CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42932/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 11 luglio 2023, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all'art. 624 bis e 493 ter cod. pen. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, articolando tre motivi. Con il primo, deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, con il secondo deduce violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato di furto in abitazione; con il terzo si duole della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 e del giudizio di equivalenza circa il bilanciamento delle generiche con la contestata recidiva. 3 . Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Quanto al primo motivo, le argomentazioni del ricorrente si basano infatti rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie, rilevando come la persona offesa avesse individuato l'imputato aggirarsi nei pressi del proprio ufficio e di aver subito dopo notato la scomparsa del portafoglio dalla tasca del cappotto, inoltre, l'imputato, accompagnato dalla persona offesa all'ingresso degli uffici comunali, era stato identificato dal centralinista, che lo aveva riconosciuto come colui che poco prima aveva chiesto informazioni per accedere agli archivi. La Corte rileva poi, con motivazione non illogica, che poteva ragionevolmente escludersi l'eventualità che altri avessero sottratto il portafoglio della persona offesa durante l'identificazione da parte del centralinista, posto che l'accertamento della identità dell'imputato presso il centralino era durato pochissimo. Quanto al secondo motivo, la configurabilità del furto in abitazione è in linea con il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui si può delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'amico, Rv. 270076 - 01). Nel caso di specie, si trattava di stanza riservata alla persona offesa, capo gabinetto del comune di Empoli, ove svolgeva, al riparo da intrusioni esterne, la propria attività professionale. Quanto al terzo motivo, è parimenti in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità l'esclusione della attenuante di cui all'art, 62 n. 4 cod pen n considerazione dell'ammontare sottratto (225 euro). Va ribadito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 2 - ,n. 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01). Stesse considerazioni si impongono riguardo alla motivazione inerente al giudizio di bilanciamento, in considerazione dei numerosi episodi di furto e utilizzo di carte di credito ascritti all'imputato. Deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270450 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f