CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28049/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15125/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] le delle P rovince, 1 14/B/ 2 3 , presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, e rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –resistente – IRPEFAVVISO ACCERTAMENTOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LAZIO, [OSCURATO:PERSONA] LATINAn. 2 26 / 40 / 1 3 , depositata il 06 / 05 /201 3 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20settembre 202 2 dal consigliere R osanna Angarano . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre, con quattro motivi , nei confronti dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. del Lazio, sezione staccata di Latina, ha riget tato l’appello proposto da entrambi avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Frosinone aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso dei contribuentiavverso gli avvisi di accertamento con i quali erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi per l’anno d’imposta 2003. 2. La C.t.p. dichiarava inammissibile il ricorso rilevando che gli avvisi di accertamento erano stati notificati il 9 maggio 2007 alla figlia del contribuente mentre il ricorso era stato proposto il 10 luglio 2007, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 2.l a C.t.r. confermava la sentenza di primo grado rilevando che dalla documentazione prodotta dall’Ufficio il ricorso risultava proposto oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 cit. 5. L’Avvocatura erariale ha depositato per l’Agenzia delle Entrate «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 6. Con ordinanza del 9 marzo 2021questa Corte, considerato che il thema decidendum , atteneva preliminarmente alla ritualità della notifica dell’avviso di accertamento ed alla tempestività del ricorso proposto in primo grado, ha disposto l’acquisizione dei fascicoli di merito ed il rinvio a nuovo ruolo.Considerato che: 1. C on il primo motivo i ricorrenti denuncia no , in relazione all’a r t. 360, primo comma, n. 3, cod. pro. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n, 546. In particolare, censura no la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità dell’intero procedimento in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] il qualeaveva proposto avverso l’avviso di accertamento altro ricorso riguardante anche la società,definito «per”condono”». . In via subordinata,con il medesimo motivo censurano la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’estinzione del giudizio sebbene la società avesse aderito alla definizione agevolata per la medesima annualità oggetto del giudizio. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. il difetto di motivazione della sentenza impugnata per aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività fermandosi «al dato storico, peraltro incontroverso, della proposizione del ricorso di primo grado nel 61° giorno dalla notifica dell’accertamento» senza esaminare le ulteriori eccezioni oggetto dei successivi motivi. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. e dell’art. 149 cod. proc. civ. In particolare,censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto assorbito il motivo con il qualein appello si era contestato, ex art. 214 cod. proc. civ.,che l’avviso di ricevimento – sulla scorta del quale la C.t.p. aveva ritenuto che l’avviso di accertamento fosse stato notificato il 9 maggio, con conseguente intempestività del ricorso del 10 luglio– era stato prodotto solo in copia, laddove si trattava, invece, di argomento decisivo. Rilevano, in proposito, che l’avviso di ricevimento non ammette equipollenti e che la produzione della copia è sufficiente solo ove non disconosciuta da alcuno. 4.Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ. la mancata applicazione dell’art. 7 legge 20 novembre 1982, n. 890 in relazione all’art. 35, comma 2 - quater,d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 In particolare, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l’inammissibilità del ricorso, sebbene in primo grado fossero stati avanzati «dubbi sulla ritualità della notifica»in quanto la medesima era stata effettuata a mezzo del servizio postale e non personalmente al contribuente, sicché questi non aveva avuto conoscenza della data in cui la medesima era avvenuta. Osservano in proposito che l’art. 36, comma 2-quater, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertitocon modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , haintrodotto norma transitoria la quale, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, andrebbeestesa anche alla fattispecie in esame. 5. Il secondo,il terzo ed il quarto motivo, connessi tra di loro,vanno esaminati in via preliminare rispetto al primo, in quanto aventi ad oggetto l’ammissibilità del ricorso in primo grado, esclusa dallaC.t.p., con sentenza confermata dallaC.t.r. sul presupposto della sua tardività in quanto proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell’avviso di accertamento. 6. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, se pure nell’epigrafe denuncia il vizio di omessa motivazionesi duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. dell’omesso esame delle eccezioni sollevate sia in primo che in secondo grado. 6.1. In primo luogo, con riferimento alla denuncia d i mancata pronuncia su eccezioni di merito sollevata in sede di appello, questa Corte ha già chiarito che non ricorre il vizio di omesso esame di un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto (Cass.06/11/2020, n. 24953). 6.2. In secondo luogo, la Corte, a Sezioni U nite, (Cass. Sez. U.07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività». Parte ricorrente, invece, con il motivo in esame ha censurato in modo del tutto generico la sentenza impugnata per non aver tenuto conto delle eccezioni spiegate nei gradi di merito. 6.3. Inoltre, nell'ipotesi di c.d. «doppia conforme», previstadall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione -per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte,Cass. 06/08/2019 n. 20994; Cass. 1/05/2018, n. 11439 ; Cass.22/12/2016, n. 26774; Cass. 18/12/2014, n. 26860).Anche tale indicazione è omessa. 7. Il terzo motivo è infondato. E’ pur vero, come sostenuto dai ricorrenti, che l’avviso di ricevimento, ai fini della prova della ritualità della notifica è atto che non ammette equipollenti. Ciò, tuttavia, non esclude che la prova possa essere raggiunta anche producendo copia del medesimo ove non via siano contestazioni in ordine alla sua conformità. Va precisato, tuttavia,come già chiarito da questa Corte che la conformitàdella copia all’originale (pure in caso di copia semplice)non può essere oggetto di mera contestazione generica, essendo l’istante onerato di dedurre in modo specifico in quale parte la copia prodotta differisca dall’originale (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16557; Cass. 30/10/2018, n. 27633). Sul punto controverso i ricorrenti hanno espressamente precisato in ricorso che, il fatto che il ricorso innanzi alla C.t.p. fosse stato proposto il sessantunesimo giorno era « incontroverso » (secondo motivo del ricorso) e che, tuttavia, ciò non poteva portare ad escludere che«chi ha ritirato l’atto, abbia erroneamente riferito di averlo ricevuto non il 9 maggio, come sembrerebbe risultare dalla fotocopia dell’avviso di ricevimento, ma il 10 o l’11» (quarto motivo del ricorso). La contestazione della conformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento, che pacificamente riporta la data del 9 maggio, è, pertanto, del tutto generica e prospettata in via del tutto ipotetica. Per di più, da quanto esposto nel quarto motivo di ricorso emerge chei ricorrenti non dubitano della non conformità della data riportata sulla copia dell’avviso di ricevimento rispetto a quella riportata sull’originale, quanto piuttosto del fatto che chi ha ritirato l’atto (ovvero la figlia del Polisinelli) possa aver riferito una data errata; di qui la contestazione di cui al quarto motivo. Si legge, infatti, nel ricorso che «nulla vieta di pensare che chi ha ritirato l’atto, abbia erroneamente riferito di averlo ricevuto non il 9 maggio come sembrerebbe risultare dalla copia dell’avviso di ricevimento, ma il 10 o l’11». 8. Il quarto motivo è infondato. I ricorrenti, incontroverso che l’avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta con plico consegnato a mani della figlia del destinatario, si dolgono del mancato invio della comunicazione di avvenuta notificazione (c.d. CAN) e dubitano della legittimità costituzionale della normativa transitoria che ne ha previsto la necessità solo per le notificazioni avvenute in data successiva alla entrata in vigore della legge che disponeva la medesima. Questa Corte ha già chiarito che non sussiste la violazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, posto che l'adempimento costituito dall'invio della raccomandata informativa prevista dal sesto comma del citato art. 7 – introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008 – è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 1° marzo 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall'art. 36, comma 2-quinquies, del medesimo decreto, rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione del legislatore relative a situazioni temporalmente non sovrapponibili (Cass.26/04/2017, n. 10277, Cass. 13/03/2013, n. 6345, Cass. 10/06/2008, n. 23589)e quindi non si applica al caso di specie in cui, per stessa ammissione di parte ricorrente la comunicazione è stata sia spedita che ricevuta in data antecedente. 9. Il ricorso va, pertanto, rigettato, restando assorbito il primo motivo in quanto, in ragione della tardiva proposizione del ricorso innanzi alla C.t.p. resta esclusa, in conformità ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell’art. 111, secondo comma, Cost. e nell’art. 6 CEDU,, la previa integrazione del contraddittorio, ancorché in ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. 03/07/2021, n. 18890, Cass.10/05/2018, n. 11287). Resta ugualmente assorbito il primo motivo di ricorso quanto all’ulteriore censura della omessa declaratoria di estinzione del giudizio per adesione della società alla definizione agevolata. 10. Non deve provvedersi sulle spese in ragione della mancanza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. P.Q.M. Rigetta il ricorso Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’u