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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 11492/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:ORBETTA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la Corte di appello di Catania, previa esclusione della recidiva contestata, riduceva a un anno di reclusione e 1.333 euro di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo pertinente il riferimento alla non occasionalità della condotte e avendo il Pagano documentato la propria condizione di indigenza.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Vay ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione •o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).

Il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena.

Ciò significa, in altri termini, che l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

P

5. Nel caso in esame, la Corte di merito si è attenuta ai principi ora evocati, per un verso ritenendo ostative, alla mitigazione della pena, le concrete modalità del fatto, denotanti una professionalità dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, e, per altro verso, non ravvisando elementi valutabili a tal fine, anche considerando i precedenti penali i quali, seppur ritenuti inidonei a giustificare la sussistenza della recidiva in quanto risalente nel tempo, sono tuttavia valutabili ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. 6.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:ORBETTA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la Corte di appello di Catania, previa esclusione della recidiva contestata, riduceva a un anno di reclusione e 1.333 euro di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo pertinente il riferimento alla non occasionalità della condotte e avendo il Pagano documentato la propria condizione di indigenza. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Vay ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione •o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena. Ciò significa, in altri termini, che l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). P 5. Nel caso in esame, la Corte di merito si è attenuta ai principi ora evocati, per un verso ritenendo ostative, alla mitigazione della pena, le concrete modalità del fatto, denotanti una professionalità dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, e, per altro verso, non ravvisando elementi valutabili a tal fine, anche considerando i precedenti penali i quali, seppur ritenuti inidonei a giustificare la sussistenza della recidiva in quanto risalente nel tempo, sono tuttavia valutabili ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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