CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 08770/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 16 aprile 2019); - che l'atto di impugnativa consta di quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, risultando dalla sentenza di primo grado, non contestata sul punto, che la richiesta di ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato, con separazione della sua posizione processuale, era avvenuta all'udienza del 1 ottobre 2021 e non all'udienza del 13 dicembre 2021, allorché la difesa dell'imputato medesimo aveva depositato la documentazione relativa all'offerta reale effettuata nei confronti della persona offesa, che, comunque, non l'aveva riscontrata; - che il secondo ed il terzo motivo, che contestano la graduazione della pena, come operata dal primo giudice e confermata dal giudice di appello, non sono consentiti nel giudizio di legittimità e sono, comunque, manifestamente infondati, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, essendosi valutata l'entità della sanzione irrogata non solo alla luce della personalità dell'imputato (che, come ammesso nel ricorso per cassazione, era ricaduto in attività delittuose, ma anche alla luce della gravità del fatto desunta dalle modalità di sua commissione; - che il quarto motivo, con il quale ci si duole della condanna dell'imputato alle «spese di giudizio», dalle quali, invece, sarebbe stato sollevato ove fosse stato assolto, è inammissibile in ragione della sua manifesta infondatezza e conclamata genericità; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore