CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2020
Cassazione n. 41577/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 9 luglio 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 19 settembre 2018 dal Tribunale di Napoli, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due e giorni venti di arresto e 30.000 euro di ammenda, disponendo il dissequestro delle opere abusive subordinata alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, fatti accertati in Napoli il 30 luglio 2015, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), 83, 93 3 95 D.P.R. n. 380 del 2001, in riferimento alla realizzazione di un muro di contenimento, di una altana con massetto di cemento e di vani seminterrati. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, l'imputata ed ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'inserimento a pag. 5 della sentenza di un inciso relativo a fatti aventi rilevanza fiscale, con il sequestro di sette milioni, all'evidenzia estranei alla ricorrente, circostanza che induce a dubitare della attribuibilità del percorso logico della decisione anche delle altre parti della motivazione; 2) Inosservanza delle norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità o inammissibilità o decadenza, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc.pen., in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., lamentando omesso avviso al difensore, posto che il processo alla data del 17 febbraio 2020 era stato rinviato per omesso avviso al difensore al 24 aprile 2020 e poi rinviato per le norme di prevenzione COVID. Tale nullità era stata eccepita all'udienza in Corte di appello, in quanto che era pervenuta a mezzo pec solo una indicazione di orario della trattazione del processo, non potendosi considerare equipollente l'invio della data di rinvio al Consiglio dell'ordine di Napoli; 3) Inosservanza della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen., non avendo i giudici considerato che tali opere erano state realizzate pochi anni dopo l'abitazione e non erano stati svolti nei successivi anni, e le opere erano allo stato grezzo, in quanto erano destinate ad utilizzo di deposito, senza necessità di rifinitura; la Corte di appello invece, contraddittoriamente, ha ritenuto che spettasse alla ricorrente dare prova della data di ultimazione dei lavori, mentre tale prova risultava in atti ed era corrispondente alla realizzazione del locale cantinato, che non aveva più subito modifiche, come dichiarato dai testimoni ascoltati nel dibattimento di primo grado; 4) Inosservanza della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 323 cod. proc. pen. La Corte erra, laddove ha subordinato la revoca del sequestro ad un adempimento da parte del condannato, in palese violazione dell'art. 323, comma 3 cod. proc. pen., che dispone che il giudice, se non deve disporre la confisca, ordina il dissequestro delle opere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo, risulta evidente che l'inserimento del richiamo ad un diverso reato, di tipo fiscale, contenuto nelle prime righe di pag. 5 della sentenza, rappresenta un refuso informatico contenuto nel file-sentenza, riprodotto nel procedimento di stampa, laddove veniva citata, tra virgolette ed in corsivo, la massima di una sentenza di questa Sezione - che riproduce il consolidato principio che qualunque ulteriore realizzazione edilizia abusiva posta in essere su una precedente opera abusiva, comporta la realizzazione di un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente - non inficia affatto la ricostruzione dell'argomentazione che la Corte di appello ha posto a fondamento del proprio decisum, laddove ha ritenuto sussistenti i reati come contestati richiamando la ricostruzione in fatto del giudice di primo grado, ed ha condiviso, in virtù di espresso richiamo, le considerazioni svolte dallo stesso, rispondendo puntualmente alle censure avanzate dal ricorrente in appello. Infatti, come più volte affermato da questa Corte di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo. 2. Per quanto attiene al secondo motivo, con il quale si lamenta un vizio processuale, va rilevato che lo stesso risulta manifestamente infondato. Il difensore, come risulta dal verbale dell'udienza di trattazione dell'appello del 9 luglio 2020 - verbale che questa Corte è legittimata a verificare in considerazione della deduzione di tipo processuale - era presente all'udienza, essendo stata rinviata d'ufficio, per emergenza COVID, la precedente del 27 aprile 2020 ed ha ritualmente discusso il ricorso. L'eccezione formulata dalla difesa, che aveva eccepito "l'irritualità dell'avviso", è stata rigettata con una ordinanza che ha correttamente sottolineato come tale avviso fosse stato disposto in conformità al decreto del presidente della Corte di appello n. 138/2020, assunto nel rispetto della legislazione di emergenza, a nulla valendo l'omessa notifica per la precedente udienza del 17 febbraio 2020, già rilevata in tale sede con conseguente rinvio all'udienza del 24 aprile 2020. 2.1. Risulta quindi immune da censure il provvedimento con cui la Corte di appello ha ritenuto che nessun diverso avviso spettasse all'imputata, già dichiarata assente il 17 febbraio 2020 e che fosse del tutto rituale l'avviso ricevuto dal difensore per l'udienza del 9 luglio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020. 3. Anche il terzo motivo non si sottrae ad una declaratoria di manifesta infondatezza. La ricorrente espone una generica doglianza che, senza alcun confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, ha quale unico scopo l'ottenimento della declaratoria di prescrizione mediante la riproposizione di censure già presentate con il gravame di appello, con il medesimo contenuto espositivo, censure alle quali la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di ricorso, ha fornito congrua e logica risposta. In particolare, in merito alla individuazione del tempus commissi delicti, la Corte di appello ha affermato che il rinvenimento alla data dell'accertamento delle opere edilizie p~9 ancora allo stato "rustico" non potesse legittimare un'asserita retrodatazione della loro realizzazione in ragione della loro destinazione di utilizzo a deposito o magazzino proposta dall'imputata. 3.1. Nella giurisprudenza di legittimità la nozione di ultimazione dei lavori edilizi è correlata alla realizzazione di un manufatto compreso di rifiniture (in tal senso Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Martina, Rv. 275900 - 01), ciò vale anche per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione (così, Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, Vitali, Rv. 246221, in una fattispecie simile a quella oggetto di esame avendo il ricorrente sostenuto che ciò non fosse necessario, trattandosi di locali destinati a magazzino e garage, in quanto tali non necessitanti di rifiniture). Pertanto non può trovare ingresso una nozione di ultimazione dei lavori parametrata ad una valutazione soggettiva sulla destinazione d'uso del manufatto abusivo che sia stato rinvenuto all'accertamento iallo "stato rustico" o "al grezzo".3.2. Nel caso di specie la data di accertamento del reato è risultata cristallizzata nel momento della verifica che le opere erano in corso di realizzazione, ossia in data 30 luglio 2015. Va ricordato che il momento consumativo dei reati edilizi in itinere coincide, di regola, con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari che è onere dell'imputato provare rigorosamente in sede di merito. Invece, sul punto, la ricorrente cerca, nella sostanza, di ottenere una rivalutazione nel merito, del tutto preclusa nella presente sede di legittimità (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548), a fronte della valutazione di fatto svolta nei gradi di merito ed esposta con motivazione adeguata, congrua e giuridicamente corretta. 3.3. Pertanto il termine di prescrizione non era affatto decorso il 9 luglio 2020, data della sentenza di secondo grado, in quanto, considerata la data dei commessi reati (30 luglio 2015), al termine lungo di prescrizione di cinque anni, deve essere aggiuntà il periodo di sospensione del suo decorso, secondo la legislazione dell'emergenza COVID, connesso al rinvio dell'udienza dal 27 aprile al 9 luglio 2020. 3.4. Né la rilevazione della prescrizione può essere dedotta nella presente sede, considerata la inammissibilità genetica dei dedotti motivi di ricorso - incluso il quarto motivo, per quanto a breve sarà illustrato - atteso che tale inammissibilità del gravame, impedendo l'istaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, preclude comunque la rilevazione e declaratoria del sopravvenuto spirare (successivo, come detto, all'impugnata decisione di secondo grado) del termine di prescrizione per i reati ascritti alla ricorrente. 4. Risulta, infatti, manifestamente infondato l'ultimo motivo di ricorso con il quale la difesa della ricorrente si duole della violazione dell'art. 323 cod. proc. pen., ritenendo che il dissequestro delle opere debba prevalere sulla demolizione alla quale i giudici di merito l'hanno subordinato, considerato che non si deve procedere a confisca. Correttamente la Corte di appello ha richiamato il disposto dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e, comunque, va ricordato che alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380 del 2001 consegue sempre l'ordine di demolizione delle opere edilizie e non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento di tale illecito (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 18166 del 18/03/2021, Bucarelli, Rv. 281295 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, atteso il disposto di cui all'art.616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces