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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19543/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta altresì la memoria difensiva depositata nell'interesse dello stesso; Ritenuto che primo motivo di ricorso che deduce l'inutilizzabilità della relazione dalla quale desumere la provenienza illecita dei pezzi di ricambio dell'autovettura è reiterativo e manifestamente infondato, avuto riguardo alle considerazioni svolte dalla Corte di appello a pag. 4 della sentenza impugnata.nella quale si sottolinea l'apporto decisivo della deposizione del teste Zaccarini; che pertanto sul punto è stato fornito ed evidenziato nella impugnata pronuncia un fondamentale elemento proveniente dalla deposizione testimoniale del verbalizzante; che manifestamente infondata si rileva la richiesta di perizia alla luce delle emergenze della dichiarazione testimoniale dalla quale risultava l'abbinamento dei pezzi di telaio alla vettura oggetto di precedente furto; che altresì manifestamente infondate sono alla luce di quanto in precedenza esposto le doglianze in punto inutilizzabilità dedotte con la memoria depositata per l'odierna udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta altresì la memoria difensiva depositata nell'interesse dello stesso; Ritenuto che primo motivo di ricorso che deduce l'inutilizzabilità della relazione dalla quale desumere la provenienza illecita dei pezzi di ricambio dell'autovettura è reiterativo e manifestamente infondato, avuto riguardo alle considerazioni svolte dalla Corte di appello a pag. 4 della sentenza impugnata.nella quale si sottolinea l'apporto decisivo della deposizione del teste Zaccarini; che pertanto sul punto è stato fornito ed evidenziato nella impugnata pronuncia un fondamentale elemento proveniente dalla deposizione testimoniale del verbalizzante; che manifestamente infondata si rileva la richiesta di perizia alla luce delle emergenze della dichiarazione testimoniale dalla quale risultava l'abbinamento dei pezzi di telaio alla vettura oggetto di precedente furto; che altresì manifestamente infondate sono alla luce di quanto in precedenza esposto le doglianze in punto inutilizzabilità dedotte con la memoria depositata per l'odierna udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 19543/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris