CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 49691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto emessa il 19 gennaio 2021 che lo aveva condannato in relazione al reato di truffa. La Corte riteneva aspecífící í motivi di appello volti a censurare il giudizio di responsabilità ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella del danno di speciale tenuità. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto inammissibile l'appello nonostante poi abbia affrontato nel merito alcune delle doglianze difensive. Inoltre, con i motivi di appello si censuravano le statuizioni di primo grado in modo specifico sia con riguardo alla individuazione del ricorrente come autore del reato, sia in relazione alla sussistenza della truffa oltre che in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti ed al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Applicando tale principio al caso in esame, non risulta che la Corte sia incorsa in alcuna violazione di legge, posto che la lettura dell'atto di appello rivela che i motivi ivi contenuti sono aspecifici rispetto alla sentenza di primo grado, che aveva individuato il ricorrente come autore del reato in quanto intestatario della carta Postepay ove erano confluite le somme e interlocutore telefonico della persona offesa in svariate occasioni nelle quali aveva utilizzato le sue generalità inducendo la vittima in errore attraverso una capziosa inserzione pubblicitaria e poi con richieste di danaro che camuffavano l'intenzione di appropriarsene. La sentenza di primo grado, a fg. 8, spiega, inoltre e approfonditamente, le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella del danno di speciale tenuità e giustifica il calcolo della pena, non distante dal minimo edittale con riferimento alle modalità insidiose della condotta commessa. Di contro, le censure contenute nell'atto di appello non confutano specificamente tali specificazioni con dovizia di argomenti di segno contrario, per questo generici. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 02.12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio ti0,029 [OSCURATO:PERSONA]>