CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29524/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Vinci di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 28.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 26.9.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di usura loro in concorso ascritto e, con la riduzione per la scelta del rito abbreviato, li aveva condannati alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali ed la risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; aveva inoltre concesso alla Vinci di [OSCURATO:PERSONA] i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario rilasciato a richiesta di privati; 2. ricorrono per cassazione, con unico ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sia la Vinci di [OSCURATO:PERSONA] che lo Smilovich deducendo violazione di legge per inosservanza degli artt. 644 cod. pen. e 1382 cod. civ.: segnalano, infatti, la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la pattuizione isnerita nella scrittura del 10.1.2016 è stata considerata il corrispettivo del prestito piuttosto che il preordinato risarcimento del danno in caso di tardiva restituzione; richiamano, a tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte sottolineando come, nel caso di specie, l'inadempimento della mutuataria non era affatto simulato o preordinato, ma reale, non avendo la Finotti restituito il prestito, erogatale nel maggio del 2015, alla data, convenuta, del 31.12.2015, ed avendo perciò le parti legittimamente convenuto un risarcimento del danno da ritardo cui, per l'appunto, è collegata la clausola penale; osservano, perciò, che, diversamente da quanto opinato dai giudici di merito, il contratto del 4.5.2015 non venne risolto ma novato in data 10.1.2016 con la fissazione di un nuovo termine per la restituzione del prestito e la indicazione della somma di euro 2.500 a titolo di risarcimento del danno da ritardo, risultando la clausola legittimamente inserita in un contratto ancora in essere e rimasto inadempiuto; segnalano, ancora, che gli interessi, computati a decorrere dal 31.12.2015, superano di poco il tasso soglia dovendo tuttavia essere considerati a partire dalla prima erogazione del prestito, ovvero dal 4.5.2015; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il ricorso propone questioni estranee al giudizio di legittimità e che si risolvono in denunziati vizi di motivazione quanto alla errata ricostruzione dei fatti ovvero errata valutazione delle prove; 4. la difesa dei ricorrenti ha trasmesso una memoria a fronte dei rilievi della Procura Generale insistendo, dal canto suo, sulle censure articolate nel ricorso e nel loro accoglimento; 5. la difesa della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a sua volta le proprie conclusioni associandosi a quelle della Procura Generale ed insistendo per la inammissibilità del ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] Pss, Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure o manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede e, comunque, generiche scontando, come si vedrà, una lettura parziale della vicenda così come ricostruita dai giudici di merito all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie. 1. Nella sentenza di primo grado, in particolare, il Tribunale ha spiegato che, in data 4.5.2015, gli odierni ricorrenti avevano rilasciato alla Finotti un assegno di euro 20.000 ricevendone da costei un altro, dì pari importo, a garanzia della restituzione del prestito entro la data del 31.12.2015 e redigendo una seconda scrittura con l'impegno, da parte della stessa Finotti, ad acquistare gli arredi della camera da letto al prezzo di euro 2.000 che, di fatto, rappresentava l'ammontare degli interessi. Se non ché, sempre secondo quanto riportato dal giudice di primo grado, in prossimità della scadenza, i genitori della Finotti si erano recati dai due imputati rappresentando la impossibilità, da parte della figlia, di onorare il debito; i ricorrenti, con scrittura del 10.1.2016, avevano acconsentito ad una dilazione sino al 7.2.2016 previo l'immediato pagamento della somma dei 2.000 euro convenuti all'inizio (ed effettivamente loro corrisposti con assegno della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed alla sostituzione dell'assegno di 20.000 euro con uno di Euro 22.500. 2. Tanto premesso, va rilevato che già il Tribunale aveva vagliato la tesi difensiva ribadita anche in appello e, poi, in questa sede, circa la qualificazione dell'importo di 2.500 euro, ovvero la somma ulteriore rispetto ai 20.000 euro oggetto del prestito, in termini di clausola penale e non già di corrispettivo in termini di interessi sulla somma mutuata. Anche in appello la difesa ha ribadito la medesima tesi sottolineando come il contratto fosse "unico" tanto che la scrittura del 10.1.2016 aveva fatto chiaro ed esplicito riferimento al mutuo concesso il 4.5.2015 al cui mancato adempimento andava riferita la "clausola penale" di 2.500 euro. 3. La Corte di appello ha tuttavia motivatamente disatteso la prospettazíone difensiva sostenendo che il delitto di usura ascritto agli odierni ricorrenti si fosse perfezionato con la promessa di pagamento di ulteriori euro 2.500 a fronte della dilazione concessa per la restituzione del prestito di 20.000 euro "... a nulla valendo la circostanza che, nel contratto del 10.1.2016, tale somma fosse stata callidamente qualificata come risarcimento del danno" (cfr., dalla sentenza impugnata); ha aggiunto che pattuizione non poteva certamente essere qualificata in termini di clausola penale.4. Tanto premesso, va rilevato che, come anticipato, il ricorso è aspecifico in quanto la difesa si limita a riproporre in questa sede la tesi "in diritto" sulla esclusione della clausola penale dal novero dei "vantaggi usurari" ed invocando, a sostegno della sua interpretazione, la giurisprudenza dì questa Corte (cfr., in particolare, Sez. 2, n. 5683 del 25/10/2012, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 255238 - 01, in cui si era ritenuto che la clausola penale non può essere considerata come parte di quel corrispettivo suscettibile di assumere carattere di illiceità ai fini dell'integrazione del reato di usura). E, tuttavia, il ricorso non considera e non si confronta con i dati di fatto, invece ben evidenziati dai giudici di merito, che hanno portato ad escludere la praticabilità, nel caso di specie, della argomentazione in diritto. In particolare, la Corte di appello ha richiamato il contenuto del CD su cui i genitori della persona offesa avevano registrato i colloqui intercorsi con gli imputati e sfociati nella sottoscrizione della scrittura del 10.1.2016 e dal cui tenore, secondo la (incontrastata) ricostruzione operata nella sentenza impugnata, emerge con chiarezza che l'importo di 2.500 euro era stato "imposto" quale corrispettivo della dilazione di pagamento. In definitiva, con argomentazione tipicamente "in fatto", i giudici di secondo grado hanno potuto concludere, conformemente a quanto già ritenuto dal Tribunale, che i 2.500 erano stati intesi come il "prezzo" della disponibilità del medesimo capitale di 20.000 euro per poco più di un mese. A questo dato fattuale va aggiunto quello, parimenti trascurato dalla difesa, secondo cui tale somma si andava ad aggiungere a quella di 2.000 euro che la persona offesa aveva già dovuto corrispondere alla scadenza del 31.12.2015 e come ulteriore condizione per ottenere la richiesta dilazione. E' perciò infondata, in fatto, la considerazione secondo cui i 2.500 euro stabiliti a gennaio avrebbero riguardato l'intero periodo per il quale era stato concesso il prestito; la tesi non tiene conto, per l'appunto, che il periodo compreso tra il 4.5.2015 ed il 31.12.2015 era stato "coperto" dalla riscossione dell'assegno di 2.000 euro. Ne consegue che i 2.500 pattuiti con la scrittura del 10.1.2016 quale "corrispettivo" per la dilazione sino all'inizio di febbraio, andavano computati sull'importo mutuato ed in relazione ad un periodo assolutamente limitato integrando, perciò, e con certezza, gli estremi del delitto in esame che, è bene ribadirlo, si consuma con la sola pattuizione di un interesse obiettivamente (o in concreto) usurario (cfr., Sez. 2 - , n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487 - 01, in cui la Corte ha spiegato che il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la prescrizione del reato in relazione a fatti per i quali si era accertata la dazione di interessi usurari sino ad epoca successiva alle modifiche introdotte all'art. 644 cod. pen. dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251). 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro tremila da versare in favore della Cassa delle Ammende. In assenza di domanda, invece, la Corte non può liquidare le spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile (cfr., sul punto, Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 - 01, in cui la Corte ha ribadito che la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione) che, inoltre, si è limitata a trasmettere le proprie conclusioni prive di alcun apporto argomentativo (cfr., tra le altre, Sez. 2 - , n. 12784 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278834 - 01 secondo cui, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza). P.Q.M. dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al paga