello avrebbe calcolato il relativo termine avendo presente l'ipotesi di cui al co. 1. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la censura proposta, poiché il condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 14767 del 21/03/2017 dep. 24/03/2017 Rv. 269492 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo". Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] entlio _DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] 30 DIC 2021 11,
Sentenza Cassazione n. 47334/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris