CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B (CUI 064QG0J) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (c.u.i. 064QG03) ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 19 febbraio 2026, la quale ha confermato la condanna intervenuta in primo grado per un'ipotesi di cui a ll'art.497-bis cod. pen La Corte, che ha ripercorso e condiviso l'iter argonnentativo del giudice del primo grado, ha altresì dato risposta agli specifici motivi di appello con argomentazioni logiche, puntuali e aderenti ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità. In particolare, ha adeguatamente motivato circa l'assenza dei presupposti per l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod.pen., nonché affrontato e adeguatamente risolto la questione giuridica attinente la materia del «reato impossibile» e, infine, adeguatamente motivato sulla mancata applicazione della circostanza di cui all'art.62 n.1 cod.pen. Di contro, il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze sollevate in sede di appello, cui la Corte territoriale ha dato esaustiva risposta, con motivazione coerente e aderente ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità. Su tutte le questioni prospettate, il ricorrente chiede che vengano riviste le valutazioni in diritto operate dai giudici del merito, le quali non sono evidentemente sindacabili nella presente sede di legittimità, atteso che questa Corte, pur potendo sindacare la motivazione, non può e non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo solo stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M