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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 03089/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28601/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Catanian. 1356/2019 depositata i l 04/03/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In controversia avente ad oggetto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’avviso di accertamento n.

RJ803A1018591/2008, emesso per l’anno di imposta 2002, la CTP di Catania, accogliendo il ricorso della parte privata, annullava l’atto impugnato.

2. Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, con sentenza n.1356/2019 depositata i l 04/03/2019 , rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.

3. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione con due motivi e resiste la parte privata con controricorso.

4. Il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si rileva che risulta in atti l’avvenuto decesso dell’unico difensore di parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

2. Risulta inoltre che la notifica dell’avviso della presente udienza è statainoltrata alla parte personalmente, e segnatamente al liquidatore ed ultimo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], ma di tale notifica non vi è esito in atti.

3. Deve pertanto disporsi il rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione.

P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di liquidatore ed ultimo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28601/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Catanian. 1356/2019 depositata i l 04/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia avente ad oggetto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’avviso di accertamento n. RJ803A1018591/2008, emesso per l’anno di imposta 2002, la CTP di Catania, accogliendo il ricorso della parte privata, annullava l’atto impugnato. 2. Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, con sentenza n.1356/2019 depositata i l 04/03/2019 , rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. 3. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione con due motivi e resiste la parte privata con controricorso. 4. Il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che risulta in atti l’avvenuto decesso dell’unico difensore di parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Risulta inoltre che la notifica dell’avviso della presente udienza è statainoltrata alla parte personalmente, e segnatamente al liquidatore ed ultimo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], ma di tale notifica non vi è esito in atti. 3. Deve pertanto disporsi il rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di liquidatore ed ultimo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. Cos
Sentenza Cassazione n. 03089/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris