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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05331/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è aspecifico, posto che la Corte di appello ha escluso l'uso esclusivamente personale, per finalità terapeutiche, della sostanza rinvenuta, non già sulla base di quanto riferito da fonti confidenziali, bensì valorizzando essenzialmente il dato quantitativo; rilevato che, in ogni caso, non ricorrono i più stringenti parametri che consentono di escludere la punibilità del reato di coltivazione così come delineati da Sez.u, n. 12348 del 19/12/2019, dep 2020, Rv. 278624; ritenuto che il motivo inerente all'esclusione dell'ipotesi lieve è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in merito alla particolare offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è aspecifico, posto che la Corte di appello ha escluso l'uso esclusivamente personale, per finalità terapeutiche, della sostanza rinvenuta, non già sulla base di quanto riferito da fonti confidenziali, bensì valorizzando essenzialmente il dato quantitativo; rilevato che, in ogni caso, non ricorrono i più stringenti parametri che consentono di escludere la punibilità del reato di coltivazione così come delineati da Sez.u, n. 12348 del 19/12/2019, dep 2020, Rv. 278624; ritenuto che il motivo inerente all'esclusione dell'ipotesi lieve è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in merito alla particolare offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gen
Sentenza Cassazione n. 05331/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris