Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00100/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 337 (il primo motivo), 62-bis (il secondo motivo) e 133 (il terzo motivo) cod. pen., sono: il primo, generico, poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame con argomenti giuridici del tutto corretti (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); il secondo, manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - avuto riguardo al precedente da cui l'imputato era gravato e alle modalità della condotta da lui realizzata -, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); il terzo, manifestamente infondato, atteso che la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., irrogando una pena detentiva (cinque mesi di reclusione) che è ben al di sotto della media edittale della pena per la ricettazione di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 337 (il primo motivo), 62-bis (il secondo motivo) e 133 (il terzo motivo) cod. pen., sono: il primo, generico, poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame con argomenti giuridici del tutto corretti (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); il secondo, manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - avuto riguardo al precedente da cui l'imputato era gravato e alle modalità della condotta da lui realizzata -, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); il terzo, manifestamente infondato, atteso che la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., irrogando una pena detentiva (cinque mesi di reclusione) che è ben al di sotto della media edittale della pena per la ricettazione di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre
Sentenza Cassazione n. 00100/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris