CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 08095/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/01/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata per quanto di ragione; uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. '61. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 15772/2025, emessa in data 4 febbraio 2025, la Sesta Sezione della Suprema Corte - per quanto qui rileva - rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 12 settembre 2023 con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in dodici anni di reclusione, previa riqualificazione della condotta ascritta all'imputato nel reato ex art. 416-bis, primo comma, cod. pen. ed esclusione della circostanza aggravante prevista dal quarto comma dello stesso articolo, punti sui quali la pronuncia della Sesta Sezione, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annullava con rinvio la decisione della Corte territoriale. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis del codice di rito, denunciando un errore di fatto nella sentenza emessa da questa Corte nella parte in cui, a pagina 20, ha affermato che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito al ricorrente il ruolo di contabile del sodalizio criminale mafioso nei verbali del 23 luglio e dell'Il settembre 2019. Dai verbali di interrogatorio del suddetto collaboratore, allegati al ricorso, risulta chiaramente - come già specificamente argomentato nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello - che nel verbale del 23 luglio 2019 [OSCURATO:PERSONA] non parlò del contabile dell'associazione, mentre in quello dell'Il settembre 2019 detta figura era stata evocata, in assenza però della indicazione del nome della persona che tale ruolo avrebbe rivestito, non riferibile, pertanto, a [OSCURATO:PERSONA], genericamente accusato, nei due interrogatori, di essere membro della 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Il collaboratore ha indicato il ricorrente quale contabile del sodalizio, peraltro senza riferimento ad alcuna sua condotta specifica, solo nell'interrogatorio del 27 dicembre 2019, diversamente da quanto affermato nella sentenza qui impugnata ("La questione relativa al travisamento delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è meramente reiterativa della medesima questione dedotta in appello e, comunque, è formulata in termini aspecifici. La Corte territoriale, infatti, rispondendo alla doglianza difensiva, ha ricostruito il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia che, nel verbale oggetto di censura, ha descritto il nuovo assetto organizzativo che aveva interessato le famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro a partire dal 2009 ed il ruolo di contabile attribuito a [OSCURATO:PERSONA], ruolo che è stato successivamente tratteggiato nel verbale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ribadito in quello del 27/12/2019"). La chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] costituisce la prova principale della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]; se la Corte di legittimità non fosse caduta in detto errore percettivo e avesse preso atto che il collaboratore aveva indicato il ricorrente quale contabile dell'associazione mafiosa solo nel terzo interrogatorio, "la valutazione del ricorso avrebbe avuto un esito differente". 3. I difensori del ricorrente, in data 23 dicembre 2025, hanno depositato motivi nuovi, ribadendo e ampliando le deduzioni avanzate con il ricorso in ordine all'ammissibilità del ricorso straordinario presentato, alla sua fondatezza e alle conseguenze derivanti dal suo eventuale accoglimento. Ribadita la sussistenza dell'errore percettivo nel quale sarebbe caduta la sentenza impugnata e la sua decisività, si deduce che, in assenza di quell'errore, la Corte di cassazione avrebbe dovuto riconsiderare da capo l'intero perimetro probatorio e valutare ex novo (cosa che non ha ritenuto di dover fare proprio in quanto ha preso per vero un fatto processuale falso) la denunciata sussistenza del vizio di motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui, travisando la principale delle prove in atti, aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] appartenesse effettivamente alla cosca di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro e ne fosse addirittura il contabile. La Corte di legittimità, in particolare, avrebbe dovuto rivalutare da capo la motivazione della suddetta sentenza di appello nella parte in cui aveva trattato della consistenza complessiva della chiamata di [OSCURATO:PERSONA], di cui la Difesa aveva denunciato la clamorosa carenza, nonché della sussistenza dei riscontri. In via subordinata, si chiede in ogni caso una rivalutazione del motivo di ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale, accolto dalla Sesta Sezione nell'erronea convinzione che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente indicato [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'interrogatorio del 27 luglio 2019, quale contabile della cosca di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Venuta meno la consistenza di tale prova, difetta qualsiasi plausibile ragione per attribuire al ricorrente il ruolo apicale che il Procuratore generale pretendeva di assegnargli. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, va riconosciuta nel caso in esame l'ammissibilità del ricorso, anche se proposto da un imputato nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio.Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 - 01) hanno statuito che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (in senso lato: nella fattispecie concreta, le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante). Ha osservato la sentenza Brunetto che, «come è indiscutibile il formarsi del giudicato di condanna nell'ipotesi di pluralità di regiudicande, ove l'annullamento riguardi soltanto una parte delle imputazioni, altrettanto è a dirsi per il caso in cui, divenendo irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale in ordine ad una determinata ipotesi di reato, il giudizio debba proseguire in sede di rinvio soltanto agli effetti della determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che i punti oggetto di annullamento non si riflettono sull'an, ma soltanto sul quantum della pena in concreto da irrogare. In tale contesto, dunque, come deve ritenersi ontologicamente venuta meno la presunzione di non colpevolezza, essendo stata quest'ultima accertata con sentenza ormai divenuta definitiva sul punto, allo stesso modo non può che inferirsene - alla stregua del medesimo parametro costituzionale, in virtù del quale tertium non datur - che risulti eo ipso trasformata la posizione dell'imputato in quella di "condannato", anche se a pena ancora da determinare in via definitiva». Detto principio è stato correttamente applicato anche nel caso in cui al giudice di rinvio era stata demandato unicamente la decisione sul riconoscimento dell'attenuante ex art. 116 cod. pen. (Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408 - 01) ed è stato di recente ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 14058 del 04/04/2024, Rv. 286330 - 01). In questa ultima pronuncia si è condivisa la puntualizzazione di Sez. U Brunetto, secondo la quale il riconoscimento dell'autorità di cosa giudicata, enunciato, in tema di annullamento parziale, dall'art. 624 cod. proc. pen. in relazione alle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, non si riferisce né al giudicato cosiddetto sostanziale né alla intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione, ma soltanto «all'esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione». Conseguentemente la Quinta Sezione di questa Corte ha affermato che le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite con la sentenza Brunetto operano «non solo quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino soltanto apparentemente il (mero) trattamento sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali di applicazione dello stesso (si pensi al caso in cui la pronuncia reiettiva riguardi la doglianza che, in caso di successioni di discipline sanzionatorie, finisca per riguardare la perimetrazione temporale della condotta ascritta all'imputato), ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione della Corte di Cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, in termini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio». Nel caso qui in esame la particolarità sta nel fatto che al giudice del rinvio, oltre alla decisione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, è stata demandata quella in ordine alla qualificazione della condotta contestata al capo 1): rigettato il ricorso dell'imputato avverso la condanna per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, la Sesta Sezione ha accolto il ricorso del Pubblico ministero anche là dove la Corte d'appello aveva escluso il ruolo apicale in capo a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto solo partecipe del sodalizio. Ciò significa che il ricorrente è stato definitivamente condannato per l'appartenenza all'associazione mafiosa, restando sub iudice soltanto la riconducibilità della sua condotta al reato di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. o a quello previsto dal secondo comma del medesimo articolo. [OSCURATO:PERSONA] che quella sanzionata dal secondo comma è pacificamente figura autonoma di reato (fra le tante cfr. Sez. 2, n. 31775 del 28/04/2023, Rinzivillo, Rv. 285001 - 01 nonché Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, non mass. sul punto), la sentenza qui impugnata non ha dichiarato irrevocabile la decisione della Corte di appello in punto di responsabilità, che evidentemente deve essere legata a uno specifico reato, nella fattispecie non ancora accertato. In ogni caso, allo stato, [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato quantomeno per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, la cui definitività verrebbe meno qualora il ricorso di cui si tratta fosse fondato sia nella parte in cui denuncia il ricorso percettivo sia nella fase rescissoria. 2. Il ricorso, pure ammissibile, va rigettato perché proposto con motivi infondati. Secondo il diritto vivente, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, così come sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). Da ultimo le Sezioni Unite hanno ribadito che «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 9788 del 22/01/2025, Annunziata, non mass. sul punto). Nel contempo, inderogabile carattere dell'errore di fatto, ai fini della sua rilevanza, è quello della decisività, «dovendo questo necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, cit., in motivazione: in senso conforme, yds., ad es., Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248 - 01; Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, deo. 2014, Pezzino, Rv. 259821 - 01; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 239037 - 01; da ultimo cfr. Sez. 6, n. 37364 del 07/10/2025, Gaglianò, non mass.). 3. Nel caso di specie difetta proprio il requisito della decisività dell'errore denunciato, pure presente. I tre verbali ai quali ha fatto riferimento il ricorrente, in parte omissati, erano già stati allegati al precedente ricorso per cassazione, insieme a un quarto, del 14 novembre 2019, evidentemente ritenuto irrilevante quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].Dalla loro lettura risulta che l'errore vi sia stato, là dove, con specifico riferimento alla «questione relativa al travisamento delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]» la sentenza qui impugnata ha osservato che la Corte territoriale, «rispondendo alla doglianza difensiva, ha ricostruito il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia che, nel verbale oggetto di censura, ha descritto il nuovo assetto organizzativo che aveva interessato le famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro a partire dal 2009 ed il ruolo di contabile attribuito a [OSCURATO:PERSONA], ruolo che è stato successivamente tratteggiato nel verbale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ribadito in quello del 27/12/2019». Invero, nel primo verbale il collaboratore individuò [OSCURATO:PERSONA] solo quale membro del sodalizio, mentre nel secondo (pag. 4) egli fece riferimento genericamente a un "contabile"; soltanto nel terzo [OSCURATO:PERSONA] indicò [OSCURATO:PERSONA] come colui che rivestiva "la qualità di contabile nella locale di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro". Tuttavia, preso atto che l'indicazione del ricorrente quale contabile della suddetta "locale" è ben presente nell'ultimo verbale (nel quale, peraltro, l'incipit evoca anche una precedente dichiarazione nello stesso senso - "Per come ho già riferito..."), osserva il Collegio che la sentenza della Sesta Sezione ha poi ampiamente motivato (§ 2.3.) sulla credibilità del collaboratore e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni nonché sulla presenza di numerosi riscontri, costituiti soprattutto dalle risultanze delle intercettazioni. Esaminando poi il ricorso del Procuratore generale sul ruolo di organizzatore del sodalizio rivestito da [OSCURATO:PERSONA] (al § 3.5.), le captazioni vengono considerate come autonoma prova del suo inserimento nel sodalizio (pag. 28), tant'è che l'accoglimento del ricorso del P.G. è stato disposto sulla base delle sole risultanze di tre conversazioni intercettate, senza alcun riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ragione per la quale è infondata anche la richiesta subordinata formulata con i motivi nuovi. Pertanto, alla luce della complessiva motivazione espressa nella sentenza della Sesta Sezione, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], va escluso che l'errore riscontrato si sia tradotto «nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità». 4. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.